Art. 17 — Diritto di difesa (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 15)

Lo straniero parte offesa ovvero sottoposto a procedimento penale ((puo' essere autorizzato)) a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali e' necessaria la sua presenza. ((Salvo che la presenza dell'interessato possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica, l'autorizzazione e' rilasciata dal questore, anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare, su documentata richiesta del destinatario del provvedimento di allontanamento o del suo difensore. Avverso il diniego di autorizzazione puo' essere proposta opposizione, nel termine perentorio di sessanta giorni, al giudice davanti al quale pende il procedimento penale. Il giudice, sentito il pubblico ministero, decide con decreto non impugnabile entro trenta giorni dal deposito dell'opposizione. Nel corso delle indagini preliminari decide il giudice delle indagini preliminari.))

Testo vigente dal 6 ottobre 2023

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 17, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 16531/2025

    20 giugno 2025

    Lo straniero che ricorra avverso il decreto di espulsione, e nei cui confronti penda in Italia un procedimento penale o che sia parte offesa nel medesimo, non può far valere, quale motivo di invalidità del provvedimento, la mancanza del nulla osta all'espulsione da parte del giudice penale, imposta dall'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, perché non ha alcun interesse protetto alla denunzia di tale omissione, essendo detta previsione posta a salvaguardia delle esigenze della giurisdizione penale, mentre l'interesse dell'espulso all'esercizio del diritto di difesa e alla partecipazione al processo penale è tutelato dall'autorizzazione al rientro contemplata dall'art. 17 del medesimo decreto legislativo.

    Art. 17 · Art. 13 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

    Rassegna di giugno 2025, p. 25 ↗

Tutte le 6 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di giugno 2025 ↗.

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 363/2005

    Questione inammissibile
    4 ottobre 2005

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 17 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 104 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che l’imputato straniero, qualora sia stato espulso, sia autorizzato a rientrare in Italia, per il pieno esercizio del diritto di difesa, o ipso iure, ovvero con provvedimento del giudice procedente, anziché del questore. La questione, infatti, risulta formulata in termini di alternativa irrisolta tra le due auspicate soluzioni - della facoltà di rientro ipso iure ovvero del rientro su autorizzazione dell’autorità giudiziaria procedente - e, dunque, in forma ancipite. D’altro canto, la rilevanza del quesito appare meramente ipotetica, non constando dall’ordinanza di rimessione che lo straniero espulso abbia manifestato l’intento di rientrare in Italia ai fini dell’esercizio del diritto di difesa.

    Art. 13 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 17 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 367/2005

    Altra decisione
    4 ottobre 2005

    ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Velletri. Così deciso in Roma,nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 settembre 2005. F.to: Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente Giovanni Maria FLICK, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 4 ottobre 2005. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

    Art. 13 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 17 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 558 c.p.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 368/2005

    Altra decisione
    4 ottobre 2005

    Va ordinata la restituzione degli atti al giudice remittente, a causa del sopravvenuto mutamento del quadro normativo, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e «conseguentemente» degli artt. 13, comma 3, e 17 del medesimo decreto legislativo, nella parte in cui prevedono l'arresto obbligatorio per un reato che, quale quello contestato, non consente – in ragione della sua natura contravvenzionale – l'applicazione di misure cautelari personali, in relazione agli artt. 3, 13, 24, 27, 104 e 111 Cost., posto che, da un lato, la disciplina censurata non potrebbe trovare giustificazione neppure nell'esigenza di consentire la celebrazione del giudizio direttissimo – prescritto per il reato in questione dallo stesso art. 14, comma 5-quinquies – in quanto, non essendo applicabili misure coercitive, il pubblico ministero, avuta notizia dell'arresto, dovrebbe disporre l'immediata liberazione dell'imputato a norma dell'art. 121 disp. att. cod. proc. pen., e, d’altro lato, alla rimessione in libertà dell’imputato conseguirebbe, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, l'obbligo del giudice di rilasciare immediatamente il nulla osta all'espulsione in sede di convalida dell'arresto, con la illegittima anticipazione degli effetti dell'accertamento della responsabilità penale e la subordinazione della partecipazione dell'imputato al processo ad una autorizzazione amministrativa, in base all'art. 17 del d.lgs. n. 286 del 1998 (che disciplina il rientro in Italia dello straniero espulso ai fini dell'esercizio del diritto di difesa).

    Art. 13 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 17 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 3 cost. · Art. 13 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (14)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 6 ottobre 2023

Confronto con la versione in vigore dal 10 settembre 2002 al 6 ottobre 2023. 10 parole tolte, 83 parole aggiunte.

Lo straniero parte offesa ovvero sottoposto a procedimento penale tolto: e' aggiunto: puo' essere autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del … giudizio o al compimento di atti per i quali e' necessaria la sua presenza. tolto: L'autorizzazione aggiunto: Salvo che la presenza dell'interessato possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica, l'autorizzazione e' rilasciata dal questoreaggiunto: , anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolareaggiunto: , su documentata richiesta tolto: della parte offesa o dell'imputato o del difensore aggiunto: del destinatario del provvedimento di allontanamento o del suo difensore. Avverso il diniego di autorizzazione puo' essere proposta opposizione, nel termine perentorio di sessanta giorni, al giudice davanti al quale pende il procedimento penale. Il giudice, sentito il pubblico ministero, decide con decreto non impugnabile entro trenta giorni dal deposito dell'opposizione. Nel corso delle indagini preliminari decide il giudice delle indagini preliminari.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286~art17 · fonte del testo

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