Codice civile

Art. 624 c.c. — Violenza, dolo, errore

[1]La disposizione testamentaria puo' essere impugnata da chiunque vi abbia interesse quando e' l'effetto di errore, di violenza o di dolo.

[2]L'errore sul motivo, sia esso di fatto o di diritto, e' causa di annullamento della disposizione testamentaria, quando il motivo risulta dal testamento ed e' il solo che ha determinato il testatore a disporre.

[3]L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui si e' avuta notizia della violenza, del dolo o dell'errore.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 624 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 12238/2026

    1 maggio 2026

    In tema di indegnità a succedere, ai fini della sussistenza della captazione ex art. 463 n. 4 c.c., da configurarsi come il dolus malus causam dans trasferito dal campo contrattuale a quello testamentario, non basta una qualsiasi influenza esercitata sul testatore - tramite sollecitazioni, consigli, blandizie e promesse - ma è necessario il ricorso a mezzi fraudolenti idonei, che, valutati in relazione alle condizioni personali del de cuius, siano idonei ad ingannarlo e a determinarlo a disporre in modo difforme da quello che avrebbe liberamente deciso.

    Art. 624 c.c. · Art. 463 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

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Citate insieme nelle massime

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • È stata fatta la proposta di porre all'inizio di questa sezione (articoli 624-632) la disposizione dell'art. 188 del progetto della Commissione Reale, che il progetto definitivo aveva soppressa, ritenendola superflua. Questa disposizione, riproducendo quella contenuta nell'art. 827 del codice del 1865, intendeva affermare che la qualità di erede o di legatario non dipende dall'uso di formule sacramentali, come avveniva nell'antico diritto romano, ma dalla sostanza dell'attribuzione patrimoniale. Pur senza formulare una disposizione ad hoc ho accolto questo voto, chiarendo nell'art. 588, che pone il criterio fondamentale della distinzione fra istituzione di erede e legato, che sono irrilevanti, ai fini di determinare la natura della disposizione, le espressioni o denominazioni eventualmente usate dal testatore. È chiaro che così non si attenua, ma si conferma il significato dell'art. 588 il quale, pure ammettendo la cosiddetta institutio ex re certa, dà rilievo non tanto alle determinazioni più o meno precise del testatore, quanto alla sua effettiva volontà, che l'oggetto della disposizione sia considerato in rapporto con il complesso del patrimonio, per il che si mantiene sostanzialmente fermo il criterio della quota.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 302

  • Seguendo il codice del 1865, il testo precedente (articolo 170) si limitava a regolare, fra le altre cause d'invalidità delle disposizioni testamentarie, l'errore-vizio nel suo particolare aspetto di errore sui motivi, e lasciava ai principi generali la determinazione dell'influenza dell'errore ostativo sulla validità delle disposizioni stesse. Nel libro quarto, in relazione ai contratti, sono ora state regolate, a differenza di quanto faceva il codice del 1865, entrambe le specie di errore, facendone derivare in ogni caso l'annullabilità dei contratti. Ciò mi ha indotto a modificare l'art. 624, per evitare il dubbio che sì sia voluto escludere del tutto l'errore ostativo in materia testamentaria. Con questo non si è inteso in nessun modo ampliare, nei confronti del codice del 1865, la sfera d'influenza dell'errore nelle disposizioni testamentarie. A proposito dello stesso articolo, inoltre, era stato suggerito di specificare che il dolo o la violenza inficiano il testamento da chiunque siano adoperati. Ma ho tenuto ferma la dizione del progetto definitivo, poichè, come è stato osservato nella relazione a detto progetto, in dottrina e in giurisprudenza è ormai pacifico che la limitazione posta nell'art. 1439, primo comma, è inapplicabile agli atti unilaterali. Ho infine apportato una lieve, se pure sostanziale, variante al secondo comma di questo stesso articolo, nel quale è prevista l'impugnativa per errore sui motivi. L'art. 166 del progetto definitivo condizionava l'impugnazione per errore sui motivi a due circostanze, e cioè che il motivo fosse espresso e fosse il solo determinante la volontà del testatore. Ho considerato che, richiedendo tali requisiti, si rendeva eccessivamente rigorosa la prova dell'errore, il che era tanto più grave, in quanto, nel sistema del progetto, anche le forme di errore-vizio, che di regola sono rilevanti per l'annullamento dei contratti, non sono rilevanti per le disposizioni testamentarie, se non in quanto rientrano nella categoria dell'errore sui motivi e se non presentano i requisiti che la legge richiede per tale forma di errore. Ho perciò ritenuto opportuno eliminare la condizione del motivo espresso, limitandomi a richiedere che l'esistenza del motivo si deve desumere dal testamento, attraverso l'interpretazione della volontà del disponente, il che importa che non sia indispensabile un'esplicita enunciazione del motivo. Naturalmente però la dimostrazione della efficienza causale del motivo e della sua efficacia determinante della volontà non deve necessariamente risultare dal testamento, ma si può anche desumere aliunde. Analoga modificazione ho apportata per ovvie ragioni di euritmia nell'art. 787, relativo all'impugnazione delle donazioni per errore sul motivo.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 303

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art624 · fonte del testo

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