Art. 47 cura italia — Strutture per le persone con disabilità e misure compensative di sostegno anche domiciliare

Sull'intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e tenuto conto della difficolta' di far rispettare le regole di distanziamento sociale, nei Centri semiresidenziali, comunque siano denominati dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario ((e nei Centri riabilitativi ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale)) per persone con disabilita', l'attivita' dei medesimi e' sospesa dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020. L'Azienda sanitaria locale puo', d'accordo con gli enti gestori dei centri diurni di cui al primo periodo, attivare interventi non differibili in favore delle persone con disabilita' ad alta necessita' di sostegno sanitario, ove la tipologia delle prestazioni e l'organizzazione delle strutture stesse consenta il rispetto delle previste misure di contenimento. In ogni caso, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, le assenze dalle attivita' dei centri di cui al presente comma, indipendentemente dal loro numero, non sono causa di dismissione o di esclusione dalle medesime. Fermo quanto previsto dagli articoli 23, 24 e 39 del presente decreto e fino alla data del 30 aprile 2020, l'assenza dal posto di lavoro da parte di uno dei genitori conviventi di una persona con disabilita' non puo' costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile, a condizione che sia preventivamente comunicata e motivata l'impossibilita' di accudire la persona con disabilita' a seguito della sospensione delle attivita' dei Centri di cui al comma 1.

Testo vigente dal 19 maggio 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 maggio 2020

Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 2020 al 19 maggio 2020. 9 parole aggiunte.

… siano denominati dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario aggiunto: e nei Centri riabilitativi ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale per persone con disabilita', l'attivita' dei medesimi e' sospesa dalla data di entrata … marzo 2020. L'Azienda sanitaria locale puo', d'accordo con gli enti gestori dei centri diurnitolto: ... di cui al primo periodo, attivare interventi non differibili in favore delle persone …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art47 · fonte del testo

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