Art. 145 — Procedura sanzionatoria

(( Per le violazioni previste nel presente titolo cui e' applicabile una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia contestati gli addebiti ai soggetti interessati, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte, applica le sanzioni con provvedimento motivato. I soggetti interessati possono, entro trenta giorni dalla contestazione, presentare deduzioni e chiedere un'audizione personale in sede di istruttoria, cui possono partecipare anche con l'assistenza di un avvocato. )) (( Il procedimento sanzionatorio e' retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. )) COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2005, N. 262. (( Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente titolo e' pubblicato senza ritardo e per estratto sul sito web della Banca d'Italia. Nel caso in cui avverso il provvedimento di applicazione della sanzione sia adita l'autorita' giudiziaria, la Banca d'Italia menziona l'avvio dell'azione giudiziaria e l'esito della stessa nel proprio sito web a margine della pubblicazione. La Banca d'Italia, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, puo' stabilire modalita' ulteriori per dare pubblicita' al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione. )) (( Nel provvedimento di applicazione della sanzione la Banca d'Italia dispone la pubblicazione in forma anonima del provvedimento sanzionatorio quando quella ordinaria:

  • a)abbia ad oggetto dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la cui pubblicazione appaia sproporzionata rispetto alla violazione sanzionata;
  • b)possa comportare rischi per la stabilita' dei mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di un'indagine penale in corso;
  • c)possa causare un pregiudizio sproporzionato ai soggetti coinvolti, purche' tale pregiudizio sia determinabile. )) (( Se le situazioni descritte nel comma 3-bis hanno carattere temporaneo, la pubblicazione e' effettuata quando queste sono venute meno. )) (( Contro il provvedimento che applica la sanzione e' ammesso ricorso alla corte di appello di Roma. Il ricorso e' notificato, a pena di decadenza, alla Banca d'Italia nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, ed e' depositato in cancelleria, unitamente ai documenti offerti in comunicazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica. )) COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104. 62 64 (( Il Presidente della corte di appello designa il giudice relatore e fissa con decreto l'udienza pubblica per la discussione dell'opposizione. Il decreto e' notificato alle parti a cura della cancelleria almeno sessanta giorni prima dell'udienza. La Banca d'Italia deposita memorie e documenti nel termine di dieci giorni prima dell'udienza. Se alla prima udienza l'opponente non si presenta senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile per cassazione, dichiara il ricorso improcedibile, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento. )) (( All'udienza, la Corte di appello dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari, nonche' l'audizione personale delle parti che ne abbiano fatto richiesta. Successivamente le parti procedono alla discussione orale della causa. La sentenza e' depositata in cancelleria entro sessanta giorni. Quando almeno una delle parti manifesta l'interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo e' pubblicato mediante deposito in cancelleria non oltre sette giorni dall'udienza di discussione. )) (( Con la sentenza la Corte d'Appello puo' rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento, o accoglierla, annullando in tutto o in parte il provvedimento o riducendo l'ammontare o la durata della sanzione. )) (( Copia della sentenza e' trasmessa, a cura della cancelleria della corte di appello, alla Banca d'Italia, anche ai fini della pubblicazione prevista dal comma 3. )) Alla riscossione delle sanzioni previste dal presente titolo si provvede mediante ruolo secondo i termini e le modalita' previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. ((I proventi derivanti dalle sanzioni previste dal presente titolo affluiscono al bilancio dello Stato.)) 10.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72)). 11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente titolo non si applicano le disposizioni contenute ((negli articoli 6, 10, 11 e)) 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 38
Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Successivamente la Corte Costituzionale

62

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 15 aprile 2014, n. 94 (in G.U. 1a s.s. 23/04/2014, n. 18), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1, numero 17), dell'Allegato 4 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, nella parte in cui abroga l'art. 145, commi da 4 a 8, del presente decreto.

38

Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Le disposizioni contenute nel titolo II del presente decreto entrano in vigore il centoventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. Le disposizioni che a tale data risultano adottate dalle Autorita' creditizie in base a norme modificate o sostituite dal titolo II rimangono in vigore in quanto compatibili".

D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72

64

Il D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72, ha disposto(con l'art. 1, comma 53, lettera f)) che "al comma 5 le parole: «decreto motivato» sono sostituite dalle seguenti: «ordinanza non impugnabile.»".

Testo vigente dal 27 giugno 2015

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 49/1999

    Questione infondata
    4 marzo 1999

    La legge 19 febbraio 1992, n. 142, nel delegare il Governo ad emanare decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione a numerose direttive comunitarie, ha stabilito sia i criteri e principi direttivi generali della delega legislativa, destinati a valere per tutte le direttive da recepire, il contenuto delle quali costituisce anch'esso principio e criterio della delega legislativa, sia ulteriori criteri speciali per le diverse materie cui si riferiscono le singole direttive: i distinti criteri, generali e speciali, unitamente al contenuto delle direttive da attuare, costituiscono la base della delega legislativa ed integrandosi reciprocamente vanno coordinati per essere interpretati unitariamente. In materia di sanzioni amministrative bancarie - le quali, pur essendo afflittive in minor grado rispetto a quelle penali, rispondono anch'esse al principio di legalità - vale l'esigenza, già altre volte espressa dalla Corte con riguardo alla materia penale, che la delega sia enunciata con una precisa indicazione di criteri. Nella specie i criteri e principi direttivi, pur attribuendo al Governo una delega assai ampia, prevedono il ricorso alla sanzione secondo un criterio di necessarietà, sicché non è in alcun modo prefigurata una scelta rimessa all'arbitrio del legislatore delegato o dipendente da una valutazione di mera opportunità. La valutazione di necessarietà della sanzione amministrativa per la tutela degli interessi sostanziali può essere ricondotta ad un apprezzamento in precedenza espresso dallo stesso legislatore in quei settori dell'ordinamento già caratterizzati dalla presenza di norme sanzionatorie, ma può anche essere desunta da altri elementi della delega legislativa, risultanti dalle stesse direttive comunitarie da attuare. [Non fondatezza, in riferimento all'art. 76 della Costituzione ed in relazione alla legge di delegazione 19 febbraio 1992, n. 142, della questione di legittimità costituzionale degli artt. 144 e 145 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), denunciati per la carenza assoluta di delega legislativa ad intervenire sulla preesistente disciplina delle sanzioni amministrative per gli illeciti commessi dagli amministratori di banche, dettata dalla legge bancaria del 1936-38]. (v. la massima seguente). - Nel senso che i criteri della delega devono essere precisi e vanno rigorosamente interpretati quando hanno ad oggetto sanzioni (penali), S. n. 53/1997. red.: S. Evangelista

    Art. 144 Testo unico in materia bancaria e creditizia · Art. 145 Testo unico in materia bancaria e creditizia · Art. 76 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 27 giugno 2015

Confronto con la versione in vigore dal 3 dicembre 2010 al 27 giugno 2015. 188 parole tolte, 543 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: 1.Per le violazioni previste nel presente titolo cui e' applicabile una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia tolto: o l'UIC, nell'ambito delle rispettive competenze, contestati gli addebiti tolto: alle persone e alla banca, alla societa' o all'ente interessati e valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni aggiunto: ai soggetti interessati, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte tolto: applicanoaggiunto: , applica le sanzioni con provvedimento motivato. tolto: 2 aggiunto: I soggetti interessati possono, entro trenta giorni dalla contestazione, presentare deduzioni e chiedere un'audizione personale in sede di istruttoria, cui possono partecipare anche con l'assistenza di un avvocato. Il procedimento sanzionatorio e' retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2005, N. 262. tolto: 3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste tolto: dall'articolo 144, commi 3, 3-bis e 4, e' pubblicato, per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e spese della banca, della societa' o dell'ente al quale appartengono i responsabili delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Il aggiunto: dal presente titolo e' pubblicato senza ritardo e per estratto sul sito web della Banca d'Italia. Nel caso in cui avverso il provvedimento di applicazione della sanzione sia adita l'autorita' giudiziaria, la Banca d'Italia menziona l'avvio dell'azione giudiziaria e l'esito della stessa nel proprio sito web a margine della pubblicazione. La Banca d'Italia, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, puo' stabilire modalita' ulteriori per dare pubblicita' al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione. Nel provvedimento di applicazione tolto: delle altre sanzioni previste dal presente titolo e' pubblicato per estratto sul bollettino previsto dall'articolo 8. 4. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104. 5. aggiunto: della sanzione la Banca d'Italia dispone la pubblicazione in forma anonima del provvedimento sanzionatorio quando quella ordinaria:

aggiunto: a) abbia ad oggetto dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la cui pubblicazione appaia sproporzionata rispetto alla violazione sanzionata;

aggiunto: b) possa comportare rischi per la stabilita' dei mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di un'indagine penale in corso;

aggiunto: c) possa causare un pregiudizio sproporzionato ai soggetti coinvolti, purche' tale pregiudizio sia determinabile. Se le situazioni descritte nel comma 3-bis hanno carattere temporaneo, la pubblicazione e' effettuata quando queste sono venute meno. Contro il provvedimento che applica la sanzione e' ammesso ricorso alla corte di appello di Roma. Il ricorso e' notificato, a pena di decadenza, alla Banca d'Italia nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, ed e' depositato in cancelleria, unitamente ai documenti offerti in comunicazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104. tolto: 6. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104. 7. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104. 8. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104. 9. aggiunto: Il Presidente della corte di appello designa il giudice relatore e fissa con decreto l'udienza pubblica per la discussione dell'opposizione. Il decreto e' notificato alle parti a cura della cancelleria almeno sessanta giorni prima dell'udienza. La Banca d'Italia deposita memorie e documenti nel termine di dieci giorni prima dell'udienza. Se alla prima udienza l'opponente non si presenta senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile per cassazione, dichiara il ricorso improcedibile, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento. All'udienza, la Corte di appello dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari, nonche' l'audizione personale delle parti che ne abbiano fatto richiesta. Successivamente le parti procedono alla discussione orale della causa. La sentenza e' depositata in cancelleria entro sessanta giorni. Quando almeno una delle parti manifesta l'interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo e' pubblicato mediante deposito in cancelleria non oltre sette giorni dall'udienza di discussione. Con la sentenza la Corte d'Appello puo' rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento, o accoglierla, annullando in tutto o in parte il provvedimento o riducendo l'ammontare o la durata della sanzione. Copia della sentenza e' trasmessa, a cura della cancelleria della corte di appello, alla Banca d'Italia, anche ai fini della pubblicazione prevista dal comma 3. Alla riscossione delle sanzioni previste dal presente titolo si provvede mediante ruolo secondo … settembre 1973, n. 602, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. tolto: 10. Le banche, le societa' o gli enti ai quali appartengono i responsabili delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicita' previste dal primo periodo del comma 3 e sono tenuti a esercitare il regresso verso i responsabili aggiunto: I proventi derivanti dalle sanzioni previste dal presente titolo affluiscono al bilancio dello Stato. 10.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72. 11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente titolo non si applicano le disposizioni contenute tolto: nell'articolo aggiunto: negli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72

    Il D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72, ha disposto(con l'art. 1, comma 53, lettera f)) che "al comma 5 le parole: «decreto motivato» sono sostituite dalle seguenti: «ordinanza non impugnabile.»".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art145 · fonte del testo

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