Art. 16 — Procedimento di irrogazione delle sanzioni

La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall'ufficio o dall'ente competenti all'accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono. L'ufficio o l'ente notifica atto di contestazione con indicazione, a pena di nullita', dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entita' nonche' delle misure edittali previste dalla legge per le singole violazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal trasgressore, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. 1 30 Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali, ovvero delle misure fisse o proporzionali, previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro. L'importo della prima rata e' versato entro il termine indicato ((al primo periodo)). Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie. 1 4 13 30 Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati in solido possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'articolo 18. 1 4 L'impugnazione immediata non e' ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine previsto per la proposizione del ricorso, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresi' l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata. Quando sono state proposte deduzioni, l'ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullita' anche in ordine alle deduzioni medesime. Tuttavia, se il provvedimento non viene notificato entro centoventi giorni, cessa di diritto l'efficacia delle misure cautelari concesse ai sensi dell'articolo 22. 4 Le sanzioni irrogate ai sensi del comma 7, qualora rideterminate a seguito dell'accoglimento delle deduzioni prodotte ai sensi del comma 4, sono definibili entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, con il pagamento dell'importo stabilito dal comma 3. 14

Gli interventi su questo articolo(5)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203

1

con decorrenza dal 1 aprile 1998

Il D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1 aprile 1998, salvo quelle che introducono i nuovi illeciti previsti negli articoli 1, comma 1, lettera c), e 4, comma 1, lettera d), ovvero modificano il trattamento sanzionatorio in senso piu' sfavorevole al contribuente".

D.lgs. 30 marzo 2000, n. 99

4

con decorrenza dal 1 aprile 1998

Il D.lgs. 30 marzo 2000, n. 99 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° aprile 1998, salvo quelle che modificano il trattamento sanzionatorio in senso sfavorevole al contribuente".

L. 13 dicembre 2010, n. 220

13

con decorrenza dal 1 febbraio 2011

La L. 13 dicembre 2010, n. 220 ha disposto (con l'art. 1, comma 22) che "Le disposizioni di cui al comma 20, lettera a), si applicano alle violazioni commesse a decorrere dal 1° febbraio 2011; le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma si applicano con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° febbraio 2011".

D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111

14

Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 23, comma 29, lettera a)) che "La disposizione di cui al periodo precedente si applica agli atti di irrogazione delle sanzioni notificati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' a quelli notificati prima della predetta data per i quali risultano pendenti i termini per la proposizione del ricorso".

D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87

30

Il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del D.Lgs. medesimo si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.

Testo vigente dal 13 giugno 2025 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 16, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 3973/2026

    23 febbraio 2026

    Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni e quello di accertamento dei tributi sono autonomi e soggetti ad una disciplina del tutto differente e non sovrapponibile, tanto che il primo non postula la definitività del secondo, con la conseguenza che l'impugnazione dell'avviso di accertamento, non avendo carattere prodromico rispetto all'atto di contestazione delle sanzioni, non esime il contribuente dall'onere di impugnare quest'ultimo nel termine di decadenza previsto per legge e che la sospensione cautelare dell'esecuzione dell'avviso di accertamento, impugnato dinanzi al giudice tributario, non preclude l'iscrizione a ruolo delle sanzioni comminate da un atto di contestazione non tempestivamente impugnato.

    Art. 16 · Art. 18 Sanzioni tributarie

    Rassegna di febbraio 2026, p. 138 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 34668/2025

    29 dicembre 2025

    La sanzione prevista dall'art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997, per il caso di omessa regolarizzazione degli acquisti, non è collegata al tributo e deve, pertanto, essere irrogata con atto separato ex art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, in quanto - salvo che non si versi in regime di reverse charge - la stessa non presenta momenti di contatto con l'obbligazione tributaria; nel caso, tuttavia, in cui detta sanzione sia stata irritualmente applicata con l'avviso di accertamento o di rettifica, quest'ultimo non è automaticamente affetto da nullità, potendosi configurare siffatta conseguenza solo nel caso in cui la motivazione dell'atto impositivo sia carente, con specifico riferimento al carico sanzionatorio.

    Art. 16 · Art. 7 Statuto del contribuente

    Rassegna di dicembre 2025, p. 214 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di dicembre 2025 ↗ e febbraio 2026 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 13 giugno 2025

Confronto con la versione in vigore dal 29 giugno 2024 al 13 giugno 2025. 2 parole tolte, 2 parole aggiunte.

… i 50.000 euro. L'importo della prima rata e' versato entro il termine indicato al tolto: comma 1 aggiunto: primo periodo. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;472~art16 · fonte del testo

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