Art. 3 — Ministro dell'economia e delle finanze
Il (( Ministro dell'economia e delle finanze)) adotta con decreto i provvedimenti di sua competenza previsti dal presente decreto legislativo e ha facolta' di sottoporli preventivamente al CICR. In caso di urgenza il (( Ministro dell'economia e delle finanze)) sostituisce il CICR. Dei provvedimenti assunti e' data notizia al CICR nella prima riunione successiva, che deve essere convocata entro trenta giorni.
Testo vigente dal 29 febbraio 2004
