Art. 126-quater — Informazioni relative alle operazioni di pagamento e ai contratti

La Banca d'Italia disciplina:

  • a)contenuti e modalita' delle informazioni e delle condizioni che il prestatore dei servizi di pagamento fornisce o rende disponibili all'utilizzatore di servizi di pagamento, al pagatore e al beneficiario. Le informazioni e le condizioni sono redatte in termini di facile comprensione e in forma chiara e leggibile. In particolare, l'utilizzatore dei servizi di pagamento e' informato di tutte le spese dovute al prestatore di servizi di pagamento e della loro suddivisione. Sono previsti obblighi di trasparenza semplificati nel caso di utilizzo di strumenti di pagamento che riguardino operazioni o presentino limiti di spesa o avvaloramento inferiori a soglie fissate dalla stessa Banca d'Italia;
  • b)casi, contenuti e modalita' delle comunicazioni periodiche sulle operazioni di pagamento, ivi incluse le operazioni di pagamento disposte tramite un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento. ((Non si applica l'articolo 59-quater, comma 1, lettere a), b), d), e), f), g), s), t), v), z) e aa), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.)) 119 COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209

119

con decorrenza dal 19 giugno 2026

Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le modifiche apportate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 19 giugno 2026 e ai contratti conclusi successivamente a tale data".

Testo vigente dal 23 gennaio 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 gennaio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 13 gennaio 2018 al 23 gennaio 2026. 23 parole tolte, 18 parole aggiunte.

b) casi, contenuti e modalita' delle comunicazioni periodiche sulle operazioni di pagamento, ivi incluse le operazioni di pagamento disposte tramite un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento. Non si tolto: applicano gli articoli 67-quinquies, 67-sexies, aggiunto: applica l'articolo 59-quater, comma 1, lettere a), b) tolto: ed h), 67-septies, comma 1, lettere b), caggiunto: , d), e), f) tolto: eaggiunto: , g), tolto: 67-octies, comma 1, lettera a aggiunto: s), t), v), z) e aa), del aggiunto: codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209

    Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le modifiche apportate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 19 giugno 2026 e ai contratti conclusi successivamente a tale data".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art126quater · fonte del testo

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