Codice civile

Art. 2649 c.c. — Cessione dei beni ai creditori

[1]Deve essere trascritta, qualora comprenda beni immobili, la cessione che il debitore fa dei suoi beni ai creditori, perche' questi procedano alla liquidazione dei medesimi e alla ripartizione del ricavato.

[2]Non hanno effetto, rispetto ai creditori, le trascrizioni o iscrizioni di diritti acquistati verso il debitore, se eseguite dopo che la cessione e' stata trascritta.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Una figura che, malgrado il silenzio della legge, ha avuto in pratica notevoli applicazioni è la così detta cessione dei beni ai creditori, la cui ammissibilità nel nostro ordinamento è stata riconosciuta specie in base alla menzione che ne fa la legge sulle tasse di registro. Questo istituto è ora regolato dal nuovo codice (articoli

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1072

  • 1986) che, prendendo partito nella controversia agitata in dottrina e in giurisprudenza, lo considera come un contratto che abilita i creditori a disporre dei beni ceduti, senza che ad essi sia trasferita la proprietà, e crea sui beni medesimi un vincolo di indisponibilità. Questa soluzione, alla quale la giurisprudenza era faticosamente arrivata ricostruendo l'istituto come un mandato assolutamente irrevocabile, doveva necessariamente trovare un addentellato in sede di trascrizione, per i casi in cui fra i beni ceduti vi fossero beni immobili. La trascrizione della cessione disposta dall'art. 2649 serve a rendere inopponibili ai creditori gli atti di disposizione compiuti dal debitore e resi pubblici posteriormente. Il vincolo di indisponibilità è assoluto e incide non solo sulle alienazioni volontarie ma anche, ad esempio, sulle ipoteche legali e giudiziali iscritte dopo la trascrizione della cessione: il vincolo cede soltanto di fronte al pignoramento posto in essere da creditori anteriori alla cessione e che ad essa non hanno partecipato, dato che l'art. 1980 fa salva a tali creditori l'azione esecutiva sui beni che formarono oggetto della cessione.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1977

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2649 · fonte del testo

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