Art. 2393-bis c.c. — Azione sociale di responsabilità esercitata dai soci

[1]L'azione sociale di responsabilita' puo' essere esercitata anche dai soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale o la diversa misura prevista nello statuto, comunque non superiore al terzo.

[2]Nelle societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l'azione di cui al comma precedente puo' essere esercitata dai soci che rappresentino un quarantesimo del capitale sociale o la minore misura prevista nello statuto.

[3]La societa' deve essere chiamata in giudizio e l'atto di citazione e' ad essa notificato anche in persona del presidente ((dell'organo di controllo)).

[4]I soci che intendono promuovere l'azione nominano, a maggioranza del capitale posseduto, uno o piu' rappresentanti comuni per l'esercizio dell'azione e per il compimento degli atti conseguenti.

[5]In caso di accoglimento della domanda, la societa' rimborsa agli attori le spese del giudizio e quelle sopportate nell'accertamento dei fatti che il giudice non abbia posto a carico dei soccombenti o che non sia possibile recuperare a seguito della loro escussione.

[6]I soci che hanno agito possono rinunciare all'azione o transigerla; ogni corrispettivo per la rinuncia o transazione deve andare a vantaggio della societa'.

[7]Si applica all'azione prevista dal presente articolo l'ultimo comma dell'articolo precedente.

Testo vigente dal 29 aprile 2026

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 2393-bis c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 23213/2025

    13 agosto 2025

    In tema di società, l'amministratore di fatto è colui che si ingerisce in modo completo e sistematico nella gestione sociale, anche se il requisito della sistematicità può ritenersi superfluo quando siano stati compiuti atti di assoluta rilevanza per la vita dell'impresa, tali da dimostrare l'effettivo inserimento nella gestione.

    Art. 2393-bis c.c. · Art. 2380-bis c.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 101 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 12949/2025

    14 maggio 2025

    La responsabilità verso i consorziati dei preposti al consorzio ex art. 2608 c.c., essendo regolata dalle norme sul mandato, tutela l'interesse diretto di ciascun consorziato alla preservazione del patrimonio consortile comune, attuato mediante la costituzione del fondo consortile ex art. 2614 c.c. composto dai conferimenti operati, per cui non è equiparabile a quella di cui all'art. 2393- bis c.c., che è finalizzata, invece, alla tutela del patrimonio sociale, sotto il profilo della conservazione dell'integrità del capitale sociale, con la quale i soci mirano a prevenire un eventuale depauperamento del patrimonio dell'ente o a ripristinare l'integrità patrimoniale della società; ne consegue, pertanto, la non sovrapponibilità tra l'azione ex art. 2393-bis c.c. con quella ex art. 2608 c.c., che affida esclusivamente ai consorziati il potere di agire nei confronti di detti preposti, e l'inconfigurabilità di un litisconsorzio necessario dal lato attivo.

    Art. 2393-bis c.c. · Art. 2608 c.c. · Art. 2614 c.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 71 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗ e luglio/agosto 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 aprile 2026

Confronto con la versione in vigore dal 12 gennaio 2006 al 29 aprile 2026. 3 parole tolte, 3 parole aggiunte.

La societa' deve essere chiamata in giudizio e l'atto di citazione e' ad essa notificato anche in persona del presidente tolto: del collegio sindacale aggiunto: dell'organo di controllo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2393bis · fonte del testo

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