Particolarmente interessanti sono le norme rivolte a tutelare gli interessi delle parti, e in ispecie del prestatore di lavoro, in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro. L'art. 2118, riferendosi al contratto stipulato per un tempo indeterminato, conferma il principio generale per cui ciascuna delle parti ha facoltà incondizionata di recesso, salvo un termine di preavviso o un'indennità corrispondente. L'art. 2119 riguarda il recesso per giusta causa nella duplice ipotesi del contratto a termine e del contratto a tempo indeterminato, con la conseguenza, per entrambe le ipotesi, che la parte, il cui recesso sia giustificato, rimane esonerata da ogni obbligo di preavviso. Per un'altra conseguenza differiscono invece le due ipotesi. Infatti nel caso di contratto a tempo indeterminato spetta al prestatore di lavoro, che recede per giusta causa, il diritto a ricevere dall'imprenditore l'indennità di preavviso, come espressamente dispone l'art. 2119, oltre l'indennità di anzianità di cui all'art. 2120; mentre, ove si tratti di contratto a termine, si applicano le sanzioni dell'inadempienza contrattuale, col risarcimento integrale del danno, secondo le norme comuni, cui l'art. 2119 naturalmente non intende derogare. Quanto alla nozione della giusta causa non è parso opportuno allontanarsi da quella generalmente accettata nella legislazione speciale e nella disciplina corporativa, per cui la giusta causa si risolve in un fatto o in una situazione tali che non consentano la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro. Questa nozione, nella sua voluta ampiezza ed elasticità, si presta bene a comprendere tutti i casi che comportano la dispensa dal preavviso e quindi la così detta risoluzione in tronco. Ad eliminare questioni insorte nella pratica, è parso però opportuno specificare che il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa non costituiscono per alcuna delle parti giusta causa di risoluzione.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 857