Codice civile

Art. 606 c.c. — Nullità del testamento per difetto di forma

[1]Il testamento e' nullo quando manca l'autografia o la sottoscrizione nel caso di testamento olografo, ovvero manca la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore o la sottoscrizione dell'uno o dell'altro, nel caso di testamento per atto di notaio.

[2]Per ogni altro difetto di forma il testamento puo' essere annullato su istanza di chiunque vi ha interesse. L'azione di annullamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui e' stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 606 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 12981/2026

    6 maggio 2026

    Nel testamento olografo, qualora la sottoscrizione autentica sia apposta nel corpo delle disposizioni, può ritenersi valida la parte che la precede solo se risulti, in base alle circostanze, che essa chiudeva il testamento, dovendo il giudice di merito accertarne, anche mediante l'esame del contenuto intrinseco, la congruità, completezza ed autonomia; in difetto, il testamento è nullo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che, in presenza di una sottoscrizione autentica interna e di una apocrifa in calce, aveva ritenuto valida la sola disposizione anteriore sulla base del dato formale della sua collocazione, senza verificarne l'autonomia e la completezza).

    Art. 606 c.c. · Art. 587 c.c. · Art. 602 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 9935/2025

    16 aprile 2025

    In tema di conferma o esecuzione di una disposizione testamentaria nulla da parte degli eredi, l'art. 590 c.c., per la sua operatività, presuppone l'oggettiva esistenza di una disposizione testamentaria che sia comunque frutto della volontà, anche viziata, del de cuius e non trova applicazione solo in ipotesi di accertata sottoscrizione apocrifa del testamento, che esclude in radice la riconducibilità di esso al testatore.

    Art. 606 c.c. · Art. 590 c.c. · Art. 602 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 9763/2025

    14 aprile 2025

    Nel testamento pubblico la mancata indicazione del locus loci, inteso come indirizzo completo del luogo in cui è stato redatto, prevista dalla dalla legge notarile, non ne determina la nullità, trattandosi di sanzione che tale legge limita alla mancata indicazione del Comune, e perché, avendo il codice civile attenuato, rispetto ad essa, le sanzioni in materia di invalidità formali del testamento, non è ragionevole che tale omissione debba avere, nel testamento, conseguenze più gravi rispetto agli altri atti notarili in genere.

    Art. 606 c.c. · Art. 603 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 9319/2025

    9 aprile 2025

    La guida della mano del testatore da parte di una terza persona esclude, di per sé, il requisito dell'autografia, indispensabile per la validità del testamento olografo, a nulla rilevando l'eventuale corrispondenza del contenuto della scheda rispetto alla volontà del testatore ed essendo ultroneo verificare se la "mano guidante" sia intervenuta su tutta la scheda testamentaria, trattandosi di condotta in ogni caso idonea ad alterare la personalità ed abitualità del gesto scrittorio e tale da condizionare l'accertamento della validità del testamento alla verifica di ulteriori circostanze - quali l'effettiva finalità dell'aiuto del terzo o la corrispondenza del testo scritto alla volontà dell'adiuvato - che minerebbero le finalità di chiarezza e semplificazione alla base della disciplina del testamento olografo.

    Art. 606 c.c. · Art. 602 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

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  • Com'è stato suggerito a proposito dei requisiti essenziali del testamento olografo, ho indicato prima la data e poi la sottoscrizione, convenendo peraltro nell'avviso di escludere che sussista una causa di nullità nel fatto che la data segua eventualmente la sottoscrizione. Ha riscosso approvazione l'art. 144 del progetto definitivo anche per quanto riguarda il tormentato problema della data nel testamento olografo. Ho creduto necessario tuttavia riesaminare tale problema e ho provveduto a eliminare la parte dell'articolo in cui si disponeva che la data indica il giorno della sua apposizione. Questa norma è stata da molti discussa e criticata in base alla considerazione che la data, quando è apposta a una dichiarazione negoziale, non rappresenta una dichiarazione a sè stante, ma indica il momento cronologico in cui il negozio viene compiuto. D'altro lato, la difficoltà pratica di determinare concretamente quando il testamento è stato fatto e se la data deve riferirsi al momento in cui il testamento fu sottoscritto o a uno dei momenti in cui il testamento fu scritto, o addirittura al momento in cui fu datato, non poteva essere risolta con una precisa norma di legge, che avesse riguardo a tutte le contingenze e tanto meno con una norma, che determinasse aprioristicamente uno di questi vari possibili momenti. Si tratta di un punto sul quale è bene che l'interprete abbia una certa libertà di movimenti che gli permetta di adattare la norma alle mutevoli esigenze concrete. Del resto, l'accennata difficoltà pratica è, nella normalità dei casi, irrilevante, in quanto che si è mantenuto il principio, sul quale concorda la più recente giurisprudenza, che la data fittizia (antidata e postdata) non importa nullità del testamento e che non si può dare la prova della non verità della data se non quando tale circostanza sia decisiva per risolvere una questione che debba decidersi appunto con la considerazione del tempo in cui è stato fatto il testamento. Tale principio, per ogni verso approvabile, impedisce facili impugnazioni del testamento; mentre la determinazione del momento che la data deve indicare si desumerà, quando eccezionalmente tale determinazione avrà rilievo pratico, dai principi generali relativi alla data nelle dichiarazioni di volontà.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 293

  • L'art. 606, che riproduce l'art. 148 del progetto definitivo, prevede tra i vari casi di nullità formale del testamento la mancanza di redazione in iscritto da parte del notaio delle dichiarazioni del testatore, e ciò nel manifesto intento di colpire di nullità il testamento nuncupativo. È stato peraltro proposto di modificare questa parte della disposizione in guisa da prevedere, anzichè la mancanza della scheda testamentaria, la non corrispondenza del contenuto della scheda alla volontà dichiarata dal testatore. Ho creduto opportuno attenermi alla formulazione del progetto definitivo. Infatti l'emendamento suggerito avrebbe modificato la portata della norma, riferendone il precetto non a un difetto di forma della volontà testamentaria, ma bensì all'ipotesi del documento non veridico, materia del tutto estranea alla finalità dell'articolo in esame, il quale intende solo stabilire i requisiti formali, dei quali deve essere rivestita la volontà del testatore, perchè essa possa produrre effetti giuridici. Ho, invece, modificato l'impostazione formale data all'art. 152, primo comma, del testo precedente: questo pareva orientato a disciplinare la legittimazione attiva nelle impugnazioni del testamento per nullità formale, mentre in realtà intendeva indicare le cause stesse di tale nullità. Eguale modificazione ho apportata all'art. 619 che prevede le nullità dei testamenti speciali.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 294

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art606 · fonte del testo

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