Art. 1318 c.c. — Indivisibilità nei confronti con gli eredi

L'indivisibilita' opera anche nei confronti degli eredi del debitore o di quelli del creditore.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 1318 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 16593/2026

    27 maggio 2026

    Nel prelegato obbligatorio, poiché il legato grava sull'intera massa, in caso di obbligo indivisibile, che impone agli eredi di acquistare l'immobile nella sua interezza e trasferirlo al prelegatario, quest'ultimo può pretendere l'intera prestazione da ciascun coerede, salvo poi addebitare o rimborsare la parte di sua competenza in sede di divisione, non potendo l'obbligo essere frazionato per quote, in quanto ciascun coerede è obbligato per l'intero, in ragione della natura della prestazione; tale regola trova indiretta conferma nell'art. 1318 c.c. che, per le obbligazioni già gravanti a carico del de cuius al momento della successione, dispone che l'indivisibilità opera anche nei confronti degli eredi del debitore.

    Art. 1318 c.c. · Art. 661 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 115 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di maggio 2026 ↗.

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Citate insieme nelle massime

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Approfondimenti

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  • Alla disciplina dell'obbligazione solidale si è ricondotta quella dell'obbligazione indivisibile (art. 1317), salvo per quanto attiene alla situazione degli eredi del debitore (art. 1318) e all'estinzione parziale dell'obbligazione (art..1320). Simile parificazione è giustificata dal fatto che, così nelle obbligazioni solidali come nelle obbligazioni indivisibili, deve essere prestato il totum. Indivisibile può essere considerata anche un'obbligazione che potrebbe materialmente dividersi, se le parti hanno voluto escludere la divisibilità (art. 1316): ora le differenze ontologiche tra tale ipotesi e l'obbligazione solidale sfuggono all'indagine più accurata, specie di fronte alla frequenza del patto di indivisibilità, che viene di solito stipulato allo scopo di dare maggiore sicurezza al credito, e cioè per lo stesso scovo per il quale la legge preordina la solidarietà o questa viene stipulata anche rispetto agli eredi di uno dei debitori. Non si nega che l'impossibilità materiale di prestare per parti una cosa indivisibile può giustificare determinazioni particolari della legge; ma, adeguate talune disposizioni a siffatta situazione, il mantenimento di una differenza di regime tra l'obbligazione indivisibile e quella solidale avrebbe moltiplicato i problemi giuridici e non avrebbe semplificato i rapporti.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 600

  • Appunto con finalità semplificatrici si è soppresso, nell'elencazione dei casi di indivisibilità, quello previsto dall'art. 1205 n. 3 cod. civ. del 1865, che ha dato sempre luogo a difficoltà di interpretazione e che, in verità, nel suo significato più accoglibile, doveva intendersi quale ulteriore riferimento all'indivisibilità subiettiva o convenzionale, già richiamata nella seconda parte dell'art. 1202 stesso codice. Peraltro, anche il n. 1 dell'art. 1205 rientrava nell'orbita dell'art. 1202: il debito di corpo determinato è infatti fra quelli che le parti intendono considerare sempre come non suscettibile di divisione, anche quando si tratti di corpo di sua natura divisibile. Si è pure soppresso l'art. 1208 del codice precedente, che in alcuni casi consentiva all'erede, convenuto per la totalità, di chiedere un termine per chiamare in causa i coeredi. L'articolo suddetto, dai più interpetrato come affermazione del diritto dell'erede convenuto di svolgere un'azione di regresso verso il condebitore, si limitava, in sostanza, a richiamare un diritto meramente processuale già regolato dal codice di rito nell'istituto dell'intervento coatto di terzi su richiesta di una delle parti per comunione di interessi o per pretesa di garanzia; una disposizione simile era perciò superflua, o certamente fuori posto. Dei contratti in generale DISPOSIZIONI PRELIMINARI.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 601

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1318 · fonte del testo

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