Codice civile

Art. 2614 c.c. — Fondo consortile

I contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo consortile. Per la durata del consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo, e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 2614 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 7758/2026

    31 marzo 2026

    Spetta alla giurisdizione del giudice ordinario il giudizio avente ad oggetto il rapporto obbligatorio tra l'organismo collettivo di difesa di cui all'art. 11 d.lgs. n. 102 del 2004 e il soggetto incaricato della riscossione dei contributi consortili mediante ruolo, dal momento che la natura privatistica dell'organismo consortile e dei relativi contributi - rispetto ai quali il meccanismo del ruolo costituisce mera modalità tecnica di recupero - impediscono di qualificare l'agente della riscossione come agente contabile di denaro pubblico e, quindi, di radicare la giurisdizione contabile.

    Art. 2614 c.c. · Art. 1 c.g.c.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 12949/2025

    14 maggio 2025

    La responsabilità verso i consorziati dei preposti al consorzio ex art. 2608 c.c., essendo regolata dalle norme sul mandato, tutela l'interesse diretto di ciascun consorziato alla preservazione del patrimonio consortile comune, attuato mediante la costituzione del fondo consortile ex art. 2614 c.c. composto dai conferimenti operati, per cui non è equiparabile a quella di cui all'art. 2393- bis c.c., che è finalizzata, invece, alla tutela del patrimonio sociale, sotto il profilo della conservazione dell'integrità del capitale sociale, con la quale i soci mirano a prevenire un eventuale depauperamento del patrimonio dell'ente o a ripristinare l'integrità patrimoniale della società; ne consegue, pertanto, la non sovrapponibilità tra l'azione ex art. 2393-bis c.c. con quella ex art. 2608 c.c., che affida esclusivamente ai consorziati il potere di agire nei confronti di detti preposti, e l'inconfigurabilità di un litisconsorzio necessario dal lato attivo.

    Art. 2614 c.c. · Art. 2608 c.c. · Art. 2393-bis c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Le disposizioni particolari ai consorzi con attività esterna tengono conto del maggior distacco della loro organizzazione da quella delle singole imprese consorziate, attribuendo al patrimonio degli accennati consorzi una opportuna autonomia. Tengono inoltre conto della necessità - a tutela dei terzi e per una maggiore facilità dei controlli - di rendere noto, con un adeguato sistema di pubblicità, il loro organismo. Rispondono al primo scopo l'art. 2612, n. 5, che prevede la formazione di un fondo consortile e ne impone l'indicazione nell'atto costitutivo, e l'art. 2614, il quale esclude da una parte il diritto dei consorziati a chiedere la divisione del fondo, e dall'altra quello dei creditori particolari ad agire sul fondo stesso. Risponde al secondo scopo l'art. 2612 citato, il quale impone l'obbligo della registrazione dei consorzi qui considerati, e cioè di quelli per i quali è prevista l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere un'attività con i terzi. Non si è trascurato - nel regolare l'accennata pubblicità - l'inconveniente che può derivare, in un campo così delicato, dalla divulgazione di notizie sugli organismi consorziati; ma si è considerato che la stessa istituzione, da essi voluta, di un ufficio in contatto col pubblico dimostra che essi credono opportuno di fargli conoscere l'esistenza della loro organizzazione. Del resto l'art. 2612, nell'imporre l'iscrizione nel registro delle imprese di un estratto dell'atto costitutivo, limita allo stretto necessario, senza venir meno allo scopo della pubblicazione, le indicazioni che deve contenere l'estratto stesso. La rappresentanza del consorzio in giudizio è infine facilitata dalle disposizioni dell'art. 2613. Il problema della liquidazione del fondo consortile non può sorgere se non in quanto il consorzio abbia un'attività esterna, essendo sufficienti negli altri casi le norme comuni sulla divisione. Ma anche per i consorzi con attività esterna il codice ha preferito non dettare norme tassative sulla liquidazione, prescrivendo invece che tali norme siano date dal contratto e pubblicate nell'estratto che deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese (art. 2612, n. 5).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1054

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2614 · fonte del testo

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