Art. 120-decies — Obblighi di informazione relativi agli intermediari del credito

(( L'intermediario del credito, in tempo utile prima dell'esercizio di una delle attivita' di intermediazione del credito, fornisce al consumatore almeno le seguenti informazioni, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole:

  • a)la denominazione e la sede dell'intermediario del credito;
  • b)il registro in cui e' iscritto, il numero di registrazione e i mezzi esperibili per verificare la registrazione;
  • c)se l'intermediario del credito e' soggetto a vincolo di mandato o opera in via esclusiva con uno o piu' finanziatori; in questo caso, l'intermediario del credito indica la denominazione del finanziatore o dei finanziatori per i quali opera. L'intermediario del credito puo' dichiarare di essere indipendente se e' un consulente indipendente ai sensi dell'articolo 120-terdecies, comma 2;
  • d)se presta servizi di consulenza;
  • e)se previsto, il compenso che il consumatore deve versare all'intermediario del credito per i suoi servizi o, ove non sia determinato, il metodo per il calcolo di tale compenso;
  • f)le procedure attraverso le quali i consumatori o le altre parti interessate possono presentare reclami nei confronti dell'intermediario del credito e le modalita' di accesso a un meccanismo extragiudiziale di reclamo e di ricorso, ove esistente;
  • g)l'esistenza e, se noto, l'importo di eventuali commissioni o altre somme che il finanziatore o terzi dovranno versare all'intermediario del credito per i servizi dallo stesso prestati in relazione al contratto di credito. Se l'importo non e' noto al momento della comunicazione, l'intermediario del credito informa il consumatore che l'importo effettivo sara' comunicato in una fase successiva nel modulo denominato «Prospetto informativo europeo standardizzato»;
  • h)se l'intermediario del credito richiede il pagamento di un compenso da parte del consumatore e riceve anche una commissione da parte del finanziatore o da un terzo, la spiegazione circa l'eventuale detrazione della commissione, in tutto o in parte, dal compenso corrisposto dal consumatore stesso;
  • i)se l'intermediario del credito riceve commissioni da uno o piu' finanziatori, il diritto del consumatore di chiedere e ottenere informazioni indicate al comma 2. )) (( Nel caso indicato al comma 1, lettera i), l'intermediario del credito, su richiesta del consumatore, fornisce a quest'ultimo informazioni comparabili sull'ammontare delle commissioni percepite da ciascun finanziatore. )) ((3. Ai fini del calcolo del TAEG da inserire nel modulo denominato «Prospetto informativo europeo standardizzato», l'intermediario del credito comunica al finanziatore l'eventuale compenso che il consumatore e' tenuto a versargli in relazione ai servizi di intermediazione del credito.)) 70 ((4. Gli intermediari del credito assicurano che, in aggiunta alle informazioni previste dal presente articolo, i propri collaboratori e dipendenti comunichino al consumatore, al momento di contattarlo o prima di trattare con lo stesso, la qualifica in base alla quale operano e l'intermediario del credito che essi rappresentano.))
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72

70

Il D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72, ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Gli articoli 120-octies, 120-novies, 120-decies, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applicano a partire dal 1° novembre 2016; le disposizioni di attuazione dei medesimi articoli sono emanate entro il 30 settembre 2016. Fino al 31 ottobre 2016 si applica quanto previsto ai sensi dell'articolo 116 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385".

Testo vigente dal 4 giugno 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art120decies · fonte del testo

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