Art. 10-bis — Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonche' di quelle di cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, e' punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica l'articolo 162 del codice penale. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 1 ovvero allo straniero identificato durante i controlli della polizia di frontiera, in uscita dal territorio nazionale. Al procedimento penale per il reato di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi del comma 1 non e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione ovvero del respingimento di cui all'articolo 10, comma 2, all'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del reato. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 2, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale. Nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il procedimento e' sospeso. Acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, nonche' nelle ipotesi di cui agli articoli 18, 18-bis, ((18-ter,)) 20-bis ((e)) 42-bis del presente testo unico e nelle ipotesi di cui all'articolo 10 della legge 7 aprile 2017, n. 47, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere.

Testo vigente dal 11 dicembre 2024

Corte costituzionale

36 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 57/2014

    Questione inammissibile
    27 marzo 2014

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10- bis (così come inserito dall'art. 1, comma 16, lett. a , della legge n. 94 del 2009) e 14, commi 5- quater e 5- bis (già inseriti dall'art. 13, comma 1, lett. b , della legge n. 189 del 2002 e sostituiti rispettivamente dai numeri 6 e 4 della lett. d del comma 1 dell'art. 3 del d.l. n. 89 del 2011), del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, impugnati, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, 49, 56, primo comma, 58, primo comma, e 67 Cost. nonché all'art. 3 del Protocollo addizionale alla CEDU, in quanto contengono le norme incriminatrici dei reati di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato e di violazione dell'ordine di lasciare il territorio medesimo, oggetto della cognizione nei giudizi a quibus , approvate da un Parlamento di cui risulta dubbia la legalità ovvero la legittimità costituzionale della sua investitura. Infatti, il remittente si è esclusivamente limitato, in termini puramente assiomatici, a far cenno alla circostanza che, nei giudizi principali, si procede a carico di due cittadini extracomunitari per i predetti reati e ad asserire che le questioni sarebbero «rilevanti perché, se accolte, comporterebbero l'assoluzione del prevenuto». Pertanto, nell'ordinanza di rimessione manca ogni specifico riferimento - atto a permettere la necessaria verifica dell'asserita rilevanza delle questioni, sia nel loro complesso sia in rapporto alle singole censure - alle vicende concrete che hanno dato origine alle imputazioni ed alla loro effettiva riconducibilità ai paradigmi punitivi considerati. - Sul requisito della rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in via incidentale, v. le citate ordinanze nn. 175/2013, 84/2013 e 65/2013.

    Art. 4 Testo unico recanti norme per la elezione della Camera dei deputati · Art. 59 Testo unico recanti norme per la elezione della Camera dei deputati · Art. 83 Testo unico recanti norme per la elezione della Camera dei deputati · Art. 14 Testo unico recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 175/2013

    Questione inammissibile
    4 luglio 2013

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10- bis del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286 che eleva a fattispecie di reato l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio dello Stato, impugnato in riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 27 Cost. Il giudice rimettente ha omesso totalmente di descrivere la fattispecie concreta, di motivare in ordine alla rilevanza della questione, nonché di esporre le ragioni per le quali, a suo avviso, le norme denunciate violerebbero i parametri costituzionali evocati; tali carenze non possono ritenersi sanate dal mero rinvio che l'ordinanza di rimessione fa alla memoria di parte. - Per il consolidato orientamento secondo cui non possono avere ingresso nel giudizio incidentale di costituzionalità questioni motivate solo per relationem , v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 234/2011 e 143/2010, nonché le citate ordinanze nn. 239/2012 e 65/2012.

    Art. 10-bis Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 10 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 84/2012

    Questione inammissibile
    5 aprile 2012

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli articoli 2, 3, 25, secondo comma, e 97 della Costituzione, dell'articolo 10- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), che punisce con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato. Le ordinanze di rimessione presentano carenze in punto di descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla rilevanza tali da precludere lo scrutinio nel merito delle questioni con esse sollevate: il giudice a quo , infatti, si limita - quanto alla descrizione della vicenda concreta - a riportare, nell'epigrafe delle ordinanze di rimessione, il capo di imputazione, il quale si risolve, peraltro, nella sostanza, in una generica parafrasi del dettato della norma incriminatrice. Al tempo stesso, la rilevanza delle questioni in termini è affermata in termini puramente assiomatici, in assenza di adeguate indicazioni sulle vicende oggetto dei giudizi a quibus e sulla loro effettiva riconducibilità al paradigma punitivo considerato, atte a permettere la verifica dell'asserita rilevanza delle questioni, sia nel loro complesso che in rapporto alle singole censure prospettate.

    Art. 10-bis Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 1 Disposizioni in materia di sicurezza pubblica · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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… 28 gennaio 2008, n. 25, nonche' nelle ipotesi di cui agli articoli 18, 18-bisaggiunto: , 18-ter,tolto: , 20-bistolto: ,..., aggiunto: e 42-bis del presente testo unico e nelle ipotesi di cui all'articolo 10 della legge 7 aprile 2017, n. 47, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286~art10bis · fonte del testo

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