Art. 55 fallimento — Effetti del fallimento sui debiti pecuniari
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1942 al 27 aprile 1989. Leggi il testo vigente →
La dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura del fallimento, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto e' disposto dal terzo comma dell'articolo precedente. I debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di dichiarazione del fallimento. I crediti condizionali partecipano al concorso, a norma degli articoli 95 e 113. Sono compresi tra i crediti condizionali quelli che non possono farsi valere contro il fallito, se non previa escussione di un obbligato principale.
Testo in vigore dal 6 aprile 1942 al 27 aprile 1989
