Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 283/2006

    Questione inammissibile
    7 luglio 2006

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 13, commi primo, secondo e terzo, e 24 della Costituzione, degli artt. 13, commi 2, lettere a) e b) , 3 e 7, 13- bis e 14, comma 5- bis , del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui prevedono che il decreto di espulsione dello straniero è immediatamente esecutivo anche se sottoposto a gravame o impugnativa, che il consequenziale ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni non è soggetto a convalida e che gli atti del procedimento di espulsione debbono essere tradotti in una lingua conosciuta allo straniero ovvero, ove non sia possibile, in francese, inglese e spagnolo. Invero, le ordinanze di rimessione difettano della descrizione delle fattispecie concrete oggetto dei giudizi a quibus , mentre la questione relativa all'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998 è, in ordine al requisito della rilevanza, del tutto ipotetica, atteso che il giudice rimettente si è limitato ad affermare che la mancata comparizione in udienza dello straniero è "presumibilmente determinata dalla già avvenuta esecuzione dell'espulsione o dal timore di incorrere nella sanzione penale prevista dall'art. 14, comma 5- ter , del d.lgs. n. 286 del 1998".

    Art. 13 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 3 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 7 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 13-bis Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 68/2006

    Altra decisione
    24 febbraio 2006

    Va ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 3, 4, 5- bis e 8 e dell'art. 13- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui prevede l'immediata esecutività del decreto prefettizio di espulsione e del provvedimento del questore che dispone l'accompagnamento coattivo dello straniero alla frontiera e, comunque, non contempla - con riguardo all'impugnazione del decreto espulsivo - efficaci strumenti processuali che scongiurino, in maniera non semplicemente formale, l'irrimediabile pregiudizio del ricorrente vittorioso e nella parte in cui non prevedono che il ricorrente sia posto in condizione di essere sentito dal giudice e, più in generale, non apprestano in favore di entrambe le parti garanzie procedimentali minime. Successivamente alle ordinanze di rimessione, infatti, a seguito di pronuncia di incostituzionalità dell'art. 13, comma 5- bis , del medesimo decreto legislativo, è mutato il quadro legislativo con l'introduzione dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, in legge 12 novembre 2004, n. 271, che ha sostituito il citato comma 5- bis dell'art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998, incidendo, in modo evidente, sull'oggetto dei giudizi di costituzionalità, donde la necessità di una nuova valutazione sul punto da parte del giudice rimettente alla luce delle sopravvenute modifiche del precetto procedimento. > >- Sentenza richiamata n. 222/2004.

    Art. 13 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 13-bis Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 ottobre 2011

Confronto con la versione in vigore dal 14 novembre 2004 al 6 ottobre 2011. 113 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Se il ricorso di cui all'articolo 13 e' tempestivamente proposto, il giudice di pace fissa l'udienza in camera di consiglio con decreto, steso in calce al ricorso. Il ricorso presentato fuori dei termini e' inammissibile. Il ricorso con in calce il provvedimento del giudice e' notificato, a cura della cancelleria, all'autorita' che ha emesso il provvedimento. L'autorita' che ha emesso il decreto di espulsione puo' stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati. La stessa facolta' puo' essere esercitata nel procedimento di cui all'articolo 14, comma 4. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta. La decisione non e' reclamabile, ma e' impugnabile per Cassazione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150

    Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso." Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 2) che "Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286~art13bis · fonte del testo

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