(Art. 28 D.P.R. n. 637/1972) Disposizioni testamentarie impugnate o modificate 1. Nelle successioni testamentarie l'imposta si applica in base alle disposizioni contenute nel testamento, anche se impugnate giudizialmente, nonche' agli eventuali accordi diretti a reintegrare i diritti dei legittimari, risultanti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, salvo il disposto, in caso di accoglimento dell'impugnazione o di accordi sopravvenuti, dell'art. 28, comma 6, o dell'art. 42, comma 1, lettera e).

Testo vigente dal 27 novembre 1990 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 43, dalle Rassegne del Massimario.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗ e luglio/agosto 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art43 · fonte del testo

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