Art. 144 — Altre sanzioni amministrative alle società o enti

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Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonche' dei dipendenti e' applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni per l'inosservanza delle norme degli articoli 18, comma 4, 26, commi 2 e 3, 34, comma 2, 35, 49, 51, 53, 54, 55, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 68, 106, commi 6 e 7, 107, 109, commi 2 e 3, ((114-quater,)) 145, comma 3, 147 e 161, comma 5, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorita' creditizie. Le sanzioni previste nel comma 1 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la violazione delle norme e delle disposizioni indicate nel medesimo comma o per non aver vigilato affinche' le stesse fossero osservate da altri. Per la violazione degli articoli 52, 61, comma 5, e 112 e' applicabile la sanzione prevista dal comma 1. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, dei dipendenti, nonche' dei soggetti indicati nell'art. 121, comma 3, e' applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire venticinque milioni per l'inosservanza delle norme contenute negli articoli 116 e 123 o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorita' creditizie. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, dei dipendenti, nonche' dei soggetti indicati nell'art. 121, comma 3, e' applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire cento milioni per l'inosservanza delle norme contenute nell'art. 128, comma 1, ovvero nel caso di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal medesimo art. 128. La stessa sanzione e' applicabile nel caso di frazionamento artificioso di un unico contratto di credito al consumo in una pluralita' di contratti dei quali almeno uno sia di importo inferiore al limite inferiore previsto dall'art. 121, comma 4, lettera a). Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per i dipendenti dai commi 1, 3 e 4 si applicano anche a coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione della banca, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato. 5. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 23 LUGLIO 1996, N. 415. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 23 LUGLIO 1996, N. 415.

Testo in vigore dal 10 aprile 2002 al 25 gennaio 2007

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 144, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 11570/2025

    2 maggio 2025

    Le autorità indipendenti, nello svolgimento delle funzioni di garanzia loro attribuite, perseguono la tutela di interessi collettivi dello Stato-Comunità (quali la libertà del mercato, la tutela del risparmio, il corretto funzionamento della borsa e del sistema creditizio, etc.) e, in taluni casi, di diritti soggettivi individuali (come la tutela della riservatezza) e, nei rispettivi ambiti, esercitano funzioni sanzionatorie, ponendosi quali organi giustiziali, non equiparabili ad organi di giustizia in senso proprio che pronunciano statuizioni giudiziali. Il procedimento sanzionatorio di cui alla l. n. 262 del 2005 non partecipa, quindi, della natura giurisdizionale del processo tipicamente inteso, che è solo quello che si svolge davanti ad un giudice, e le sanzioni applicate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 195 T.U.F. non hanno natura penale, con la conseguenza che non è violato l'art. 6, par. 1, della CEDU, ben potendo l'incolpato esercitare tutti i suoi diritti di difesa nella successiva eventuale fase di opposizione, ove si realizza un pieno sindacato giurisdizionale, fino al vaglio di legittimità.(Nella specie, la S.C. ha affermato che le sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 144 TUB per carenza nell'organizzazione e nei controlli interni non sono equiparabili, quanto a tipologia, severità, incidenza patrimoniale e personale, a quelle irrogate dalla Consob ai sensi dell'articolo 187-ter TUF per manipolazione del mercato, sicché non hanno la natura sostanzialmente penale che appartiene a quest'ultimo e non pongono, quindi, un problema di compatibilità con le garanzie riservate ai processi penali dell'art. 6 CEDU).

    Art. 144 · Art. 195 Testo unico intermediazione finanziaria · Art. 24 Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari · Art. 187-ter Testo unico intermediazione finanziaria

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 121 ↗

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di aprile/maggio 2025 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 49/1999

    Questione infondata
    4 marzo 1999

    La legge 19 febbraio 1992, n. 142, nel delegare il Governo ad emanare decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione a numerose direttive comunitarie, ha stabilito sia i criteri e principi direttivi generali della delega legislativa, destinati a valere per tutte le direttive da recepire, il contenuto delle quali costituisce anch'esso principio e criterio della delega legislativa, sia ulteriori criteri speciali per le diverse materie cui si riferiscono le singole direttive: i distinti criteri, generali e speciali, unitamente al contenuto delle direttive da attuare, costituiscono la base della delega legislativa ed integrandosi reciprocamente vanno coordinati per essere interpretati unitariamente. In materia di sanzioni amministrative bancarie - le quali, pur essendo afflittive in minor grado rispetto a quelle penali, rispondono anch'esse al principio di legalità - vale l'esigenza, già altre volte espressa dalla Corte con riguardo alla materia penale, che la delega sia enunciata con una precisa indicazione di criteri. Nella specie i criteri e principi direttivi, pur attribuendo al Governo una delega assai ampia, prevedono il ricorso alla sanzione secondo un criterio di necessarietà, sicché non è in alcun modo prefigurata una scelta rimessa all'arbitrio del legislatore delegato o dipendente da una valutazione di mera opportunità. La valutazione di necessarietà della sanzione amministrativa per la tutela degli interessi sostanziali può essere ricondotta ad un apprezzamento in precedenza espresso dallo stesso legislatore in quei settori dell'ordinamento già caratterizzati dalla presenza di norme sanzionatorie, ma può anche essere desunta da altri elementi della delega legislativa, risultanti dalle stesse direttive comunitarie da attuare. [Non fondatezza, in riferimento all'art. 76 della Costituzione ed in relazione alla legge di delegazione 19 febbraio 1992, n. 142, della questione di legittimità costituzionale degli artt. 144 e 145 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), denunciati per la carenza assoluta di delega legislativa ad intervenire sulla preesistente disciplina delle sanzioni amministrative per gli illeciti commessi dagli amministratori di banche, dettata dalla legge bancaria del 1936-38]. (v. la massima seguente). - Nel senso che i criteri della delega devono essere precisi e vanno rigorosamente interpretati quando hanno ad oggetto sanzioni (penali), S. n. 53/1997. red.: S. Evangelista

    Art. 144 Testo unico in materia bancaria e creditizia · Art. 145 Testo unico in materia bancaria e creditizia · Art. 76 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

23 versioni dal 1993

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  1. 10 gennaio 2026 — oggiin vigoreper 9 mesi
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  5. 1 dicembre 2021 — 14 agosto 2024per 3 anni
  6. 30 novembre 2021 — 1 dicembre 2021per 1 giorno
  7. 10 giugno 2020 — 30 novembre 2021per un anno
  8. 13 gennaio 2018 — 10 giugno 2020per 2 anni
  9. 14 aprile 2017 — 13 gennaio 2018per 9 mesi
  10. 4 giugno 2016 — 14 aprile 2017per 10 mesi
  11. 16 novembre 2015 — 4 giugno 2016per 7 mesi
  12. 27 giugno 2015 — 16 novembre 2015per 5 mesi
  13. 5 giugno 2015 — 27 giugno 2015per 22 giorni
  14. 17 ottobre 2012 — 5 giugno 2015per 3 anni
  15. 13 maggio 2012 — 17 ottobre 2012per 5 mesi
  16. 2 gennaio 2011 — 13 maggio 2012per un anno
  17. 3 dicembre 2010 — 2 gennaio 2011per un mese
  18. 1 marzo 2010 — 3 dicembre 2010per 9 mesi
  19. 25 gennaio 2007 — 1 marzo 2010per 3 anni
  20. 10 aprile 2002 — 25 gennaio 2007per 5 anni
  21. 19 ottobre 1999 — 10 aprile 2002per 2 anni
  22. 1 settembre 1996 — 19 ottobre 1999per 3 anni
  23. 30 settembre 1993 — 1 settembre 1996testo originarioper 3 anni

Che cosa è cambiato dal 10 aprile 2002

Confronto con la versione in vigore dal 19 ottobre 1999 al 10 aprile 2002. 2 parole tolte, 14 parole aggiunte.

… 66, 67, 68, 106, commi 6 e 7, 107, 109, commi 2 e 3, aggiunto: 114-quater, 145, comma 3, 147 e 161, comma 5, o delle relative disposizioni generali … sia di importo inferiore al limite inferiore previsto dall'art. 121, comma 4, lettera a). tolto: 5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per i dipendenti dai tolto: commni aggiunto: commi 1, 3 e 4 si applicano anche a coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione della banca, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinatoaggiunto: . 5. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 23 LUGLIO 1996, N. 415. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 23 LUGLIO 1996, N. 415.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art144 · fonte del testo

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