Codice civile

Art. 2171 c.c. — Nozione

[1]Nella soccida semplice il bestiame e' conferito dal soccidante.

[2]La stima del bestiame all'inizio del contratto non ne trasferisce la proprieta' al soccidario.

[3]La stima deve indicare il numero, la razza, la qualita', il sesso, il peso e l'eta' del bestiame e il relativo prezzo di mercato. La stima serve di base per determinare il prelevamento a cui ha diritto il soccidante alla fine del contratto, a norma dell'art. 2181.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 2171 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 14568/2025

    30 maggio 2025

    Rientrano tra gli obblighi del soccidante, titolare dell'impresa, la vigilanza sulla regolare istituzione e tenuta del registro degli accessi, trattandosi di misura attinente all'organizzazione dell'azienda e all'osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie riferibili alle funzioni di direzione e controllo che gli sono attribuite; sicché egli risponde in solido con il soccidario, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della l. n. 689 del 1981, nell'ipotesi di adozione di un registro degli accessi carente di alcune delle indicazioni prescritte.

    Art. 2171 c.c. · Art. 2170 c.c. · Art. 2173 c.c. · Art. 2174 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 14567/2025

    30 maggio 2025

    La disciplina della solidarietà contenuta nell'art. 6 della l. n. 689 del 1981 - secondo cui il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione nonché chi è incaricato della direzione o della vigilanza cui è soggetto l'autore della violazione sono obbligati in solido con il medesimo al pagamento della somma dovuta, a meno che non offrano la prova liberatoria ivi prevista - è applicabile al soccidante, in base alle disposizioni del codice civile che gli assegnano la proprietà del bestiame nonché la direzione e il controllo sull'attività di allevamento e di sfruttamento dello stesso, nonché alle clausole del contratto di soccida che regolano a loro volta tali poteri.

    Art. 2171 c.c. · Art. 2170 c.c. · Art. 2173 c.c. · Art. 2174 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Il codice non riproduce la disposizione contenuta nell'art. 1666 del codice del 1865, che ha carattere puramente scolastico, nè quelle degli articoli 1667 e 1668, perchè esprimono concetti intuitivi. Delle varie forme di soccida contemplate nel codice del 1865 non viene regolata la soccida con l'affittuario, nè la soccida del mezzaiuolo e neppure quella cosidetta impropria. La prima contempla invero un particolare atteggiamento della locazione di fondi rustici e precisamente di quella locazione che implica dazione di bestiame per i fini della coltivazione del fondo; la soccida col mezzaiuolo si riferisce ad una particolare clausola del contratto di mezzadria; la soccida impropria è poi assolutamente ignota alla pratica della nostra pastorizia. Accanto alle forme tradizionali di soccida, quella semplice e quella parziaria, il codice regola invece la soccida con conferimento di pascolo. Nella soccida semplice il soccidante dà tutto il bestiame ed il soccidario presta l'attività per l'allevamento; in quella parziaria il bestiame è conferito da ambedue le parti, prestando in più al soccidario l'attività necessaria per l'allevamento; in quella con conferimento di pascolo le prestazioni delle parti non sono rispettivamente bestiame e lavoro, oppure bestiame e bestiame più lavoro, perchè il soccidario conferisce il bestiame ed il lavoro ed il soccidante il terreno per il pascolo.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 889

  • Nell'art. 2171, introduttivo del regolamento della soccida semplice, viene categoricamente espresso che il bestiame è conferito dal soccidante. È poi riprodotto il principio che la stima del bestiame non ne trasferisce la proprietà al soccidario, ma serve solo per stabilire la base iniziale del valore per determinare la perdita o il guadagno che risulterà al termine del contratto. Si è poi precisato che la stima deve indicare il numero, la razza, la qualità, il sesso, il peso e l'età del bestiame e il relativo prezzo di mercato.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 890

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2171 · fonte del testo

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