Codice civile

Art. 2686 c.c. — Sentenze

Devono essere trascritte, agli effetti dell'art. 2644, le sentenze da cui risulta acquistato, modificato o estinto uno dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell'art. 2684 in forza di un titolo non trascritto.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • È noto che a differenza dei beni immobili, per i quali gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di diritti reali devono essere fatti per iscritto sotto pena di nullità, per i beni mobili registrati il requisito della forma scritta ad substantiam non è sempre richiesto. Infatti per gli autoveicoli, per le navi minori e i galleggianti (art. 249, secondo comma, cod. nav.), per gli alianti libratori (art. 864 cod. nav.) è possibile che la proprietà o altri diritti reali si costituiscano o si trasferiscano mediante convenzione verbale. In questi casi l'esistenza di una convenzione verbale può essere accertata dalla sentenza, in base alla quale si può quindi operare la trascrizione. Così l'art. 2686 stabilisce l'obbligo della trascrizione per le sentenze da cui risulti acquistato, modificato o estinto uno dei diritti indicati dall'art. 2684 in forza di un titolo non trascritto. La norma dell'art. 2686 non può trovare applicazione per le navi maggiori e per gli aeromobili veri e propri, per cui, essendo richiesta ad substantiam la forma scritta, non è ipotizzabile una sentenza che accerti l'esistenza di una convenzione verbale. Alla norma dell'art. 2686 si coordina quella dell'art. 2690, n. 2, che prevede la trascrizione delle domande giudiziali dirette a ottenere l'accertamento della convenzione verbale, con il solito effetto di far retroagire al momento della trascrizione della domanda gli effetti della trascrizione della sentenza.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1099

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2686 · fonte del testo

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