Art. 187-ter — Manipolazione del mercato

(( Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014. Si applica la disposizione dell'articolo 187-bis, comma 5. )) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 107)). (( Non puo' essere assoggettato a sanzione amministrativa ai sensi del presente articolo chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformita' alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato. )) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 107)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 107)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 107)).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 18 aprile 2005, n. 62

12

La L. 18 aprile 2005, n. 62 ha disposto (con l'art. 9, comma 6) che "Le disposizioni previste dalla parte V, titolo I-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge che le ha depenalizzate, quando il relativo procedimento penale non sia stato definito".

Testo vigente dal 29 settembre 2018

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 187-ter, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 3279/2026

    13 febbraio 2026

    Alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla CONSOB ai sensi dell'art. 191, comma 2, T.U.F., non può riconoscersi natura sostanzialmente penale, avuto riguardo ai criteri alternativi della qualificazione giuridica (di illecito amministrativo), della natura (caratterizzata dall'assenza di un divieto di generale applicabilità, essendo la norma indirizzata ai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle banche) e del grado di severità - priva della connotazione dell'afflittività economica, da valutarsi rispetto ad un contesto normativo che, nell'ordinamento sezionale del credito e della finanza, prevede sanzioni amministrative pecuniarie di importo fino a milioni di euro ed in cui viene in rilievo la tutela dei consumatori degli investitori, nonché del mercato finanziario e del risparmio -. (Fattispecie relativa ad una sanzione amministrativa irrogata ad un componente del consiglio di amministrazione di un istituto di credito per la quale, secondo la normativa applicabile ratione temporis, era prevista una forbice edittale compresa tra cinquemila euro e cinquecentomila euro).

    Art. 187-ter · Art. 191 Testo unico intermediazione finanziaria

    Rassegna di febbraio 2026, p. 53 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 11570/2025

    2 maggio 2025

    Le autorità indipendenti, nello svolgimento delle funzioni di garanzia loro attribuite, perseguono la tutela di interessi collettivi dello Stato-Comunità (quali la libertà del mercato, la tutela del risparmio, il corretto funzionamento della borsa e del sistema creditizio, etc.) e, in taluni casi, di diritti soggettivi individuali (come la tutela della riservatezza) e, nei rispettivi ambiti, esercitano funzioni sanzionatorie, ponendosi quali organi giustiziali, non equiparabili ad organi di giustizia in senso proprio che pronunciano statuizioni giudiziali. Il procedimento sanzionatorio di cui alla l. n. 262 del 2005 non partecipa, quindi, della natura giurisdizionale del processo tipicamente inteso, che è solo quello che si svolge davanti ad un giudice, e le sanzioni applicate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 195 T.U.F. non hanno natura penale, con la conseguenza che non è violato l'art. 6, par. 1, della CEDU, ben potendo l'incolpato esercitare tutti i suoi diritti di difesa nella successiva eventuale fase di opposizione, ove si realizza un pieno sindacato giurisdizionale, fino al vaglio di legittimità.(Nella specie, la S.C. ha affermato che le sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 144 TUB per carenza nell'organizzazione e nei controlli interni non sono equiparabili, quanto a tipologia, severità, incidenza patrimoniale e personale, a quelle irrogate dalla Consob ai sensi dell'articolo 187-ter TUF per manipolazione del mercato, sicché non hanno la natura sostanzialmente penale che appartiene a quest'ultimo e non pongono, quindi, un problema di compatibilità con le garanzie riservate ai processi penali dell'art. 6 CEDU).

    Art. 187-ter · Art. 195 Testo unico intermediazione finanziaria · Art. 24 Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari · Art. 144 Testo unico in materia bancaria e creditizia

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 121 ↗

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗ e febbraio 2026 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 102/2016

    Questione inammissibile
    12 maggio 2016

    È inammissibile, siccome formulata in maniera dubitativa e perplessa e connotata da un petitum oscuro e incerto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 187- ter , comma 1, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, impugnato, in riferimento agli artt. 117, primo comma, Cost. e 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nella parte in cui prevede, per le condotte di manipolazione del mercato, la comminatoria congiunta della sanzione amministrativa ivi contemplata e della sanzione penale stabilita dal precedente art. 185, in asserita violazione del principio del ne bis in idem (che vieta di perseguire o giudicare per un secondo illecito una persona già condannata o sanzionata per i medesimi fatti), come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei casi di "doppio binario sanzionatorio" nei quali la legislazione nazionale prevede un doppio livello di tutela, penale e amministrativa. La Corte rimettente non scioglie i dubbi che essa stessa formula quanto alla compatibilità tra la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e i principi del diritto dell'Unione europea, sia in ordine all'eventuale non applicazione della normativa interna, sia sul possibile contrasto tra l'interpretazione del principio del ne bis in idem prescelta dalla Corte di Strasburgo e quella adottata nell'ordinamento dell'Unione europea, anche in considerazione dei principi delle direttive europee che impongono di verificare l'effettività, l'adeguatezza e la dissuasività delle sanzioni. Tali dubbi dovevano invece essere superati e risolti per ritenere rilevante e non manifestamente infondata la questione. Inoltre, la rimettente finisce per non chiarire adeguatamente la portata dell'intervento richiesto al giudice delle leggi. Sulla natura perentoria del termine per la costituzione e l'intervento nei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, v., ex multis , le citate sentenze nn. 220/2014, 128/2014 e 303/2010.

    Art. 187-bis Testo unico intermediazione finanziaria · Art. 8 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994 · Art. 21 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994 · Art. 649 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 29 settembre 2018

Confronto con la versione in vigore dal 12 maggio 2005 al 29 settembre 2018. 392 parole tolte, 80 parole aggiunte in 5 capoversi.

Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tolto: euro ventimila a euro cinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso INTERNET o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attivita' professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:

tolto: a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;

tolto: b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di piu' persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o piu' strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;

tolto: c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifizi od ogni altro tipo di inganno o di espediente;

tolto: d) altri artifizi idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non aggiunto: ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014. Si applica la disposizione dell'articolo 187-bis, comma 5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 107. Non puo' essere assoggettato a sanzione amministrativa aggiunto: ai sensi del presente articolo chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformita' alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato. tolto: Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualita' personali del colpevole, per l'entita' del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB ovvero su proposta della medesima, puo' individuare, con proprio regolamento, in conformita' alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo. 7. La CONSOB rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 107. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 107. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 107.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art187ter · fonte del testo

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