Art. 143 — Emissione di valori mobiliari
l. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 DICEMBRE 2006, N. 303)).
Testo vigente dal 25 gennaio 2007
l. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 DICEMBRE 2006, N. 303)).
Testo vigente dal 25 gennaio 2007
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 1 settembre 1996 al 25 gennaio 2007. 65 parole tolte, 11 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: (Emissione di valori mobiliari).
tolto: l. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 129, commi 2 e 4, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni sino alla meta' del valore totale dell'operazione; nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 3, 6 e 7 del medesimo articolo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioniaggiunto: l. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 DICEMBRE 2006, N. 303.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art143 · fonte del testo
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