Le disposizioni particolari ai consorzi con attività esterna tengono conto del maggior distacco della loro organizzazione da quella delle singole imprese consorziate, attribuendo al patrimonio degli accennati consorzi una opportuna autonomia. Tengono inoltre conto della necessità - a tutela dei terzi e per una maggiore facilità dei controlli - di rendere noto, con un adeguato sistema di pubblicità, il loro organismo. Rispondono al primo scopo l'art. 2612, n. 5, che prevede la formazione di un fondo consortile e ne impone l'indicazione nell'atto costitutivo, e l'art. 2614, il quale esclude da una parte il diritto dei consorziati a chiedere la divisione del fondo, e dall'altra quello dei creditori particolari ad agire sul fondo stesso. Risponde al secondo scopo l'art. 2612 citato, il quale impone l'obbligo della registrazione dei consorzi qui considerati, e cioè di quelli per i quali è prevista l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere un'attività con i terzi. Non si è trascurato - nel regolare l'accennata pubblicità - l'inconveniente che può derivare, in un campo così delicato, dalla divulgazione di notizie sugli organismi consorziati; ma si è considerato che la stessa istituzione, da essi voluta, di un ufficio in contatto col pubblico dimostra che essi credono opportuno di fargli conoscere l'esistenza della loro organizzazione. Del resto l'art. 2612, nell'imporre l'iscrizione nel registro delle imprese di un estratto dell'atto costitutivo, limita allo stretto necessario, senza venir meno allo scopo della pubblicazione, le indicazioni che deve contenere l'estratto stesso. La rappresentanza del consorzio in giudizio è infine facilitata dalle disposizioni dell'art. 2613. Il problema della liquidazione del fondo consortile non può sorgere se non in quanto il consorzio abbia un'attività esterna, essendo sufficienti negli altri casi le norme comuni sulla divisione. Ma anche per i consorzi con attività esterna il codice ha preferito non dettare norme tassative sulla liquidazione, prescrivendo invece che tali norme siano date dal contratto e pubblicate nell'estratto che deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese (art. 2612, n. 5).
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1054