Art. 126-ter — Spese applicabili
Articolo abrogato dal d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 218.
Abrogato dal 13 gennaio 2018
Articolo abrogato dal d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 218.
Abrogato dal 13 gennaio 2018
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 2010
Confronto con la versione in vigore dal 22 febbraio 2012 al 13 gennaio 2018. 78 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il prestatore dei servizi di pagamento non puo' richiedere all'utilizzatore spese inerenti all'informativa resa ai sensi di legge. Il prestatore di servizi di pagamento e l'utilizzatore possono concordare le spese relative a informazioni supplementari o piu' frequenti, rispetto a quelle rese ai sensi di legge, ovvero quelle relative alla trasmissione con strumenti di comunicazione diversi rispetto a quelli previsti dal contratto quadro. Le spese sono adeguate e conformi ai costi effettivi sostenuti dal prestatore dei servizi di pagamento.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art126ter · fonte del testo
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