Codice civile

Art. 634 c.c. — Condizioni impossibili o illecite

Nelle disposizioni testamentarie si considerano non apposte le condizioni impossibili e quelle contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume, salvo quanto e' stabilito dall'art. 626.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 634 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 12268/2025

    9 maggio 2025

    Le disposizioni testamentarie a carattere sanzionatorio (cd. poenae nomine) hanno lo stesso trattamento della disposizione condizionale, soggette all'unico limite incidente sulla loro validità di non essere impossibili o illecite. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto valida la condizione nella parte in cui subordinava l'efficacia del testamento al mancato esperimento dell'azione di riduzione poiché non pregiudicava i diritti dei legittimari e non comprimeva diritti fondamentali dei chiamati alla successione).

    Art. 634 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'ammissibilità in termini generali della condizione risolutiva nelle disposizioni monis causa non è stato immune da critiche. È stato proposto di distinguere tra disposizioni a titolo universale e disposizioni a titolo particolare e di ammettere per le prime soltanto la condizione sospensiva, per le seconde tanto la sospensiva quanto la risolutiva: e ciò per la preoccupazione di evitare che i diritti acquistati medio tempore dai terzi siano posti nel nulla per effetto della retroattività della condizione. Al riguardo è da considerare anzitutto che, se tale esigenza meritasse di essere soddisfatta. Occorrerebbe bandire in via generale, e quindi anche dalle disposizioni a titolo particolare, l'ammissibilità della condizione risolutiva. Ora è manifesta l'inopportunità pratica di una tale soluzione estrema. Inoltre, a prescindere da questo rilievo, sembra eccessiva la preoccupazione per la sorte degli acquisti fatti medio tempore da terzi, poichè chi contratta con un erede testamentario, seguendo i criteri della normale prudenza, non può fare a meno di accertarsi dell'esatta posizione giuridica dell'erede quale risulta dal testamento, che è soggetto a trascrizione, e perciò acquista dall'erede con piena consapevolezza della sussistenza della condizione e del pericolo della risolubilità dell'acquisto fatto. Del resto le norme relative alla trascrizione e l'art. 524, ultimo comma, eliminano ogni inconveniente pratico su questo punto.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 309

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art634 · fonte del testo

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