Art. 53-bis — Poteri di intervento

La Banca d'Italia puo':

  • a)convocare gli amministratori, i sindaci e il personale delle banche;
  • b)ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;
  • c)procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali delle banche quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);
  • d)((adottare per le materie indicate nell'articolo 53, comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di una o piu' banche o dell'intero sistema bancario riguardanti anche: l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi; la restrizione delle attivita', anche riguardo all'accettazione dei depositi, o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonche', con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale; per le banche che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, possono inoltre essere fissati limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali; l'imposizione della riduzione dei rischi a breve, medio e lungo termine derivanti da fattori ambientali, sociali e di governance; l'imposizione di effettuare prove di stress o analisi degli scenari per valutare i rischi derivanti dalle esposizioni alle cripto-attivita' e dalla prestazione di servizi per le cripto-attivita';))
  • e)disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca, la rimozione di uno o piu' esponenti aziendali; la rimozione non e' disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 26, salvo che sussista urgenza di provvedere. La Banca d'Italia puo' altresi' convocare gli amministratori, i sindaci e il personale dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali.

Testo vigente dal 9 gennaio 2026

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Che cosa è cambiato dal 9 gennaio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 2021 al 9 gennaio 2026. 53 parole aggiunte in 2 capoversi.

… riguardanti anche: l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi; la restrizione delle attivita'aggiunto: , anche riguardo all'accettazione dei depositi, o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura … di sostegno pubblico, possono inoltre essere fissati limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali; aggiunto: l'imposizione della riduzione dei rischi a breve, medio e lungo termine derivanti da fattori ambientali, sociali e di governance; l'imposizione di effettuare prove di stress o analisi degli scenari per valutare i rischi derivanti dalle esposizioni alle cripto-attivita' e dalla prestazione di servizi per le cripto-attivita';

… i sindaci e il personale dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendalitolto: ....

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art53bis · fonte del testo

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