Art. 15 — Espulsione a titolo di misura di sicurezza e disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione

Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice ordina l'espulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, sempre che risulti socialmente pericoloso. Ai fini della valutazione di pericolosita' si tiene conto anche del mancato rispetto ((dell'obbligo di cooperare)) di cui all'articolo 32, ((sesto comma)), della legge 26 luglio 1975, n. 354. Della emissione del provvedimento di custodia cautelare o della definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva nei confronti di uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari viene data tempestiva comunicazione al questore ed alla competente autorita' consolare al fine di avviare la procedura di identificazione dello straniero e consentire, in presenza dei requisiti di legge, l'esecuzione della espulsione subito dopo la cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione.

Testo vigente dal 25 aprile 2026

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 369/1999

    Questione infondata
    28 luglio 1999

    È manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 24, comma secondo, 25, comma secondo, 27, commi secondo e terzo, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 1 e 2, l. 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ora sostituito dalla norma, di contenuto analogo, di cui all'art. 15 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) - che consente al giudice di espellere lo straniero extracomunitario condannato a pena detentiva non superiore a due anni, sempre che essa non debba essere sospesa - in quanto le censure formulate dal giudice 'a quò muovono dall'erroneo presupposto interpretativo che l'espulsione costituisca una vera e propria sanzione sostitutiva, mentre essa, pur se disposta dal giudice in sostituzione di una pena detentiva, deve qualificarsi come misura amministrativa, si' che, una volta chiarita la natura non penale della misura, risultano non pertinenti i profili di illegittimità costituzionale prospettati. red.: S. Di Palma

    Art. 14 Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 15 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 25 aprile 2026

Confronto con la versione in vigore dal 25 febbraio 2026 al 25 aprile 2026. 3 parole tolte, 3 parole aggiunte.

… fini della valutazione di pericolosita' si tiene conto anche del mancato rispetto dell'obbligo di tolto: collaborazione aggiunto: cooperare di cui all'articolo 32, tolto: ultimo periodo aggiunto: sesto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354. Della emissione del provvedimento di custodia …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286~art15 · fonte del testo

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