Art. 13 — Espulsione amministrativa (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 11)

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Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno puo' disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri. L'espulsione e' disposta dal prefetto quando lo straniero:

  • a)e' entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non e' stato respinto ai sensi dell'articolo 10;
  • b)si e' trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, o senza aver richiesto il permesso di soggiorno nei termini prescritti, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno e' stato revocato o annullato, ovvero e' scaduto da piu' di sessanta giorni e non e' stato chiesto il rinnovo;
  • c)appartiene a taluna delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. L'espulsione e' disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo straniero e' sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorita' giudiziaria, che puo' negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilita' di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa. In tal caso l'esecuzione del provvedimento e' sospesa fino a quando l'autorita' giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione con le modalita' di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorita' giudiziaria non provveda entro sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore puo' adottare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, ai sensi dell'articolo 14. 14a Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta puo' essere negato ai sensi del comma 3. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara l'estinzione della misura, decide sul rilascio del nulla osta all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento e' immediatamente comunicato al questore. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non e' ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. E' sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dell'articolo 240 del codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato piu' grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, quest'ultima e' ripristinata a norma dell'articolo 307 del codice di procedura penale. COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 LUGLIO 2005, N. 144, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 31 LUGLIO 2005, N. 155. L'espulsione e' sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi di cui al comma 5. Nei confronti dello straniero che si e' trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno e' scaduto di validita' da piu' di sessanta giorni e non ne e' stato chiesto il rinnovo, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni. Il questore dispone l'accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero, qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale e' disposto l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale e' sospesa fino alla decisione sulla convalida. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato e' anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Si applicano le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8, in quanto compatibili. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso e' trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui all'articolo 14, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui e' stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili. Quando la convalida e' concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non e' concessa ovvero non e' osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida e' proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria. 9 Al fine di assicurare la tempestivita' del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed all'articolo 14, comma 1, le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilita' di un locale idoneo. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2002, N. 189. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 14, nonche' ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalita' di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola. Avverso il decreto di espulsione puo' essere presentato unicamente il ricorso al giudice di pace del luogo in cui ha sede l'autorita' che ha disposto l'espulsione. Il termine e' di sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il giudice di pace accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma puo' essere sottoscritto anche personalmente, ed e' presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata, e' autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne l'autenticita' e ne curano l'inoltro all'autorita' giudiziaria. Lo straniero e' ammesso all'assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti all'autorita' consolare. Lo straniero e' altresi' ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete. 24 COMMA ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2002, N. 189. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2002, N. 189. (( Contro il decreto ministeriale di cui al comma 1 la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo. )) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, lo straniero espulso e' rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando cio' non sia possibile, allo Stato di provenienza. Lo straniero espulso non puo' rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero e' punito con la reclusione da uno a quattro anni ed e' nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti dello straniero gia' espulso ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), per il quale e' stato autorizzato il ricongiungimento, ai sensi dell'articolo 29. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, gia' denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni. 14 Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo. Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni. Nel decreto di espulsione puo' essere previsto un termine piu' breve, in ogni caso non inferiore a cinque anni, tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato nel periodo di permanenza in Italia. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che dimostri sulla base di elementi obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore puo' adottare la misura di cui all'articolo 14, comma 1. L'onere derivante dal comma 10 del presente articolo e' valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997 e in lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.
Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

9

La Corte costituzionale, con sentenza 8-15 luglio 2004, n. 222 (in G.U. 1a s.s. 21/7/2004, n. 28) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 5-bis del presente articolo "nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida debba svolgersi in contraddittorio prima dell'esecuzione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, con le garanzie della difesa".

Corte costituzionale

14

La Corte costituzionale, con sentenza 14-28 dicembre 2005, n. 466 (in G.U. 1a s.s. 4/1/2006, n. 1) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 13-bis, secondo periodo del presente articolo.

D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, come modificato dal D.Lgs. 28 febbraio 2008, n. 32

14a

Il D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, come modificato dal D.Lgs. 28 febbraio 2008, n. 32, ha disposto (con l'art. 20-bis, comma 2) che "Il nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si intende concesso qualora l'autorita' giudiziaria non provveda entro quarantotto ore dalla data di ricevimento della richiesta".

Corte costituzionale

24

La Corte costituzionale, con sentenza 9-16 luglio 2008, n. 278 (in G.U. 1a s.s. 23/7/2008, n. 31) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 8 del presente articolo "nella parte in cui non consente l'utilizzo del servizio postale per la proposizione diretta, da parte dello straniero, del ricorso avverso il decreto prefettizio di espulsione, quando sia stata accertata l'identita' del ricorrente in applicazione della normativa vigente".

Testo in vigore dal 16 settembre 2010 al 6 agosto 2011

Corte di cassazione

31 pronunce che riguardano l’art. 13, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 16576/2026

    27 maggio 2026

    Le regole sull'esecuzione dell'espulsione amministrativa dello straniero non hanno alcuna incidenza sulla legittimità del decreto prefettizio di espulsione, atteso che eventuali vizi concernenti l'esecuzione rilevano in sede di sindacato della convalida dell'accompagnamento o del trattenimento non legittimi, ma non ai fini della verifica della legittimità del decreto di espulsione, desumibile unicamente dall'art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998.

    Art. 13 · Art. 14 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

    Rassegna di maggio 2026, p. 60 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 13625/2026

    11 maggio 2026

    La presentazione della domanda di protezione internazionale dopo l'ordine questorile di accompagnamento coattivo alla frontiera del cittadino straniero, nel corso dell'udienza di convalida, impone al giudice di pace di verificare se ricorrano le condizioni di cui all'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 25 del 2008 che introducono, in via predeterminata e tassativa, deroghe al diritto fondamentale di permanere nello Stato cui è deputato l'esame della domanda, sempre che la domanda non manifesti profili di assoluta genericità, per la verifica dei quali è necessario verbalizzarne il contenuto e, eventualmente, chiedere chiarimenti ed integrazioni al cittadino straniero, se presente o al difensore.

    Art. 13 · Art. 19 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

    Rassegna di maggio 2026, p. 35 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 10022/2026

    18 aprile 2026

    In tema di opposizione all'espulsione, il giudice è tenuto ad accertare, ai sensi dell'art. 13, comma 2-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, la natura e l'effettività dei vincoli familiari dello straniero nel nostro Paese, verificando in concreto, anche alla luce della durata del soggiorno di quest'ultimo nel territorio nazionale, l'esistenza di un legame di cura e di assistenza con figli minori, nonché la stabilità della relazione all'interno dell'intero nucleo familiare.

    Art. 13 · Art. 19 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 5 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 31 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 93 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9335/2026

    13 aprile 2026

    In tema di opposizione a decreto di espulsione dello straniero, poiché l'art. 19 comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 286 del 1998 va interpretato in conformità al principio solidaristico che porta a riconoscere e garantire tutela alle formazioni sociali, prima fra tutte la famiglia ed i legami di parentela, in cui si svolge la vita personale solennemente enunciato nell'art. 2 Cost., la convivenza fra fratello e sorella non può essere ritenuta rilevante solo se connotata da quotidiana compresenza nella comune residenza (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato, con rinvio, il decreto del giudice di pace, che aveva escluso la sussistenza del requisito della convivenza, in una fattispecie nella quale il fratello coabitava con la sorella un solo giorno a settimane alterne, a causa dello svolgimento di attività lavorativa in altra località).

    Art. 13 · Art. 19 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 2 cost.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 83 ↗

Tutte le 138 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 270/2019

    Ha colpito questo articolo
    13 dicembre 2019

    Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per insufficiente descrizione della fattispecie, nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3- quater , del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui non prevede che, nei casi di decreto di citazione diretta a giudizio ai sensi dell'art. 550 cod. proc. pen., il giudice possa rilevare, anche d'ufficio, che l'espulsione dell'imputato straniero è stata eseguita prima che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio e che ricorrono tutte le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere. Il rimettente ritiene di non poter fare applicazione della disposizione censurata perché, nel caso al suo esame, è già stato emesso il suddetto decreto di citazione diretta a giudizio.

    Art. 13 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 550 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 278/2008

    Ha colpito questo articolo
    16 luglio 2008

    Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 8, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 12, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 e poi modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 12 novembre 2004, n. 271, censurato ove non dispone che lo straniero possa inoltrare il ricorso in opposizione avverso il decreto di espulsione anche a mezzo posta, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità formulata sotto il profilo che, avendo il rimettente nominato un difensore d'ufficio al ricorrente, nonostante l'avvenuta ricezione del ricorso per via postale, e avendo sollevato la questione prima dei sessanta giorni prescritti per l'impugnazione in esame, sarebbe venuto meno l'interesse alla questione, poiché il ricorso avrebbe raggiunto il suo scopo. In realtà, l'intervento del giudice a quo non vale di per sé a superare l'incertezza sulla legittimità della norma, potendo l'irregolarità del ricorso inviato per posta riemergere nel successivo corso del processo, minandone l'esito.

    Art. 13 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 12 Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 466/2005

    Ha colpito questo articolo
    28 dicembre 2005

    È costituzionalmente illegittimo l'art. 13, comma 13-bis, secondo periodo, del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, risultante dalle modifiche introdotte nel testo dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189 ( e nel testo vigente prima delle modifiche recate all’art. 13 del t.u. dal d.l. 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271), che punisce a titolo di delitto, con la reclusione da uno a quattro anni, lo straniero che, essendo stato denunciato ed espulso per il reato di cui al precedente comma 13 – il quale punisce invece a titolo di contravvenzione, con la pena dell'arresto e l'espulsione con accompagnamento alla frontiera lo straniero che, espulso dal territorio dello Stato, vi rientri senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno -, faccia reingresso nel territorio nazionale. Attribuendo, infatti, alla mera circostanza dell'avvenuta denunzia per il reato di reingresso l'efficacia di trasformare in delitto un comportamento altrimenti costituente reato contravvenzionale, la disposione censurata si pone in contrasto con l’art. 3 Cost., atteso che la denuncia è atto che nulla prova riguardo alla colpevolezza o alla pericolosità del soggetto indicato come autore degli atti che il denunciante riferisce, sicché non possono farsi derivare conseguenze pregiudizievoli per il denunciato soltanto dalla denuncia, comportando questa solo l'obbligo degli organi competenti di verificare se e quali dei fatti esposti corrispondano alla realtà e se rientrino in ipotesi penalmente sanzionate, ossia di accertare se sussistano le condizioni per l'inizio di un procedimento penale. - La denuncia è atto che nulla prova riguardo alla colpevolezza o alla pericolosità del soggetto indicato come autore degli atti che il denunciante riferisce: v. sentenze n. 78/2005, nonché sentenza n. 173/1997. - Illegittimità costituzionale del giudizio di convalida come regolato dall’art. 13, comma 5.bis del t.u. sull’immigrazione: sentenza n. 222/2004.

    Art. 13 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 12 Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (36)

Se ne mostrano 20 su 36, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

33 versioni dal 1998

1998oggi
  1. 12 giugno 2026 — oggiin vigoreper 4 mesi
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  4. 11 agosto 2023 — 6 ottobre 2023per un mese
  5. 14 giugno 2023 — 11 agosto 2023per un mese
  6. 6 maggio 2023 — 14 giugno 2023per un mese
  7. 11 marzo 2023 — 6 maggio 2023per un mese
  8. 1 febbraio 2022 — 11 marzo 2023per un anno
  9. 22 ottobre 2020 — 1 febbraio 2022per un anno
  10. 30 aprile 2020 — 22 ottobre 2020per 6 mesi
  11. 2 marzo 2020 — 30 aprile 2020per un mese
  12. 19 dicembre 2019 — 2 marzo 2020per 2 mesi
  13. 4 dicembre 2018 — 19 dicembre 2019per un anno
  14. 5 ottobre 2018 — 4 dicembre 2018per 2 mesi
  15. 21 aprile 2015 — 5 ottobre 2018per 3 anni
  16. 25 novembre 2014 — 21 aprile 2015per 5 mesi
  17. 6 ottobre 2011 — 25 novembre 2014per 3 anni
  18. 6 agosto 2011 — 6 ottobre 2011per 2 mesi
  19. 16 settembre 2010 — 6 agosto 2011per 11 mesi
  20. 26 luglio 2008 — 16 settembre 2010per 2 anni
  21. 24 luglio 2008 — 26 luglio 2008per 2 giorni
  22. 2 marzo 2008 — 24 luglio 2008per 5 mesi
  23. 12 aprile 2007 — 2 marzo 2008per 11 mesi
  24. 15 febbraio 2007 — 12 aprile 2007per un mese
  25. 5 gennaio 2006 — 15 febbraio 2007per un anno
  26. 2 agosto 2005 — 5 gennaio 2006per 5 mesi
  27. 14 novembre 2004 — 2 agosto 2005per 9 mesi
  28. 22 luglio 2004 — 14 novembre 2004per 4 mesi
  29. 10 settembre 2002 — 22 luglio 2004per un anno
  30. 1 luglio 2002 — 10 settembre 2002per 2 mesi
  31. 9 giugno 2002 — 1 luglio 2002per 22 giorni
  32. 12 maggio 1999 — 9 giugno 2002per 3 anni
  33. 18 agosto 1998 — 12 maggio 1999testo originarioper 9 mesi

Che cosa è cambiato dal 16 settembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 26 luglio 2008 al 16 settembre 2010. 20 parole tolte, 20 parole aggiunte.

… N. 189. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2002, N. 189. Contro il decreto tolto: di espulsione emanato ai sensi del comma 1 e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma aggiunto: ministeriale di cui al comma 1 la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, lo straniero espulso e' rinviato allo Stato …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286~art13 · fonte del testo

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