Art. 195 — Procedura sanzionatoria

((La Banca d'Italia e la Consob applicano le sanzioni amministrative previste nel presente decreto, secondo le rispettive competenze, con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti all'interessato, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero. Ai fini della decorrenza del termine di cui al primo periodo, l'accertamento si considera raggiunto quando ricorrono elementi sufficienti per la contestazione.)) 135 ((Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, per fatturato si intende il fatturato totale annuo della societa' o dell'ente, risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo competente, cosi' come definito dalle disposizioni attuative di cui all'articolo 196-sexies.)) 135 ((Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto e' retto dai principi del contraddittorio, della piena conoscenza e parita' delle attivita' istruttorie, secondo quanto stabilito dal comma 4, della sollecita verbalizzazione, nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.)) 135 ((La contestazione deve indicare la data in cui si e' concluso l'accertamento e il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio, determinato ai sensi del comma 5. L'interessato puo':))

  • a)((formulare istanza di accesso agli atti ai sensi del capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241;))
  • b)((entro trenta giorni dalla contestazione, presentare deduzioni e chiedere un'audizione personale nella fase istruttoria del procedimento, cui puo' partecipare anche con l'assistenza di un avvocato, indicare elementi di prova, tra cui documenti, perizie, consulenze, dichiarazioni testimoniali, che la Banca d'Italia e la Consob sono tenute a valutare;))
  • c)((presentare deduzioni scritte all'organo decidente o, in alternativa, nei casi di particolare complessita' e rilevanza, richiedere l'audizione personale nella fase decisoria, a cui puo' partecipare anche con l'assistenza di un avvocato.)) 135 ((La Banca d'Italia e la Consob stabiliscono con regolamento le modalita' e il contenuto della contestazione, le regole applicabili al procedimento sanzionatorio, il termine perentorio di conclusione del procedimento, i casi tassativi di interruzione e sospensione dello stesso nonche' le modalita' per assicurare la distinzione fra funzioni istruttorie e decisorie, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo e dei principi previsti nell'articolo 195.1.)) 135 ((Ferme restando le altre modalita' previste dall'ordinamento, le comunicazioni e le notificazioni previste dal presente titolo, nonche' dal titolo I-bis, capo III, e dal titolo II-bis, sono effettuate in via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), risultante da pubblici elenchi o comunicato dai soggetti interessati nelle forme e secondo le modalita' stabilite dall'Autorita' con il regolamento di cui al comma 5.)) 135 ((Il ricorso avverso il provvedimento che applica la sanzione e' notificato all'Autorita' che lo ha emesso ed e' devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza funzionale del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (TAR Lombardia) sede di Milano, secondo il rito di cui all'articolo 119 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento che applica la sanzione.)) ((Per quanto concerne le sanzioni di competenza della Consob e della Banca d'Italia, relative alle violazioni di disposizioni diverse da quelle previste dal presente decreto e per la cui applicazione e' richiamato il presente articolo, avverso il provvedimento che applica la sanzione e' ammesso ricorso alla corte d'appello del luogo in cui ha sede la societa' o l'ente cui appartiene l'autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione e' stata commessa. Il ricorso e' notificato, a pena di decadenza, all'Autorita' che ha emesso il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, ed e' depositato in cancelleria, unitamente ai documenti offerti in comunicazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, puo' disporre la sospensione con ordinanza non impugnabile. Il Presidente della corte d'appello designa il giudice relatore e fissa con decreto l'udienza pubblica per la discussione dell'opposizione. Il decreto e' notificato alle parti a cura della cancelleria almeno sessanta giorni prima dell'udienza. L'Autorita' deposita memorie e documenti nel termine di dieci giorni prima dell'udienza. Se alla prima udienza l'opponente non si presenta senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile per Cassazione, dichiara il ricorso improcedibile, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento. All'udienza la corte d'appello dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari, nonche' l'audizione personale delle parti che ne abbiano fatto richiesta. Successivamente le parti procedono alla discussione orale della causa. La sentenza e' depositata in cancelleria entro sessanta giorni. Quando almeno una delle parti manifesta l'interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo e' pubblicato mediante deposito in cancelleria non oltre sette giorni dall'udienza di discussione. Con la sentenza la corte d'appello puo' rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte il provvedimento o riducendo l'ammontare o la durata della sanzione. Copia della sentenza e' trasmessa, a cura della cancelleria della corte d'appello, all'Autorita' che ha emesso il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione prevista dall'articolo 195-bis.)) 135
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 25 giugno 2026, n. 128

135

Il D.Lgs. 25 giugno 2026, n. 128, ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "La disciplina dettata dagli articoli 194.1, 195, a eccezione dei commi 7 e 8, 195.2, 196-ter e 196-quater del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come introdotti o modificati dal presente decreto, si applica a partire dal nono mese successivo dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il medesimo termine, la Banca d'Italia e la Consob, nell'esercizio delle rispettive competenze e secondo le forme di coordinamento applicabili, adottano i regolamenti previsti dai medesimi articoli". Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 4) che "Le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, introdotte ovvero modificate dal presente decreto, incluse quelle indicate al comma 2, si applicano, anche se riferite a violazioni commesse prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai procedimenti sanzionatori avviati successivamente alla relativa data di applicazione".

Testo vigente dal 7 agosto 2026

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 195, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 3281/2026

    13 febbraio 2026

    In tema di sanzioni amministrative irrogate dalla Consob ex art. 195 del d.lgs. n. 58 del 1998, non viola il diritto di accesso dell'interessato il rifiuto all'ostensione di documenti secondari - acquisiti nel corso dell'ispezione e non utilizzati dall'amministrazione per fondare gli addebiti - in quanto neppure astrattamente la loro messa a disposizione risulta funzionale a garantire il diritto di difesa del ricorrente, la cui istanza di accesso deve essere circoscritta e mirata, fornendo indizi precisi e concordanti circa l'oggetto degli atti e la loro pertinenza rispetto al procedimento civile nel quale devono essere utilizzati.

    Art. 195 · Art. 22 l. 241/1990 · Art. 4 Testo unico intermediazione finanziaria

    Rassegna di febbraio 2026, p. 54 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 11570/2025

    2 maggio 2025

    Le autorità indipendenti, nello svolgimento delle funzioni di garanzia loro attribuite, perseguono la tutela di interessi collettivi dello Stato-Comunità (quali la libertà del mercato, la tutela del risparmio, il corretto funzionamento della borsa e del sistema creditizio, etc.) e, in taluni casi, di diritti soggettivi individuali (come la tutela della riservatezza) e, nei rispettivi ambiti, esercitano funzioni sanzionatorie, ponendosi quali organi giustiziali, non equiparabili ad organi di giustizia in senso proprio che pronunciano statuizioni giudiziali. Il procedimento sanzionatorio di cui alla l. n. 262 del 2005 non partecipa, quindi, della natura giurisdizionale del processo tipicamente inteso, che è solo quello che si svolge davanti ad un giudice, e le sanzioni applicate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 195 T.U.F. non hanno natura penale, con la conseguenza che non è violato l'art. 6, par. 1, della CEDU, ben potendo l'incolpato esercitare tutti i suoi diritti di difesa nella successiva eventuale fase di opposizione, ove si realizza un pieno sindacato giurisdizionale, fino al vaglio di legittimità.(Nella specie, la S.C. ha affermato che le sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 144 TUB per carenza nell'organizzazione e nei controlli interni non sono equiparabili, quanto a tipologia, severità, incidenza patrimoniale e personale, a quelle irrogate dalla Consob ai sensi dell'articolo 187-ter TUF per manipolazione del mercato, sicché non hanno la natura sostanzialmente penale che appartiene a quest'ultimo e non pongono, quindi, un problema di compatibilità con le garanzie riservate ai processi penali dell'art. 6 CEDU).

    Art. 195 · Art. 24 Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari · Art. 144 Testo unico in materia bancaria e creditizia · Art. 187-ter Testo unico intermediazione finanziaria

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 121 ↗

Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗ e febbraio 2026 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 158/2017

    Altra decisione
    7 luglio 2017

    È ordinata la restituzione degli atti alle Corti d'appello di Genova e di Firenze perché valutino, specie ai fini della rilevanza, le conseguenze dello ius superveniens nei giudizi da cui provengono le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 7, del d.lgs. n. 58 del 1998, censurato - in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. e in relazione all'art. 6 CEDU - in quanto prevede che, sull'opposizione alle sanzioni amministrative in materia di intermediazione finanziaria, irrogate dal Governatore della Banca d'Italia e dalla CONSOB ai sensi dell'art. 190 del TUF, la Corte d'appello decida in camera di consiglio, anziché in udienza pubblica. Il sopravvenuto d.lgs. n. 72 del 2015 ha modificato la norma censurata, prevedendo in particolare che la discussione dell'opposizione ai provvedimenti sanzionatori avvenga in udienza pubblica (art. 5, comma 15) e stabilendo, con apposita norma transitoria, che "nei giudizi pendenti" alla data di entrata in vigore del medesimo d.lgs. le udienze "sono pubbliche" (art. 6, comma 8).

    Art. 195 Testo unico intermediazione finanziaria · Art. 8 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994 · Art. 21 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994 · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 7 agosto 2026

Confronto con la versione in vigore dal 26 agosto 2017 al 7 agosto 2026. 72 parole tolte, 427 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Leaggiunto: La Banca d'Italia e la Consob applicano le sanzioni amministrative previste nel presente tolto: titolo sono applicate dalla Banca d'Italia o dalla Consob aggiunto: decreto, secondo le rispettive competenze, con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti tolto: agli interessati aggiunto: all'interessato, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero. tolto: I soggetti interessati possono, entro trenta giorni dalla contestazione, presentare deduzioni e chiedere un'audizione personale in sede di istruttoria, cui possono partecipare anche con l'assistenza di un avvocato. 1-bis. aggiunto: Ai fini della decorrenza del termine di cui al primo periodo, l'accertamento si considera raggiunto quando ricorrono elementi sufficienti per la contestazione. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente tolto: titolo aggiunto: decreto, per fatturato si intende il fatturato totale annuo della societa' o dell'ente, risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo competente, cosi' come definito dalle disposizioni attuative di cui all'articolo 196-tolto: bisaggiunto: sexies. Il procedimento tolto: sanzionatorio aggiunto: per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto e' retto dai principi del contraddittorio, della tolto: conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione aggiunto: piena conoscenza e parita' delle attivita' istruttorie, secondo quanto stabilito dal comma 4, della sollecita verbalizzazione, nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. tolto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72. Avverso aggiunto: La contestazione deve indicare la data in cui si e' concluso l'accertamento e il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio, determinato ai sensi del comma 5. L'interessato puo':

aggiunto: a) formulare istanza di accesso agli atti ai sensi del capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241;

aggiunto: b) entro trenta giorni dalla contestazione, presentare deduzioni e chiedere un'audizione personale nella fase istruttoria del procedimento, cui puo' partecipare anche con l'assistenza di un avvocato, indicare elementi di prova, tra cui documenti, perizie, consulenze, dichiarazioni testimoniali, che la Banca d'Italia e la Consob sono tenute a valutare;

aggiunto: c) presentare deduzioni scritte all'organo decidente o, in alternativa, nei casi di particolare complessita' e rilevanza, richiedere l'audizione personale nella fase decisoria, a cui puo' partecipare anche con l'assistenza di un avvocato. La Banca d'Italia e la Consob stabiliscono con regolamento le modalita' e il contenuto della contestazione, le regole applicabili al procedimento sanzionatorio, il termine perentorio di conclusione del procedimento, i casi tassativi di interruzione e sospensione dello stesso nonche' le modalita' per assicurare la distinzione fra funzioni istruttorie e decisorie, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo e dei principi previsti nell'articolo 195.1. Ferme restando le altre modalita' previste dall'ordinamento, le comunicazioni e le notificazioni previste dal presente titolo, nonche' dal titolo I-bis, capo III, e dal titolo II-bis, sono effettuate in via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), risultante da pubblici elenchi o comunicato dai soggetti interessati nelle forme e secondo le modalita' stabilite dall'Autorita' con il regolamento di cui al comma 5. Il ricorso avverso il provvedimento che applica la sanzione e' notificato all'Autorita' che lo ha emesso ed e' devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza funzionale del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (TAR Lombardia) sede di Milano, secondo il rito di cui all'articolo 119 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento che applica la sanzione. Per quanto concerne le sanzioni di competenza della Consob e della Banca d'Italia, relative alle violazioni di disposizioni diverse da quelle previste dal presente decreto e per la cui applicazione e' richiamato il presente articolo, avverso il provvedimento che applica la sanzione e' ammesso ricorso alla corte d'appello del … all'Autorita' che ha emesso il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione prevista dall'articolo 195-bistolto: . COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 25 giugno 2026, n. 128

    Il D.Lgs. 25 giugno 2026, n. 128, ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "La disciplina dettata dagli articoli 194.1, 195, a eccezione dei commi 7 e 8, 195.2, 196-ter e 196-quater del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come introdotti o modificati dal presente decreto, si applica a partire dal nono mese successivo dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il medesimo termine, la Banca d'Italia e la Consob, nell'esercizio delle rispettive competenze e secondo le forme di coordinamento applicabili, adottano i regolamenti previsti dai medesimi articoli". Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 4) che "Le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, introdotte ovvero modificate dal presente decreto, incluse quelle indicate al comma 2, si applicano, anche se riferite a violazioni commesse prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai procedimenti sanzionatori avviati successivamente alla relativa data di applicazione".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art195 · fonte del testo

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