Art. 7 — Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità

Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua attivita' di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del CICR ((, fatta salva la possibilita' per la Banca d'Italia di comunicare informazioni in forma sommaria o aggregata)). ((Il segreto non puo' essere opposto ne' all'autorita' giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente ne' all'amministrazione finanziaria quando le informazioni siano richieste nel corso di un'attivita' di controllo volta ad accertare un illecito fiscale.)) I dipendenti della Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Direttorio tutte le irregolarita' constatate, anche quando assumano la veste di reati. Restano ferme le disposizioni del MVU in materia di comunicazione delle informazioni alla BCE. I dipendenti e coloro che a qualunque titolo lavorano o hanno lavorato per la Banca d'Italia, nonche' i consulenti e gli esperti dei quali la stessa si avvale o si e' avvalsa, sono vincolati dal segreto d'ufficio. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste dalla Banca d'Italia, in conformita' delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti. La Banca d'Italia, la CONSOB, la COVIP e l'IVASS collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Per il medesimo fine, la Banca d'Italia e la UIF collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni. Detti organismi non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio. Nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorita' e i comitati che compongono il SEVIF, il MVU e il MRU, nonche' con le autorita' di risoluzione e le autorita' antiriciclaggio degli Stati dell'Unione europea, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia possono essere trasmesse alle autorita' italiane competenti, salvo diniego dell'autorita' che ha fornito le informazioni. Nell'ambito di accordi di cooperazione e di equivalenti obblighi di riservatezza, la Banca d'Italia puo' scambiare informazioni preordinate all'esercizio delle funzioni di vigilanza con le autorita' competenti degli Stati terzi; le informazioni che la Banca d'Italia ha ricevuto da un altro Stato dell'Unione europea possono essere comunicate soltanto con l'assenso esplicito delle autorita' che le hanno fornite. La Banca d'Italia puo' scambiare informazioni con autorita' amministrative o giudiziarie ((nell'ambito di situazioni di crisi ovvero)) nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o all'estero, relativi a banche, succursali di banche italiane all'estero o di banche dell'Unione europea o di Stato terzo in Italia, nonche' relativi a soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ((o ad altri soggetti operanti nel settore finanziario.)). Nei rapporti con le autorita' di Stato terzo lo scambio di informazioni avviene con le modalita' di cui al comma 7. La Banca d'Italia puo' comunicare ai sistemi di garanzia italiani e, a condizione che sia assicurata la riservatezza, a quelli esteri informazioni e dati in suo possesso necessari al funzionamento dei sistemi stessi. Nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia scambia informazioni con tutte le altre autorita' e soggetti esteri indicati dalle disposizioni medesime. La Banca d'Italia e' il punto di contatto per la ricezione delle richieste di informazioni o di collaborazione provenienti dalle autorita' di altri Stati membri dell'Unione europea in relazione ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI.

Testo vigente dal 9 gennaio 2026

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  12. 13 ottobre 1999 — 29 febbraio 2004per 4 anni
  13. 11 gennaio 1997 — 13 ottobre 1999per 3 anni
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Che cosa è cambiato dal 9 gennaio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 1 febbraio 2022 al 9 gennaio 2026. 2 parole tolte, 51 parole aggiunte.

… delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del CICRaggiunto: , fatta salva la possibilita' per la Banca d'Italia di comunicare informazioni in forma sommaria o aggregata. Il segreto non puo' essere opposto aggiunto: ne' all'autorita' giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indaginitolto: , o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente aggiunto: ne' all'amministrazione finanziaria quando le informazioni siano richieste nel corso di un'attivita' di controllo volta ad accertare un illecito fiscale. I dipendenti della Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali … fornite. La Banca d'Italia puo' scambiare informazioni con autorita' amministrative o giudiziarie nell'ambito di aggiunto: situazioni di crisi ovvero nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o all'estero, relativi a banche, … di Stato terzo in Italia, nonche' relativi a soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidatatolto: . aggiunto: o ad altri soggetti operanti nel settore finanziario.. Nei rapporti con le autorita' di Stato terzo lo scambio di informazioni avviene … scambia informazioni con tutte le altre autorita' e soggetti esteri indicati dalle disposizioni medesime. tolto: 10-bis. La Banca d'Italia e' il punto di contatto per la ricezione delle richieste … europea in relazione ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VIaggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art7 · fonte del testo

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