[1]della legge del contratto

[2]1. La legge che regola il contratto in forza degli articoli da 3 a 6 e dell'articolo 12 regola in particolare:

  • a)la sua interpretazione;
  • b)l'esecuzione delle obbligazioni che ne discendono;
  • c)nei limiti dei poteri attribuiti al giudice dalla sua legge processuale, le conseguenze dell'inadempimento totale o parziale di quelle obbligazioni, compresa la liquidazione del danno in quanto sia governata da norme giuridiche;
  • d)i diversi modi di estinzione delle obbligazioni nonche' le prescrizioni e decadenze fondate sul decorso di un termine;
  • e)le conseguenze della nullita' del contratto. 2. Per quanto concerne le modalita' di esecuzione e le misure che il creditore dovra' prendere in caso di esecuzione difettosa, si avra' riguardo alla legge del paese dove l'esecuzione ha luogo.

Testo vigente dal 30 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;975~art10 · fonte del testo

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