Art. 651 c.c. — Legato di cosa dell'onerato o di un terzo

[1]II legato di cosa dell'onerato o di un terzo e' nullo, salvo che dal testamento o da altra dichiarazione scritta dal testatore risulti che questi sapeva che la cosa legata apparteneva all'onerato o al terzo. In quest'ultimo caso l'onerato e' obbligato ad acquistare la proprieta' della cosa dal terzo e a trasferirla al legatario, ma e' in sua facolta' di pagarne al legatario il giusto prezzo.

[2]Se pero' la cosa legata, pur appartenendo ad altri al tempo del testamento, si trova in proprieta' del testatore al momento della sua morte, il legato e' valido.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 651 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 16593/2026

    27 maggio 2026

    Il legato di cosa dell'onerato o di un terzo, ai sensi dell'art. 651, comma 1, c.c., obbliga l'onerato ad acquistare la proprietà della cosa e a trasferirla al legatario oppure a pagarne al legatario il giusto prezzo, se risulta che il testatore sapeva che la cosa legata apparteneva all'onerato o al terzo; l'obbligazione di pagamento del controvalore ha natura facoltativa e, in caso di impossibilità di adempimento per causa non imputabile all'onerato, questi è liberato da ogni obbligo, incluso il pagamento del giusto prezzo, il quale, peraltro, non può essere determinato con riferimento alla data di apertura della successione, ma al momento della liquidazione, trattandosi, infatti, di un'obbligazione di valore, non avente ad oggetto sin dall'origine una somma di denaro.

    Art. 651 c.c. · Art. 1256 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 115 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 8969/2026

    9 aprile 2026

    In tema di successioni, il legato di res litigiosa, disposto anche mediante testamento olografo, integra un legato di cosa altrui ex art. 651 c.c. ed ha efficacia obbligatoria, in quanto il legatario, all'apertura della successione, non acquista la proprietà del bene attribuitogli, ma solo il diritto di conseguirne il trasferimento dal terzo, allorché il diritto oggetto del legato sia definitivamente accertato con sentenza passata in giudicato.(In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto sussistente la legittimazione attiva dei successori a titolo particolare che in un testamento olografo il de cuius aveva nominato "al fine di proseguire il giudizio" trasferendogli "ogni titolarità sul giudizio in corso").

    Art. 651 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 155 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'art. 196 del testo precedente disponeva che, se il testatore ha legato cosa che sapeva non appartenergli, l'onorato ha facoltà di pagare al legatario il prezzo della cosa legata; ma taceva interamente circa il contenuto dell'obbligazione. La norma era incompiuta; e pertanto mi è sembrato opportuno, anche per coordinare la disciplina della materia, con l'altra, che le è strettamente connessa, considerata la posizione dell'onerato, degli effetti della vendita della cosa altrui (art. 1478), chiarire espressamente che l'onerato ha obbligo di acquistare la proprietà della dosa dal terzo e di trasferirla al legatario, ferma rimanendo la facultas solutionis mediante pagamento del prezzo. Inoltre ho espressamente stabilito, com'era stato proposto, che l'onerato, se si avvale della facoltà, deve il giusto prezzo. Ho così precisato che al legatario spetta il valore venale della cosa e non quello che può desumerei da elementi contingenti o da apprezzamenti soggettivi.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 319

  • L'art. 194 del progetto definitivo, nel parlare del legato di genere, limitava espressamente la disposizione alle cose mobili in conformità dell'art. 840 del codice del 1865. Ho ritenuto opportuno sopprimere tale limitazione. Non vi è dubbio infatti che, almeno da un punto di vista teorico, anche i beni, immobili possano essere oggetto di obbligazioni generiche. S'intende, però, che la validità del legato generico di cose immobili è subordinata all'applicabilità chiara e precisa, nel caso concreto, del concetto di genus, perchè altrimenti si dovrebbe ritenere che il legato ha per oggetto una cosa indeterminata con la conseguenza della sua nullità.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 320

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art651 · fonte del testo

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