Art. 193 — Sanzioni amministrative in tema di informazione societaria e doveri dei componenti dell'organo di controllo, dei revisori legali e delle società di revisione legale

((Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti di societa', enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 114, commi 5, e 9, 114-bis, 115, 154-bis, 154-ter e 154-quater, per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni attuative, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro dieci milioni ovvero fino al 5 per cento del fatturato quando tale importo e' superiore a euro dieci milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 2.)) 135 1.1. ((Se le comunicazioni indicate nel comma 1 sono dovute da una persona fisica, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro due milioni.)) 135 1.2. Per le violazioni indicate nel comma 1, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonche' del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare dette violazioni da parte della persona giuridica si applicano, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a), le sanzioni amministrative previste dal comma 1.1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72. 61 84 COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72. 61 84 Le stesse sanzioni indicate ai commi 1, 1.1 e 1.2 si applicano, in caso di inosservanza delle disposizioni di attuazione emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 5, lettere b) e c), nei confronti dei soggetti autorizzati dalla Consob all'esercizio del servizio di diffusione e di stoccaggio delle informazioni regolamentate. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129. (73) Al soggetto di cui all'articolo 123-ter, comma 8-bis, che omette di verificare l'avvenuta predisposizione della seconda sezione della relazione si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila. ((Salvo che il fatto costituisca reato, nei casi di omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste, rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-bis, 4 e 4-bis, e 122, commi 1, 2 e 5, nonche' di violazione dei divieti previsti dagli articoli 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, nei confronti di societa', enti o associazioni, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro dieci milioni ovvero fino al 5 per cento del fatturato quando tale importo e' superiore a euro dieci milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 2.)) 135 2.1. ((Salvo che il fatto costituisca reato, ove le comunicazioni indicate nel comma 2 sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni.)) 135 2.2. Per le violazioni indicate nel comma 2, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonche' del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare dette violazioni da parte della persona giuridica si applicano, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a), le sanzioni amministrative previste dal comma 2.1. 2.3. Nei casi di ritardo delle comunicazioni previste dall'articolo 120, commi 2, 2-bis e 4, non superiore a due mesi, l'importo minimo edittale delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei commi 2 e 2.1 e' pari a euro cinquemila. 2.4. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa e' superiore ai limiti massimi edittali indicati nei commi 1, 1.1, 2 e 2.1, del presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria e' elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2016, N. 25. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro un milione e cinquecentomila applica: 61 84

  • a)ai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione che commettono irregolarita' nell'adempimento dei doveri previsti dall'articolo 149, comma 1, ovvero omettono le comunicazioni previste dall'articolo 149, comma 2;
  • b)LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39. Salvo che il fatto costituisca reato, i componenti degli organi di controllo, i quali omettano di eseguire nei termini prescritti le comunicazioni di cui all'articolo 148-bis, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa in misura pari al doppio della retribuzione annuale prevista per l'incarico relativamente al quale e' stata omessa la comunicazione. Con il provvedimento sanzionatorio e' dichiarata altresi' la decadenza dall'incarico. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129. (73) Nel caso di violazione degli ordini previsti dal presente articolo si applica l'articolo 192-bis, comma 1-quater.
Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72

61

Il D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che le presenti modifiche "si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 196-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia continuano ad applicarsi le norme della parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo".

Successivamente la Corte Costituzionale

84

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 20 febbraio - 21 marzo 2019, n. 63 (in G.U. 1ª s.s. 27/03/2019, n. 13), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72 (che ha modificato i commi 1, 1-bis, 1-ter, 2, 2-bis, 3, alinea e 3-ter del presente articolo) "nella parte in cui esclude l'applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3 dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l'illecito disciplinato dall'art. 187-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58" e "in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 [...] nella parte in cui esclude l'applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3 dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l'illecito di cui all'art. 187-ter del d.lgs. n. 58 del 1998".

D.Lgs. 25 giugno 2026, n. 128

135

Il D.Lgs. 25 giugno 2026, n. 128, ha disposto (con l'art. 10, comma 4) che "Le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, introdotte ovvero modificate dal presente decreto, incluse quelle indicate al comma 2, si applicano, anche se riferite a violazioni commesse prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai procedimenti sanzionatori avviati successivamente alla relativa data di applicazione".

Testo vigente dal 7 agosto 2026

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 193, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 6630/2026

    19 marzo 2026

    In tema di sanzioni amministrative Consob, con riguardo all'ipotesi di operazioni con parti correlate, le disposizioni attuative e specificative adottate dalle singole società costituiscono fonti che legittimamente individuano le procedure e i comportamenti doverosi, sulla cui osservanza sono tenuti a vigilare i sindaci, mentre rientra nella discrezionalità del legislatore, stabilire le modalità dei controlli, i comportamenti doverosi e l'individuazione dei soggetti su cui grava la responsabilità per le violazioni, cosicché, in presenza di queste ultime e del loro disvalore, la responsabilità dei Sindaci per omesso controllo non è esclusa dalla circostanza che, all'epoca dei fatti, non fosse sanzionabile la condotta dei titolari di funzioni gestorie.

    Art. 193 · Art. 2391-bis c.c. · Art. 149 Testo unico intermediazione finanziaria · Art. 3 Modifiche al sistema penale

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 136 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

20 versioni dal 1998

1998oggi
  1. 7 agosto 2026 — oggiin vigoreper 2 mesi
  2. 29 aprile 2026 — 7 agosto 2026per 3 mesi
  3. 27 marzo 2024 — 29 aprile 2026per 2 anni
  4. 10 giugno 2019 — 27 marzo 2024per 5 anni
  5. 29 settembre 2018 — 10 giugno 2019per 8 mesi
  6. 3 gennaio 2018 — 29 settembre 2018per 9 mesi
  7. 6 dicembre 2017 — 3 gennaio 2018per 28 giorni
  8. 26 agosto 2017 — 6 dicembre 2017per 3 mesi
  9. 18 marzo 2016 — 26 agosto 2017per un anno
  10. 27 giugno 2015 — 18 marzo 2016per 9 mesi
  11. 5 giugno 2015 — 27 giugno 2015per 22 giorni
  12. 12 novembre 2010 — 5 giugno 2015per 5 anni
  13. 7 aprile 2010 — 12 novembre 2010per 7 mesi
  14. 12 aprile 2009 — 7 aprile 2010per 12 mesi
  15. 24 novembre 2007 — 12 aprile 2009per un anno
  16. 24 aprile 2007 — 24 novembre 2007per 7 mesi
  17. 25 gennaio 2007 — 24 aprile 2007per 3 mesi
  18. 12 gennaio 2006 — 25 gennaio 2007per un anno
  19. 12 maggio 2005 — 12 gennaio 2006per 8 mesi
  20. 26 marzo 1998 — 12 maggio 2005testo originarioper 7 anni

Che cosa è cambiato dal 7 agosto 2026

Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 2026 al 7 agosto 2026. 323 parole tolte, 10 parole aggiunte in 13 capoversi.

tolto: (Sanzioni amministrative in tema di informazione societaria e doveri dei componenti dell'organo di controllo, dei revisori legali e delle societa' di revisione legale)Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti di societa', enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 114, commi 5, tolto: 7 e 9, 114-bis, 115, 154-bis, 154-ter e 154-quater, per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni attuative, si applica una tolto: delle seguenti sanzioni amministrative:

tolto: a) una dichiarazione pubblica indicante la persona giuridica responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensivita' o pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata;

tolto: b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensivita' o pericolosita';

tolto: c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro dieci milionitolto: , ovvero fino al tolto: cinque aggiunto: 5 per cento del fatturato quando tale importo e' superiore a euro dieci milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma tolto: 1-bis aggiunto: 2. 1.1. Se le comunicazioni indicate nel comma 1 sono dovute da una persona fisica, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione si tolto: applicano nei confronti di quest'ultima, una delle seguenti sanzioni amministrative:

tolto: a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensivita' o pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata;

tolto: b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensivita' o pericolosita';

tolto: c) una aggiunto: applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro due milioni. 1.2. Per le … e 5, nonche' di violazione dei divieti previsti dagli articoli 120, comma 5, 121, tolto: comma 1 aggiunto: commi 1 e 3, e 122, comma 4, nei confronti di societa', enti o associazioni, si applica una tolto: delle seguenti sanzioni amministrative:

tolto: a) una dichiarazione pubblica indicante il soggetto responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensivita' o pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata;

Mostra gli altri 5 capoversi cambiati

tolto: b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensivita' o pericolosita';

tolto: c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro dieci milionitolto: , ovvero fino al tolto: cinque aggiunto: 5 per cento del fatturato quando tale importo e' superiore a euro dieci milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma tolto: 1-bis aggiunto: 2. 2.1. Salvo che il fatto costituisca reato, ove le comunicazioni indicate nel comma 2 sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione si applica tolto: una delle seguenti sanzioni amministrative:

tolto: a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensivita' o pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata;

tolto: b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensivita' o pericolosita';

tolto: c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni. 2.2. Per …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 25 giugno 2026, n. 128

    Il D.Lgs. 25 giugno 2026, n. 128, ha disposto (con l'art. 10, comma 4) che "Le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, introdotte ovvero modificate dal presente decreto, incluse quelle indicate al comma 2, si applicano, anche se riferite a violazioni commesse prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai procedimenti sanzionatori avviati successivamente alla relativa data di applicazione".

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art193 · fonte del testo

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