Art. 144 — Altre sanzioni amministrative alle società o enti

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[1]Altre sanzioni amministrative ((alle societa' o enti))

[2](( Nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari, delle rispettive capogruppo, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, nonche' di quelli incaricati della revisione legale dei conti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato, per le seguenti violazioni:

  • a)inosservanza degli articoli 18, comma 4, 26, 28, comma 2-ter, 34, comma 2, 35, 49, 51, 52, 52-bis, 53, 53-bis, 53-ter, 54, 55, 61 comma 5, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 67-ter, 68, 108, 109, comma 3, 110 in relazione agli articoli 26, 52, 61, comma 5, 64, commi 2 e 4, 114-quinquies.1, 114-quinquies.2, 114-quinquies.3, in relazione agli articoli 26 e 52, 114-octies, 114-undecies in relazione agli articoli 26 e 52, 114-duodecies, 114-terdecies, 114-quaterdecies, 129, comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2, 147, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorita' creditizie;
  • b)inosservanza degli articoli 116, 123, 124, 126-quater e 126-novies, comma 3, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorita' creditizie;
  • c)inosservanza degli articoli 117, commi 1, 2 e 4, 118, 119, 120, 120-quater, 125, commi 2, 3 e 4, 125-bis, commi 1, 2, 3 e 4, 125-octies, commi 2 e 3, 126, 126-quinquies, comma 2, 126-sexies, 126-septies e 128-decies, comma 2, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorita' creditizie;
  • d)inserimento nei contratti di clausole nulle o applicazione alla clientela di oneri non consentiti, in violazione dell'articolo 40-bis o del titolo VI, ovvero offerta di contratti in violazione dell'articolo 117, comma 8;
  • e)inserimento nei contratti di clausole aventi l'effetto di imporre al debitore oneri superiori a quelli consentiti per il recesso o il rimborso anticipato ovvero ostacolo all'esercizio del diritto di recesso da parte del cliente, ivi compresa l'omissione del rimborso delle somme allo stesso dovute per effetto del recesso. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72)). Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecentottanta a euro centoventinovemilacentodieci, nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, paragrafo 1, comma 1, e 5-bis del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito, e delle relative disposizioni attuative. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72)). (( La sanzione di cui al comma 1, si applica per l'inosservanza delle norme contenute nell'articolo 128, comma 1, ovvero nei casi di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal medesimo articolo 128, di mancata adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall'articolo 128-bis, nonche' di inottemperanza alle misure inibitorie adottate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 128-ter. La stessa sanzione si applica altresi' nel caso di frazionamento artificioso di un unico contratto di credito al consumo in una pluralita' di contratti dei quali almeno uno sia di importo inferiore al limite inferiore previsto ai sensi dell'articolo 122, comma 1, lettera a). )) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72)). (( Nel caso in cui l'intermediario mandante rilevi nel comportamento dell'agente in attivita' finanziaria le violazioni previste dai commi 1, lettere b), c), d), ed e), e 4, l'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 125-novies o la violazione dell'articolo 128-decies, comma 1, ultimo periodo, adotta immediate misure correttive e trasmette la documentazione relativa alle violazioni riscontrate, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 128-duodecies, all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies. )) COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 141, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 19 SETTEMBRE 2012, N. 169. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 141, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 19 SETTEMBRE 2012, N. 169. (( Le sanzioni previste dai commi 1, lettere b), c), d), ed e), e 4 si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante, secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione e sui profili di rischio aziendali. )) ((9. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa e' superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile.))
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218

38

Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel modificare il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Testo in vigore dal 27 giugno 2015 al 16 novembre 2015

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 144, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 11570/2025

    2 maggio 2025

    Le autorità indipendenti, nello svolgimento delle funzioni di garanzia loro attribuite, perseguono la tutela di interessi collettivi dello Stato-Comunità (quali la libertà del mercato, la tutela del risparmio, il corretto funzionamento della borsa e del sistema creditizio, etc.) e, in taluni casi, di diritti soggettivi individuali (come la tutela della riservatezza) e, nei rispettivi ambiti, esercitano funzioni sanzionatorie, ponendosi quali organi giustiziali, non equiparabili ad organi di giustizia in senso proprio che pronunciano statuizioni giudiziali. Il procedimento sanzionatorio di cui alla l. n. 262 del 2005 non partecipa, quindi, della natura giurisdizionale del processo tipicamente inteso, che è solo quello che si svolge davanti ad un giudice, e le sanzioni applicate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 195 T.U.F. non hanno natura penale, con la conseguenza che non è violato l'art. 6, par. 1, della CEDU, ben potendo l'incolpato esercitare tutti i suoi diritti di difesa nella successiva eventuale fase di opposizione, ove si realizza un pieno sindacato giurisdizionale, fino al vaglio di legittimità.(Nella specie, la S.C. ha affermato che le sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 144 TUB per carenza nell'organizzazione e nei controlli interni non sono equiparabili, quanto a tipologia, severità, incidenza patrimoniale e personale, a quelle irrogate dalla Consob ai sensi dell'articolo 187-ter TUF per manipolazione del mercato, sicché non hanno la natura sostanzialmente penale che appartiene a quest'ultimo e non pongono, quindi, un problema di compatibilità con le garanzie riservate ai processi penali dell'art. 6 CEDU).

    Art. 144 · Art. 195 Testo unico intermediazione finanziaria · Art. 24 Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari · Art. 187-ter Testo unico intermediazione finanziaria

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 121 ↗

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di aprile/maggio 2025 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 49/1999

    Questione infondata
    4 marzo 1999

    La legge 19 febbraio 1992, n. 142, nel delegare il Governo ad emanare decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione a numerose direttive comunitarie, ha stabilito sia i criteri e principi direttivi generali della delega legislativa, destinati a valere per tutte le direttive da recepire, il contenuto delle quali costituisce anch'esso principio e criterio della delega legislativa, sia ulteriori criteri speciali per le diverse materie cui si riferiscono le singole direttive: i distinti criteri, generali e speciali, unitamente al contenuto delle direttive da attuare, costituiscono la base della delega legislativa ed integrandosi reciprocamente vanno coordinati per essere interpretati unitariamente. In materia di sanzioni amministrative bancarie - le quali, pur essendo afflittive in minor grado rispetto a quelle penali, rispondono anch'esse al principio di legalità - vale l'esigenza, già altre volte espressa dalla Corte con riguardo alla materia penale, che la delega sia enunciata con una precisa indicazione di criteri. Nella specie i criteri e principi direttivi, pur attribuendo al Governo una delega assai ampia, prevedono il ricorso alla sanzione secondo un criterio di necessarietà, sicché non è in alcun modo prefigurata una scelta rimessa all'arbitrio del legislatore delegato o dipendente da una valutazione di mera opportunità. La valutazione di necessarietà della sanzione amministrativa per la tutela degli interessi sostanziali può essere ricondotta ad un apprezzamento in precedenza espresso dallo stesso legislatore in quei settori dell'ordinamento già caratterizzati dalla presenza di norme sanzionatorie, ma può anche essere desunta da altri elementi della delega legislativa, risultanti dalle stesse direttive comunitarie da attuare. [Non fondatezza, in riferimento all'art. 76 della Costituzione ed in relazione alla legge di delegazione 19 febbraio 1992, n. 142, della questione di legittimità costituzionale degli artt. 144 e 145 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), denunciati per la carenza assoluta di delega legislativa ad intervenire sulla preesistente disciplina delle sanzioni amministrative per gli illeciti commessi dagli amministratori di banche, dettata dalla legge bancaria del 1936-38]. (v. la massima seguente). - Nel senso che i criteri della delega devono essere precisi e vanno rigorosamente interpretati quando hanno ad oggetto sanzioni (penali), S. n. 53/1997. red.: S. Evangelista

    Art. 144 Testo unico in materia bancaria e creditizia · Art. 145 Testo unico in materia bancaria e creditizia · Art. 76 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

23 versioni dal 1993

1993oggi
  1. 10 gennaio 2026 — oggiin vigoreper 9 mesi
  2. 9 gennaio 2026 — 10 gennaio 2026per 1 giorno
  3. 12 marzo 2025 — 9 gennaio 2026per 10 mesi
  4. 14 agosto 2024 — 12 marzo 2025per 7 mesi
  5. 1 dicembre 2021 — 14 agosto 2024per 3 anni
  6. 30 novembre 2021 — 1 dicembre 2021per 1 giorno
  7. 10 giugno 2020 — 30 novembre 2021per un anno
  8. 13 gennaio 2018 — 10 giugno 2020per 2 anni
  9. 14 aprile 2017 — 13 gennaio 2018per 9 mesi
  10. 4 giugno 2016 — 14 aprile 2017per 10 mesi
  11. 16 novembre 2015 — 4 giugno 2016per 7 mesi
  12. 27 giugno 2015 — 16 novembre 2015per 5 mesi
  13. 5 giugno 2015 — 27 giugno 2015per 22 giorni
  14. 17 ottobre 2012 — 5 giugno 2015per 3 anni
  15. 13 maggio 2012 — 17 ottobre 2012per 5 mesi
  16. 2 gennaio 2011 — 13 maggio 2012per un anno
  17. 3 dicembre 2010 — 2 gennaio 2011per un mese
  18. 1 marzo 2010 — 3 dicembre 2010per 9 mesi
  19. 25 gennaio 2007 — 1 marzo 2010per 3 anni
  20. 10 aprile 2002 — 25 gennaio 2007per 5 anni
  21. 19 ottobre 1999 — 10 aprile 2002per 2 anni
  22. 1 settembre 1996 — 19 ottobre 1999per 3 anni
  23. 30 settembre 1993 — 1 settembre 1996testo originarioper 3 anni

Che cosa è cambiato dal 27 giugno 2015

Confronto con la versione in vigore dal 5 giugno 2015 al 27 giugno 2015. 377 parole tolte, 285 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonche' dei dipendentiaggiunto: Altre sanzioni amministrative alle societa' o enti

aggiunto: Nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari, delle rispettive capogruppo, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, nonche' di quelli incaricati della revisione legale dei conti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro tolto: 2580 a euro 129.110 per l'inosservanza delle norme aggiunto: 30.000 fino al 10 per cento del fatturato, per le seguenti violazioni:

aggiunto: a) inosservanza degli articoli 18, comma 4, 26, tolto: commi 2 e 3 aggiunto: 28, comma 2-ter, 34, comma 2, 35, 49, 51, tolto: 53, aggiunto: 52, 52-bis, 53, 53-bis, 53-ter, 54, 55, aggiunto: 61 comma 5, 64, commi 2 e 4, 66, 67, aggiunto: 67-ter, 68, 108, 109, comma 3, 110 in relazione agli articoli 26 tolto: commi 2 e 3aggiunto: , 52, 61, comma 5, 64, commi 2 e 4, 114-quinquies.1, 114-quinquies.2, 114-quinquies.3, in relazione tolto: all'articolo 26, commi 2 e 3 aggiunto: agli articoli 26 e 52, 114-octies, 114-undecies in relazione tolto: all'articolo 26, commi 2 e 3 aggiunto: agli articoli 26 e 52, 114-duodecies, 114-terdecies, 114-quaterdecies, 129, comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2, 147 tolto: e 161, comma 5,aggiunto: , o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorita' creditizietolto: . Le sanzioni previste nel comma 1 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la violazione delle norme e delle disposizioni indicate nel medesimo comma o per non aver vigilato affinche' le stesse fossero osservate da altri. Per la violazione degli articoli 52, 61, comma 5, 110 in relazione agli articoli 52 e 61, comma 5, 114-quinquies.3, in relazione all'articolo 52, e 114-undecies, in relazione all'articolo 52, si applica la sanzione prevista dal comma 1. 2-bis. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecentottanta a euro centoventinovemilacentodieci, nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, paragrafo 1, comma 1, e 5-bis del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito, e delle relative disposizioni attuative Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonche' dei dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5160 a euro 64.555 per l'inosservanza delle norme contenute negli articoli 116, 123, 124 e 126-quater, e delleaggiunto: ;

aggiunto: b) inosservanza degli articoli 116, 123, 124, 126-quater e 126-novies, comma 3, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorita' creditizietolto: . Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonche' dei dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5160 a euro 64.555 per le seguenti condotte:aggiunto: ;

tolto: aaggiunto: c) inosservanza degli articoli 117, commi 1, 2 e 4, 118, 119, 120, 120-quater, … 2, 3 e 4, 125-octies, commi 2 e 3, 126, 126-quinquies, comma 2, 126-sexiesaggiunto: , 126-septies e 128-decies, comma 2 tolto: eaggiunto: , o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorita' creditizie;

tolto: baggiunto: d) inserimento nei contratti di clausole nulle o applicazione alla clientela di oneri non …

tolto: caggiunto: e) inserimento nei contratti di clausole aventi l'effetto di imporre al debitore oneri superiori … ivi compresa l'omissione del rimborso delle somme allo stesso dovute per effetto del recesso. tolto: Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e dei dipendenti si aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria tolto: fino a euro 258.225 aggiunto: da euro duemilacinquecentottanta a euro centoventinovemilacentodieci, nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, paragrafo 1, comma 1, e 5-bis del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito, e delle relative disposizioni attuative. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72. La sanzione di cui al comma 1, si applica per l'inosservanza delle norme contenute nell'articolo 128, comma 1, ovvero nei casi di … inibitorie adottate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 128-ter. La stessa sanzione si applica aggiunto: altresi' nel caso di frazionamento artificioso di un unico contratto di credito al consumo … importo inferiore al limite inferiore previsto ai sensi dell'articolo 122, comma 1, lettera a). tolto: Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per i dipendenti dai commi 1, 3, 3-bis e 4 si applicano anche a coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto vigilato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72. Nel caso in cui l'intermediario mandante rilevi nel comportamento dell'agente in attivita' finanziaria le violazioni previste dai commi tolto: 3, 3-bis aggiunto: 1, lettere b), c), d), ed e), e 4, l'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 125-novies o la violazione dell'articolo 128-decies, … e trasmette la documentazione relativa alle violazioni riscontrate, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 128-tolto: deciesaggiunto: duodecies, all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies tolto: o alla Banca d'Italia, secondo i termini di cui al medesimo articolo 128-decies. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 141, COME MODIFICATO DAL D.LGS. … COME MODIFICATO DAL D.LGS. 19 SETTEMBRE 2012, N. 169. Le sanzioni previste dai commi tolto: 3 e 3-bis aggiunto: 1, lettere b), c), d), ed e), e 4 si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante, secondo i criteri definiti dalla … tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione e sui profili di rischio aziendali. tolto: Non si applica l'articolo 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 aggiunto: 9. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa e' superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art144 · fonte del testo

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