Lo straniero puo' chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

  • a)coniuge non legalmente separato e di eta' non inferiore ai diciotto anni;
  • b)figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
  • c)figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidita' totale;
  • d)genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute. Ove gli stati di cui al comma 1, lettere b), c) e d), non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorita' straniere, in ragione della mancanza di una autorita' riconosciuta o comunque quando sussistano fondati dubbi sulla autenticita' della predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base dell'esame del DNA (acido desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati. Non e' consentito il ricongiungimento dei familiari di cui alle lettere a) e d) del comma 1, quando il familiare di cui si chiede il ricongiungimento e' coniugato con un cittadino straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di eta' inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dell'istanza di ricongiungimento. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli. Salvo quanto previsto dall'articolo 29-bis, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilita':
  • a)di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonche' di idoneita' abitativa, accertati dai competenti uffici comunali, previa verifica del numero degli occupanti dell'alloggio e degli altri requisiti previsti dal decreto del Ministro della sanita' 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975. Nel caso di un figlio di eta' inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, e' sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorera';
  • b)di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della meta' dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o piu' figli di eta' inferiore agli anni quattordici e' richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente;
  • b-bis)di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell'ascendente ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un contributo il cui importo e' da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da aggiornarsi con cadenza biennale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. E' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i quali e' possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di disponibilita' di alloggio e di reddito di cui al comma 3. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, e' consentito l'ingresso per ricongiungimento al figlio minore, gia' regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore, del genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilita' di alloggio e di reddito di cui al comma 3. Ai fini della sussistenza di tali requisiti si tiene conto del possesso di tali requisiti da parte dell'altro genitore. Al familiare autorizzato all'ingresso ovvero alla permanenza sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 31, comma 3, e' rilasciato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3-bis, un permesso per assistenza minore, rinnovabile, di durata corrispondente a quella stabilita dal Tribunale per i minorenni. Il permesso di soggiorno consente di svolgere attivita' lavorativa ma non puo' essere convertito in permesso per motivi di lavoro. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 3, e' inviata, con modalita' informatiche, allo Sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale, con le stesse modalita', ne rilascia ricevuta. L'ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, di cui all'articolo 4, comma 3, ultimo periodo, e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso. Il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale e' stato rilasciato il predetto nulla osta e' subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticita', da parte dell'autorita' consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore eta' o stato di salute. 63 Il nulla osta al ricongiungimento familiare e' rilasciato entro ((centocinquanta giorni)) dalla richiesta. 63 La richiesta di ricongiungimento familiare e' respinta se e' accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire all'interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano:
  • a)quando il soggiornante chiede il riconoscimento dello status di rifugiato e la sua domanda non e' ancora stata oggetto di una decisione definitiva;
  • b)agli stranieri destinatari delle misure di protezione temporanea, disposte ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, ovvero delle misure di cui agli articoli 20 e 20-bis;
  • c)LETTERA ABROGATA DAL D.L. 4 OTTOBRE 2018, N. 113, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 DICEMBRE 2018, N. 132.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46

63

Il D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, ha disposto (con l'art. 21, comma 4) che, ai fini dei necessari adeguamenti del sistema informatico, le presenti modifiche si applicano alle domande presentate dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del suindicato D.L.

Testo vigente dal 4 ottobre 2025

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 29, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 8306/2026

    3 aprile 2026

    Il cittadino extracomunitario entrato in Italia in esenzione dal visto deve ritenersi regolarmente soggiornante nel territorio nazionale per il termine novanta giorni, e, in quanto tale, legittimato a richiedere il permesso di soggiorno per coesione familiare, ai sensi dell'art 30, lett. c), del d. lgs. n. 286 del 1998, purché l'istanza venga presentata entro il predetto termine di regolarità del soggiorno, dal momento che la possibilità di presentare l'istanza entro il termine di un anno dalla scadenza del titolo di soggiorno, prevista dal medesimo articolo, è riservata solamente ai titolari di pregresso permesso di soggiorno da convertire.

    Art. 29 · Art. 30 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 75 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 20020/2025

    17 luglio 2025

    La domanda di ricongiungimento familiare, ex art. 29 del d.lgs. n. 286 del 1998, presuppone l'esercizio del diritto al ricongiungimento nei riguardi o da parte di un cittadino extracomunitario, prima del suo ingresso nel territorio dello Stato, mentre l'istanza di coesione familiare, formulata, ai sensi dell'art. 30, comma 1, lett. c) del medesimo d.lgs. n. 286 del 1998, dal cittadino extracomunitario, che si trovi in Italia in situazione di regolarità del soggiorno, può essere ivi direttamente presentata, senza richiedere il relativo visto nel Paese di origine, laddove sussistano i requisiti per l'ottenimento del ricongiungimento familiare di cui al citato art. 29: in tale seconda ipotesi, la condizione dell'essere "regolarmente soggiornante" è realizzata, nel caso di cittadino o cittadina extra-UE, entrato in Italia in esenzione dal visto, per disposizione regolamentare eurounitaria, in quanto tale persona deve ritenersi, entro il termine di durata di 90 giorni, regolarmente soggiornante nel territorio nazionale.

    Art. 29 · Art. 30 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 10 cost.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 61 ↗

Tutte le 12 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

9 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 361/2007

    Questione infondata
    31 ottobre 2007

    È manifestamente inammissibile la questione la legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 1, lettera b-bis ), del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione, «nella parte in cui limita il ricongiungimento familiare in favore di figli maggiorenni a carico totalmente invalidi, senza estendere analogo diritto ai figli maggiorenni a carico per ragioni oggettive». Poiché nel giudizio a quo è impugnato un decreto di espulsione, il rimettente non deve fare applicazione della norma che disciplina il ricongiungimento familiare.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 10 cost. · Art. 29 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 335/2007

    Questione infondata
    26 settembre 2007

    Nel giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 29, comma 1, lettera b-bis ), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, censurato, in riferimento agli artt. 3, 29 e 30 della Costituzione, «nella parte in cui prevede il divieto del ricongiungimento del figlio maggiorenne a carico solamente nella ipotesi che esso non possa provvedere al proprio sostentamento a causa del suo stato di salute che comporti invalidità totale», la modificazione della disposizione impugnata ad opera dell'art. 2, comma 1, lettera e ), del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, non incide sui termini della questione, permanendo anche nella formulazione attuale - ai fini dell'esercizio del suddetto diritto - la necessità dell'accertamento che lo stato di bisogno del figlio maggiorenne di cui si chiede il ricongiungimento sia determinato dalle sue condizioni di salute.

    Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 30 cost. · Art. 29 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 225/2007

    Questione inammissibile
    21 giugno 2007

    Sono manifestamente inammissibili per difetto assoluto di rilevanza nei giudizi a quibus le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 29 e 30 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, censurati con riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione nelle parti in cui non prevedono che possano usufruire del ricongiungimento familiare i giovani adulti stranieri, ancora a carico dei familiari per ragioni oggettive e i cittadini stranieri, conviventi col coniuge in regola con il permesso di soggiorno ove sussistano i requisiti di alloggio e di reddito. Infatti, il Tribunale rimettente, chiamato a giudicare della legittimità di decreti di espulsione, non deve fare applicazione delle norme che disciplinano il ricongiungimento familiare.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 10 cost. · Art. 29 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 4 ottobre 2025

Confronto con la versione in vigore dal 11 dicembre 2024 al 4 ottobre 2025. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… eta' o stato di salute. Il nulla osta al ricongiungimento familiare e' rilasciato entro tolto: novanta aggiunto: centocinquanta giorni dalla richiesta. La richiesta di ricongiungimento familiare e' respinta se e' accertato …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286~art29 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari