Art. 52 — Comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti

Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarita' nella gestione delle banche o una violazione delle norme disciplinanti l'attivita' bancaria. A tali fini lo statuto della banca, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti comunica senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attivita' bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuita' dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilita' di esprimere un giudizio sul bilancio. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 182)). COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39. 36 (( Fermo restando quanto previsto dal comma 2, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti fornisce alla Banca d'Italia, su richiesta di quest'ultima, ogni notizia, informazione o dato riguardanti la banca sottoposta a revisione legale dei conti. )) I commi 1, primo periodo, e 2 si applicano anche ai soggetti che esercitano i compiti ivi previsti presso le societa' che controllano le banche o che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 23. (( La Banca d'Italia puo' disporre la rimozione dall'incarico del soggetto incaricato della revisione legale dei conti o del responsabile dell'incarico di revisione legale, qualora il soggetto incaricato della revisione legale dei conti abbia violato gli obblighi previsti dal comma 2. Il presente comma non si applica ai soggetti indicati al comma 3, fermo restando quanto previsto dall'articolo 61, comma 5. )) La Banca d'Italia stabilisce modalita' e termini per la trasmissione delle informazioni previste dai ((commi 1, 2 e 2-ter)). La Banca d'Italia trasmette alla BCE le informazioni ricevute ai sensi del presente articolo, nei casi e secondo le modalita' stabiliti dalle disposizioni del MVU.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

36

Il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 ha disposto (con l'art. 43, comma 1, lettera h)) che il comma 2-bis dell'articolo 52 del presente decreto legislativo e' abrogato, ma continua ad essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi del suddetto decreto legislativo.

Testo vigente dal 30 novembre 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 30 novembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 13 dicembre 2016 al 30 novembre 2021. 16 parole tolte, 111 parole aggiunte.

… giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilita' di esprimere un giudizio sul bilancio. tolto: Tale soggetto invia alla Banca d'Italia ogni altro dato o documento richiesto aggiunto: PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 182. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39. aggiunto: Fermo restando quanto previsto dal comma 2, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti fornisce alla Banca d'Italia, su richiesta di quest'ultima, ogni notizia, informazione o dato riguardanti la banca sottoposta a revisione legale dei conti. I commi 1, primo periodo, e 2 si applicano anche ai soggetti che … banche o che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 23. La Banca d'Italia aggiunto: puo' disporre la rimozione dall'incarico del soggetto incaricato della revisione legale dei conti o del responsabile dell'incarico di revisione legale, qualora il soggetto incaricato della revisione legale dei conti abbia violato gli obblighi previsti dal comma 2. Il presente comma non si applica ai soggetti indicati al comma 3, fermo restando quanto previsto dall'articolo 61, comma 5. La Banca d'Italia stabilisce modalita' e termini per la trasmissione delle informazioni previste dai commi 1 tolto: e 2. 4-bisaggiunto: , 2 e 2-ter. La Banca d'Italia trasmette alla BCE le informazioni ricevute ai sensi del presente articolo, nei casi e secondo le modalita' stabiliti dalle disposizioni del MVU.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art52 · fonte del testo

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