Codice civile

Art. 2615 c.c. — Responsabilità verso i terzi

[1]((Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile)).

[2]Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile. In caso d'insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote.

Testo vigente dal 22 giugno 1976

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 2615 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 4401/2026

    26 febbraio 2026

    In tema d'IVA, il principio di equivalenza dei rapporti giuridici tra imprese consorziate e società consortile e tra queste e l'ente appaltante, riconducibile allo schema del mandato senza rappresentanza, impone che il regime fiscale della doppia fatturazione, prescritto dall'art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, sia unitario, con conseguente trasferibilità alle imprese consorziate dell'agevolazione tributaria propria della fattura originaria (tra committente e consorzio) secondo il meccanismo del cd. ribaltamento.

    Art. 2615 c.c. · Art. 1705 c.c. · Art. 2602 c.c. · Art. 3 d.P.R. 633/1972

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Il punto più delicato della disciplina dei consorzi con attività esterna riguarda la responsabilità che essi incontrano di fronte ai terzi. Vi provvede l'art. 2615 con una norma analoga a quella dettata per le società non registrate (art. 2267), dichiarando responsabili per le obbligazioni del consorzio - illimitatamente e solidalmente fra loro e col fondo consortile - coloro che agiscono in nome del consorzio, a meno che non si tratti di obbligazioni assunte «per conto dei singoli consorziati», nel quale caso rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile (ripartendosi pro quota tra tutti i consorziati il debito del consorziato insolvente). Questa norma è certamente rigorosa, poichè essa è estesa - a differenza delle società non registrate - ai consorzi sottoposti a registrazione. Essa tuttavia permette ai gestori dei consorzi di non incorrere in responsabilità personale verso i terzi, quando essi operano per i singoli consorziati, rendendo di ciò edotti i terzi.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1055

Che cosa è cambiato dal 22 giugno 1976

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 22 giugno 1976. 18 parole tolte, 1 parola aggiunta.

Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti aggiunto: esclusivamente sul fondo consortiletolto: . Per le obbligazioni stesse rispondono inoltre illimitatamente e solidalmente le persone che hanno agito in nome del consorzio.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2615 · fonte del testo

Iuspedia

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