Art. 102 t.u.i.r. — Ammortamento dei beni materiali

Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene. La deduzione e' ammessa in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ridotti alla meta' per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244. 133 In caso di eliminazione di beni non ancora completamente ammortizzati dal complesso produttivo, il costo residuo e' ammesso in deduzione. Per i beni il cui costo unitario non e' superiore a 516,46 euro e' consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute. 128 133 6 Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili; per le imprese di nuova costituzione il limite percentuale si calcola, per il primo esercizio, sul costo complessivo quale risulta alla fine dell'esercizio. L'eccedenza e' deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Per specifici settori produttivi possono essere stabiliti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, diversi criteri e modalita' di deduzione. Resta ferma la deducibilita' nell'esercizio di competenza dei compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni, del cui costo non si tiene conto nella determinazione del limite percentuale sopra indicato. (123) 150 7. Per i beni concessi in locazione finanziaria l'impresa concedente che imputa a conto economico i relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario. Per l'impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, a prescindere dalla durata contrattuale prevista, la deduzione e' ammessa per un periodo non inferiore ((alla meta')) del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attivita' esercitata dall'impresa stessa; ((in caso di beni immobili, la deduzione e' ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni)). Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilita' dei canoni di locazione finanziaria e' ammessa per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2. La quota di interessi impliciti desunta dal contratto e' soggetta alle regole dell'articolo 96. 150 161 8. Per le aziende date in affitto o in usufrutto le quote di ammortamento sono deducibili nella determinazione del reddito dell'affittuario o dell'usufruttuario. Le quote di ammortamento sono commisurate al costo originario dei beni quale risulta dalla contabilita' del concedente e sono deducibili fino a concorrenza del costo non ancora ammortizzato ovvero, se il concedente non ha tenuto regolarmente il registro dei beni ammortizzabili o altro libro o registro secondo le modalita' di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695, considerando gia' dedotte, per il 50 per cento del loro ammontare, le quote relative al periodo di ammortamento gia' decorso. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di deroga convenzionale alle norme dell'articolo 2561 del codice civile, concernenti l'obbligo di conservazione dell'efficienza dei beni ammortizzabili. 9. Le quote d'ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella misura dell' 80 per cento. La percentuale di cui al precedente periodo e' elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte di imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo. 128 115

Gli interventi su questo articolo(7)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

115

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute nell'art. 84.

122

Il D.L. 30 settembre 2005, n. 203 convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 ha disposto (con l'art. 5-ter, comma 2) che "La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione relativamente ai contratti di locazione finanziaria stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248

126

Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 ha disposto (con l'art. 36, comma 6) che "Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, acquistati nel corso di precedenti periodi di imposta". Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 6-ter) che "La disposizione del comma 6-bis si applica con riferimento ai canoni relativi a contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

L. 27 dicembre 2006, n. 296

128

con decorrenza dal 1 gennaio 2008

La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma 403) che "Le disposizioni introdotte dai commi 401 e 402 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006; per il medesimo periodo d'imposta, nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata tenendo conto delle disposizioni dei predetti commi 401 e 402". Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 come modificato dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 37, comma 37-bis) che "Gli apparecchi misuratori di cui all'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, immessi sul mercato a decorrere dal 1° gennaio 2008 devono essere idonei alla trasmissione telematica prevista dai commi 33 e seguenti. Per detti apparecchi e' consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 102, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni".

L. 24 dicembre 2007, n. 244

133

con decorrenza dal 1 gennaio 2009

La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1 comma 34) che "La disposizione di cui al comma 33, lettera n), numero 1), si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e la disposizione di cui al numero 2) della stessa lettera n), concernente la durata minima dei contratti di locazione finanziaria, si applica a decorrere dai contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2008". Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 come modificato dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 37, comma 37-bis) che "Gli apparecchi misuratori di cui all'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, immessi sul mercato a decorrere dal 1° gennaio 2009 devono essere idonei alla trasmissione telematica prevista dai commi 33 e seguenti. Per detti apparecchi e' consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 102, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni".

D.L. 2 marzo 2102, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44

150

Il D.L. 2 marzo 2102, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, ha disposto (con l'art. 3, comma 16-quater) che "La disposizione del periodo precedente trova applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". Ha inoltre disposto (con l'art. 4-bis, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

L. 27 dicembre 2013, n. 147

161

La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 163) che "Le disposizioni di cui al comma 162 si applicano ai contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge".

Testo vigente dal 1 gennaio 2014 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 102 t.u.i.r., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 17813/2025

    1 luglio 2025

    In tema di imposte sui redditi di impresa, al fine di determinare le quote di ammortamento di beni oggetto di rivalutazione ex art. 1 della l. n. 266 del 2005, i valori dei beni rivalutati iscritti in bilancio non devono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni in base al loro "valore corrente", determinato sulla scorta delle quotazioni rilevate nei mercati regolamentati, o al "valore interno", determinato sulla base della consistenza, capacità produttiva ed effettiva possibilità economica di utilizzazione del bene nell'impresa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto legittima la ripresa a tassazione operata dall'Ufficio sulla base del valore risultante dalla perizia di rivalutazione, respingendo la tesi del contribuente che aveva adottato come base di calcolo delle quote di ammortamento il costo originario del macchinario sommato alla rivalutazione risultante dalla perizia, così duplicando la deduzione di costi già portati in ammortamento negli anni precedenti).

    Art. 102 t.u.i.r. · Art. 110 t.u.i.r.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 340 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 16480/2025

    18 giugno 2025

    Ai sensi dell'art. 102, comma 4, T.U.I.R., la deducibilità del costo residuo del bene eliminato, non ancora completamente ammortizzato dal complesso produttivo, non è esclusa quando il bene, pur facendo parte di un più ampio cespite, sia dotato di autonomia funzionale e sia, perciò, autonomamente utilizzabile.

    Art. 102 t.u.i.r.

    Rassegna di giugno 2025, p. 173 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di giugno 2025 ↗ e luglio/agosto 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

14 versioni dal 1986

1986oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 1 gennaio 2014 — 1 gennaio 2027in vigoreper 13 anni
  3. 29 aprile 2012 — 1 gennaio 2014per un anno
  4. 1 gennaio 2008 — 29 aprile 2012per 4 anni
  5. 1 gennaio 2007 — 1 gennaio 2008per un anno
  6. 12 agosto 2006 — 1 gennaio 2007per 5 mesi
  7. 3 dicembre 2005 — 12 agosto 2006per 8 mesi
  8. 2 dicembre 2005 — 3 dicembre 2005per 1 giorno
  9. 22 marzo 2005 — 2 dicembre 2005per 9 mesi
  10. 1 gennaio 2004 — 22 marzo 2005per un anno
  11. 8 novembre 1997 — 1 gennaio 2004per 6 anni
  12. 1 marzo 1994 — 8 novembre 1997per 4 anni
  13. 2 marzo 1989 — 1 marzo 1994per 5 anni
  14. 31 dicembre 1986 — 2 marzo 1989testo originarioper 2 anni

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 2012 al 1 gennaio 2014. 32 parole tolte, 3 parole aggiunte.

… si calcola, per il primo esercizio, sul costo complessivo quale risulta alla fine dell'esercizio.tolto: ... L'eccedenza e' deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Per specifici settori … prescindere dalla durata contrattuale prevista, la deduzione e' ammessa per un periodo non inferiore tolto: ai due terzi aggiunto: alla meta' del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attivita' esercitata dall'impresa stessa; in caso di beni immobili, tolto: qualora l'applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione e' ammessa per un periodotolto: , rispettivamente, non inferiore a tolto: undici anni ovvero pari almeno a diciotto aggiunto: dodici anni. Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 27 dicembre 2013, n. 147

    La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 163) che "Le disposizioni di cui al comma 162 si applicano ai contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art102 · fonte del testo

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