Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Risarcimento del danno

Valutazione e liquidazione

Sottovoce della voce 152 nella classificazione del Massimario

70 massime, da pronunce dall’8 gennaio 2025 al 30 maggio 2026

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Massime della Corte di cassazione

Dalla 51ª alla 70ª delle 70 massime di questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 21572/2025

    Criteri equitativi

    Danno da lesione della reputazione - Accertamento sulla base di massime di esperienza - Liquidazione equitativa - Criteri tabellari - Vincolatività - Esclusione.

    La liquidazione equitativa del danno da lesione della reputazione, accertato sulla base di massime d'esperienza, non deve necessariamente uniformarsi a basi di computo tabellari.

    Rv. 675901-03Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 224 ↗Art. 1226 c.c. · Art. 2056 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 115 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 21322/2025

    Invalidità personale › Permanente

    Danno da riduzione della capacità lavorativa specifica - Incidenza sulla futura capacità di guadagno - Presunzione - Quantificazione - Onere della prova gravante sul danneggiato - Liquidazione equitativa - Esclusione - Ragioni.

    Il danno patrimoniale futuro derivante da lesione dell'integrità psico-fisica dev'essere valutato su base prognostica e può essere provato anche sulla base di presunzioni semplici, sicché, una volta dimostrata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di lieve entità è possibile presumere, salvo prova contraria, che, qualora la vittima già svolga un'attività lavorativa, anche la capacità di guadagno risulti ridotta (non necessariamente in modo proporzionale) nella sua proiezione futura; tale presunzione, peraltro, concerne solo l'esistenza del danno mentre, ai fini della relativa quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei propri redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere ex art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare (situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, è in grado di dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito).

    Rv. 675949-02Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 220 ↗Art. 1223 c.c. · Art. 1226 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 2056 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 21322/2025

    Invalidità personale

    Danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica - Danno non patrimoniale da lesione della cenestesi lavorativa - Differenze - Conseguenze in punto di liquidazione.

    Il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica - che postula un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro e della capacità di guadagno in relazione alle attitudini specifiche della persona - si distingue dal danno non patrimoniale da lesione della cenestesi lavorativa, il quale consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa e non incide (neanche sotto il profilo della perdita di opportunità) sul reddito del danneggiato, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo e dovendo, quindi, essere liquidato nell'ambito di quello alla salute, se del caso anche mediante l'appesantimento del valore monetario del punto di invalidità.

    Rv. 675949-03Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 213 ↗Art. 2043 c.c. · Art. 2056 c.c. · Art. 2059 c.c. · Art. 1226 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 20626/2025

    Danno da inadempimento contrattuale - Mancato guadagno - Portata - Valutazione equitativa - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie in tema di appalto per la realizzazione di opere in territorio estero.

    Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che ha correlato il giudizio di probabilità sul mancato guadagno conseguente alla mancata commessa in appalto, anche alla particolarità di quest'ultimo, concernente la realizzazione di due dighe, a cura di imprese italiane in territorio libico, con apposite maestranze e mezzi tenuti a disposizione in vista della commessa e non altrimenti utilizzabili in quel territorio).

    Rv. 675960-02Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 149 ↗Art. 1218 c.c. · Art. 1223 c.c. · Art. 1226 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 19681/2025

    Criteri equitativi

    Danno da interruzione del servizio di telecomunicazione - Liquidazione in via equitativa - Impossibilità o difficoltà di prova dell'esatto ammontare - Contenuto - Decisione di non liquet - Inammissibilità - Fattispecie.

    In tema di danno da interruzione del servizio di telecomunicazione, l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno, che consente la liquidazione equitativa, va intesa in senso relativo, essendo al riguardo sufficiente una difficoltà anche solo di un certo rilievo per escludere che sia consentita al giudice del merito una decisione di "non liquet", atteso che una pronuncia siffatta si risolve nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, pur riconoscendo l'illegittimità della condotta dell'operatore e l'effettiva lesione subita dall'utente, ha ritenuto che il danno lamentato non fosse risarcibile neanche in via equitativa in quanto "non ancorato ad alcun elemento concreto, né fattuale né giuridico").

    Rv. 675447-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 198 ↗Art. 1226 c.c. · Art. 2056 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 112 c.p.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16604/2025

    Invalidità personale

    Danno patrimoniale da perdita del reddito da lavoro conseguente a lesioni personali - Liquidazione - Possibilità per il danneggiato di reimpiego delle residue forze in altro lavoro - Rilevanza - Inerzia del danneggiato - Condotta aggravativa del danno ex art. 1227, comma 2, c.c. - Condizioni.

    Nella liquidazione del danno patrimoniale da perdita del reddito da lavoro conseguente a lesioni personali, il giudice deve tenere conto della possibilità del danneggiato di reimpiegare le residue forze lavorative in altra occupazione, confacente alle sue attitudini e compatibile con le sue condizioni di salute; peraltro, l'inerzia nella ricerca di un'ulteriore attività lavorativa costituisce condotta aggravativa del danno ex art. 1227, comma 2, c.c., ove ricorrano tutti i presupposti sostanziali (condotta colposa della vittima, nesso di causa tra colpa ed aggravamento del danno) e processuali (eccezione di parte) richiesti da tale norma.

    Rv. 675326-01Rassegna di giugno 2025, p. 100 ↗Art. 2043 c.c. · Art. 2056 c.c. · Art. 1227 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16604/2025

    Invalidità personale

    Danno patrimoniale da perdita del reddito da lavoro conseguente a lesioni personali - Liquidazione - Accertamento e stima del danno nella sua interezza - Necessità - Successive variazioni equitative - Rigetto della domanda senza preventivo accertamento del danno - Inammissibilità - Fattispecie.

    Nella liquidazione del danno da perdita di reddito conseguente a lesioni personali, il giudice di merito deve, anzitutto, accertare e stimare il danno patrimoniale nella sua interezza e, solo successivamente, procedere alle opportune variazioni equitative, per tenere conto della possibilità per la vittima di reimpiegare utilmente le residue forze lavorative; non è, invece, consentito al giudice di rigettare la domanda, senza compiere il suddetto accertamento, sol perché il danneggiato non ha dimostrato di avere vanamente cercato un nuovo lavoro. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con cui la Corte d'appello, senza accertare se i postumi permanenti avessero impedito alla vittima il lavoro di addetta alle pulizie, aveva rigettato la domanda, erroneamente ritenendo che, in primo luogo, la danneggiata avesse l'onere di provare l'avvenuta e vana ricerca d'un nuovo lavoro).

    Rv. 675326-02Rassegna di giugno 2025, p. 98 ↗Art. 2043 c.c. · Art. 2056 c.c. · Art. 1223 c.c. · Art. 1227 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16604/2025

    Invalidità personale

    Danno patrimoniale da perdita della capacità di guadagno conseguente a lesioni personali - Accertamento - Modalità - Accertamento in abstracto - Esclusione - Automatismo tra il grado percentuale di invalidità permanente e danno da lucro cessante - Esclusione.

    L'accertamento del danno patrimoniale da perdita della capacità di guadagno conseguente a lesioni personali, patito da soggetto percettore di reddito, deve considerare l'entità dei postumi permanenti, la loro compatibilità con l'impegno psico-fisico richiesto dalle mansioni svolte dalla vittima e l'idoneità dell'eventuale incompatibilità a produrre una riduzione patrimoniale, senza che possa procedersi a valutazioni "in abstracto", demandando al medico-legale di quantificare la c.d. "incapacità lavorativa specifica" in percentuale, da moltiplicarsi, poi, per il reddito perduto, e senza operare alcun automatismo tra il grado percentuale di invalidità permanente e l'esistenza del danno da lucro cessante.

    Rv. 675326-03Rassegna di giugno 2025, p. 98 ↗Art. 2043 c.c. · Art. 2056 c.c. · Art. 1223 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16326/2025

    In tema di responsabilità sanitaria, il risarcimento del danno da perdita di chance di conseguire un risultato più favorevole presuppone che sia definitivamente esclusa la sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento negligente dei sanitari e il decesso del paziente e che alla condotta colpevole del sanitario sia, invece, ricollegabile la conseguenza di un evento di danno incerto; in tal caso, l'eventualità di una maggior durata della vita e/o di minori sofferenze sarà risarcibile equitativamente se - provato il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici tra la condotta e l'evento incerto (la possibilità perduta) - risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà e consistenza. (Nella specie, la S.C. ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto la contraddittorietà della sentenza di primo grado - che, dopo aver negato il nesso causale in relazione al decesso, aveva riconosciuto il danno da perdita di chance - costituendo, al contrario, tale negazione la premessa per l'eventuale giustificazione dell'indagine relativa alla possibile individuazione di una chance perduta).

    Classificata anche sotto: Responsabilità civile › Professionisti

    Rv. 674999-01Rassegna di giugno 2025, p. 93 ↗Art. 1218 c.c. · Art. 1223 c.c. · Art. 1226 c.c. · Art. 2043 c.c. e altri 2Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16328/2025

    Criteri equitativi

    Personalizzazione del danno - Mero aggravamento di una malattia che colpisce un organo di senso - Perdita totale della funzione - Differenze - Conseguenze risarcitorie - Fattispecie.

    In tema di risarcimento del danno alla salute, va distinto il mero aggravamento di una malattia che colpisce un organo di senso (indebolendone o attenuandone l'efficacia) dalla manifestazione di quel fenomeno, nuovo e diverso, costituito dalla perdita totale del senso (o della funzione) corrispondente, con la conseguenza che l'eventuale liquidazione di tale ultimo danno non può limitarsi alla registrazione di una mera differenza quantitativa, ma deve tenere conto dello scostamento qualitativo che separa, con nettezza, la mera attenuazione di una funzione dalla sua completa e definitiva abolizione. (Nella specie, la S.C. ha affermato che - di fronte alla perdita definitiva e totale della vista, non riconducibile integralmente all'operato dei sanitari - il giudice di merito deve preliminarmente identificare il danno differenziale e poi, nella personalizzazione del danno, deve equamente considerare la perdita del senso, o della funzione, come fatto suscettibile di trasfigurare qualitativamente, in una nuova realtà, la diversa entità del mero danno differenziale).

    Rv. 675111-01Rassegna di giugno 2025, p. 95 ↗Art. 2043 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 15444/2025

    Invalidità personale

    Ai fini del risarcimento del danno biologico ex art. 139 c.ass. occorre una obiettività medico legale, sicché il danneggiato non può dare prova, a mezzo testimoni, della ricorrenza di uno stato patologico diverso ed ulteriore rispetto a quello accertato dal CTU. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso che la danneggiata potesse provare per testimoni di soffrire di attacchi di panico, patologia non emergente dalla consulenza).

    Classificata anche sotto: Prova civile

    Rv. 674858-01Rassegna di giugno 2025, p. 77 ↗Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 13885/2025

    Invalidità personale

    Contratto di trasporto - Sinistro verificatosi durante il viaggio - Danno biologico micropermanente del viaggiatore - Liquidazione - Criteri ex art. 139 c.ass. - Applicabilità - Fondamento.

    La liquidazione del danno biologico per lesioni micropermanenti soggiace ai criteri dell'art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 anche se il danno si verifica nell'ambito di un contratto di trasporto su un veicolo a motore (con collegamento eziologico dell'evento lesivo alla circolazione stradale), senza che assuma rilevo la matrice contrattuale, anziché extracontrattuale, del titolo di responsabilità dedotto dall'attore, perché è centrale il rango inviolabile dell'interesse leso e, cioè, del diritto alla salute.

    Classificata anche sotto: Trasporti

    Rv. 674738-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 236 ↗Art. 1681 c.c. · Art. 2054 c.c. · Art. 122 Codice delle assicurazioni private · Art. 139 Codice delle assicurazioni privateDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 11287/2025

    Criteri equitativi

    Il principio della integralità del risarcimento del danno non patrimoniale deve essere inteso, nei rapporti tra danneggiante e danneggiato, e nella relativa, reciproca dimensione speculare, oltre che nel senso che al danneggiato va riconosciuto tutto quanto è sua diritto conseguire, anche in quello della illegittimità di un ingiustificato arricchimento conseguente ad una pronuncia giurisdizionale che gli riconosca una somma maggiore di quella a lui dovuta. (Fattispecie in tema di transazione non contestata nell'an dal danneggiato e da questi stipulata con altro coobbligato solidale del danneggiante, illegittimamente condannato a risarcire l'intera somma riconosciuta al soggetto leso, senza che il giudice di merito abbia operato la pur dovuta detrazione di quanto già riscosso da quest'ultimo per effetto della convenzione transattiva, a prescindere da un eccepito effetto espansivo della transazione medesima da parte del coobbligato).

    Rv. 674663-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 197 ↗Art. 2059 c.c. · Art. 1223 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 11320/2025

    Invalidità personale

    Lavoratore dipendente - Danno da perdita o riduzione della capacità lavorativa specifica - Quantificazione ex art. 137, comma 1, d.lgs. n. 209 del 2005 - Criteri - Esclusione delle ritenute fiscali dal reddito considerato.

    Ai fini della quantificazione del danno da perdita o riduzione della capacità lavorativa specifica del lavoratore dipendente deve tenersi conto, ai sensi dell'art. 137, comma 1, d.lgs. n. 209 del 2005, degli emolumenti che in concreto spettanti al lordo delle ritenute diverse da quelle fiscali, che vanno invece escluse dal reddito considerato.

    Rv. 674699-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 198 ↗Art. 137 Codice delle assicurazioni private · Art. 1223 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 11058/2025

    La violazione dell'obbligo della P.A. di adottare i provvedimenti organizzativi interni finalizzati al conferimento di incarichi dirigenziali legittima il dipendente interessato ad agire non già per il relativo adempimento ma unicamente per il risarcimento del danno (liquidabile in via equitativa dal giudice) conseguente alla perdita della chance di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione e l'indennità di risultato, essendo egli tenuto, a tal fine, ad allegare la fonte del proprio diritto e l'inadempimento della controparte (cui compete, per converso, l'onere di provare che l'inadempimento è derivato da causa ad essa non imputabile), nonché a provare - anche mediante presunzioni o secondo parametri di probabilità - l'esistenza di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlativo nesso causale, inteso in modo da ricomprendere nel detto risarcimento anche i danni indiretti e mediati che si presentino come effetto normale dell'inadempimento, secondo il principio della c.d. regolarità causale.

    Classificata anche sotto: Impiego pubblico › Impiegati dello Stato

    Rv. 675254-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 279 ↗Art. 1218 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 1223 c.c. · Art. 1226 c.c. e altri 3Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 10328/2025

    Il danno alla proprietà consiste nella concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godere del bene in modo pieno ed esclusivo, che il danneggiato ha l'onere di allegare (sia pure facendo ricorso a nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza) e provare, anche per presunzioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto irrilevante, ai fini della prova del danno derivante dall'aumento di ombra sull'edificio, la violazione delle distanze, in quanto il pregiudizio si realizzava solamente nelle prime ore del mattino e nelle ore precedenti il tramonto, e limitatamente al periodo ricadente tra ottobre e febbraio, quando il soleggiamento era più scarso).

    Classificata anche sotto: Prova civile

    Rv. 674730-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 106 ↗Art. 872 c.c. · Art. 873 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 832 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 8758/2025

    Criteri equitativi

    Danno da lucro cessante - Prova - Nesso causale e pregiudizio effettivo - Necessità - Fattispecie.

    Il risarcimento del danno da lucro cessante richiede la prova del nesso causale e del pregiudizio effettivo e non può fondarsi solo su un'astratta e ipotetica possibilità di lucro, bensì su una situazione concreta, che consenta di ritenere fondata e attendibile tale possibilità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte d'appello che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno da lucro cessante per violazione del diritto alla prelazione in un affitto di azienda, non avendo l'affittuaria provato che, in seguito alla disdetta, non aveva potuto svolgere altrove la medesima attività, né di averla svolta a condizioni più gravose o a fronte di una sensibile perdita dell'avviamento commerciale).

    Rv. 674299-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 156 ↗Art. 1223 c.c. · Art. 1226 c.c. · Art. 2056 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 761/2025

    Criteri equitativi

    Nella liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, nelle sue componenti della sofferenza morale soggettiva e della compromissione dinamico-relazionale derivante dalla morte del congiunto, il giudice, quando fa uso dello strumento tabellare, è tenuto ad indicare nella motivazione gli elementi di calcolo impiegati al fine di rendere palese il percorso svolto per addivenire ad una liquidazione aderente agli elementi di prova, anche di natura presuntiva, emersi nel corso del giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ridotto, nei limiti del "valore medio di tariffa", l'importo liquidato in primo grado ai congiunti, senza precisare a quale edizione della tabella approntata dall'Osservatorio della Giustizia civile di Milano si era fatto riferimento e senza motivare la disposta riduzione, a fronte della riconosciuta intensità del legame familiare).

    Rv. 673380-01Rassegna di gennaio 2025, p. 79 ↗Art. 2059 c.c. · Art. 1226 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 341/2025

    Criteri equitativi

    Risarcimento del danno - Liquidazione equitativa - Potere discrezionale del giudice di merito - Contenuto - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.

    In tema di risarcimento del danno, il potere discrezionale del giudice di liquidazione in via equitativa comporta un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno e non è censurabile in sede di legittimità, purché la motivazione dia adeguatamente conto del peso specifico attribuito a ciascuno di essi nel caso concreto e consenta di ricostruire il percorso logico seguito e di verificare il rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento. (Principio applicato in un giudizio di accertamento della paternità, in cui non era stato adeguatamente spiegato il criterio per la quantificazione monetaria degli esborsi sostenuti dalla madre per il mantenimento e la cura del figlio).

    Rv. 673601-01Rassegna di gennaio 2025, p. 15 ↗Art. 1226 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 2056 c.c. · Art. 2059 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 375/2025

    In tema di danno endofamiliare, la protratta violazione dei doveri di assistenza morale e materiale del figlio integra un illecito permanente, in relazione al quale, protraendosi la verificazione dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa, fermo restando che, in ragione della peculiare natura dell'illecito, l'individuazione del momento in cui il danno si manifesta per la prima volta richiede l'individuazione del momento in cui il danneggiato perviene ad una reale condizione emotiva di consapevole esercitabilità del diritto al risarcimento, che può intervenire durante la permanenza dell'illecito, ma anche dopo molto tempo dalla cessazione della permanenza stessa.

    Classificata anche sotto: Famiglia › Filiazione · Prescrizione civile › Decorrenza

    Rv. 673604-01Rassegna di gennaio 2025, p. 16 ↗Art. 147 c.c. · Art. 148 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 2059 c.c. e altri 3Dove leggere la sentenza

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗ e luglio/agosto 2025 ↗.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 12, da gennaio 2025 a maggio 2026. Fonti e metodologia

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