(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 29) Il figlio minore dello straniero con questo convivente e regolarmente soggiornante segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive ovvero la piu' favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, segue la condizione giuridica dello straniero al quale e' affidato, se piu' favorevole. Al minore e' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore eta' ovvero un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'articolo 9. L'assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza. COMMA ABROGATO DALLA L. 7 LUGLIO 2016, N. 122. Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'eta' e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, puo' autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge. L'autorizzazione e' revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attivita' del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza. Qualora ai sensi del presente testo unico debba essere disposta l'espulsione di un minore straniero, il provvedimento e' adottato ((, a condizione comunque che il provvedimento stesso non comporti un rischio di danni gravi per il minore)), su richiesta del questore, dal tribunale per i minorenni. ((Il Tribunale per i minorenni decide tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni)).

Testo vigente dal 6 maggio 2017

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 31, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 10022/2026

    18 aprile 2026

    In tema di opposizione all'espulsione, il giudice è tenuto ad accertare, ai sensi dell'art. 13, comma 2-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, la natura e l'effettività dei vincoli familiari dello straniero nel nostro Paese, verificando in concreto, anche alla luce della durata del soggiorno di quest'ultimo nel territorio nazionale, l'esistenza di un legame di cura e di assistenza con figli minori, nonché la stabilità della relazione all'interno dell'intero nucleo familiare.

    Art. 31 · Art. 13 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 19 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 5 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 1432/2026

    22 gennaio 2026

    In tema di espulsione dello straniero, l'art. 13, comma 2-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 (secondo il quale è necessario tener conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno, nonché dell'esistenza di legami con il paese d'origine) è applicabile anche nei confronti del cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorché non abbia formalmente richiesto il ricongiungimento familiare, con la conseguenza che l'effettività del legame familiare derivante dalla presenza di un figlio minore in Italia e da una convivenza more uxorio può e deve essere valutata, con accertamento caso per caso, nella sua valenza ostativa all'espulsione, dal giudice dell'opposizione all'espulsione, a nulla rilevando la mancata richiesta di autorizzazione ex art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 al tribunale per i minorenni.

    Art. 31 · Art. 10 cost. · Art. 13 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 19 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 27376/2025

    13 ottobre 2025

    La competenza a decidere nel giudizio di opposizione avverso il decreto di espulsione promosso del genitore irregolare nel territorio nazionale, in pendenza di autorizzazione alla permanenza ex art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998, appartiene alla sezione specializzata in materia di immigrazione istituita presso ogni tribunale ordinario del capoluogo di distretto di corte d'appello.

    Art. 31 · Art. 30 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 13 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 20025/2025

    18 luglio 2025

    In materia di autorizzazione all'ingresso o permanenza nel territorio italiano del familiare di un minore di nazionalità straniera in deroga alle disposizioni del d.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998, ai sensi dell'art. 31, comma 3, controparte processuale è il pubblico ministero: davanti al Tribunale per i minorenni, unico contraddittore della parte istante è il Procuratore della Repubblica presso detto giudice, mentre nel procedimento di reclamo davanti alla Corte d'appello (nella specializzata composizione per i minorenni) avverso il decreto emesso dal giudice di primo grado, unico contraddittore della parte reclamante, è il P.G. presso la medesima Corte; invece, nel giudizio di cassazione promosso dal cittadino straniero avverso il decreto emesso dalla Corte d'appello sul reclamo dinnanzi menzionato, il contraddittorio è ritualmente instaurato nei confronti del solo P.G. presso la suindicata Corte. (Nella specie la S.C., che ha ritenuto sufficiente ai fini della corretta instaurazione del giudizio la notifica del ricorso nei confronti del P.G. presso la Corte di appello il cui decreto è stato impugnato, ha conseguentemente dichiarato il difetto di legittimazione passiva del costituito Ministero della giustizia, ritenendolo ente erroneamente evocato in giudizio).

    Art. 31 · Art. 70 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 6 maggio 2017

Confronto con la versione in vigore dal 23 luglio 2016 al 6 maggio 2017. 30 parole aggiunte.

… testo unico debba essere disposta l'espulsione di un minore straniero, il provvedimento e' adottato, aggiunto: a condizione comunque che il provvedimento stesso non comporti un rischio di danni gravi per il minore, su richiesta del questore, dal tribunale per i minorenniaggiunto: . Il Tribunale per i minorenni decide tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286~art31 · fonte del testo

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