Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, comma secondo, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 impugnato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non esclude che possano essere compensati con i debiti verso il fallito anche i crediti scaduti vantati nei suoi confronti che siano stati acquistati per atto fra vivi nell'anno anteriore al fallimento. Rientra, infatti, nella discrezionalità del legislatore - col solo limite della manifesta illogicità o arbitrarietà - la scelta degli strumenti normativi idonei ad evitare una artificiosa compensazione operata in danno della massa fallimentare attraverso l'acquisto, nel cosiddetto periodo sospetto, di crediti verso il fallito. Il suddetto limite non appare, nella specie, travalicato in quanto la distinzione operata, con riguardo ai crediti acquistati per atto tra vivi nel medesimo periodo di tempo, tra crediti non scaduti (espressamente esclusi dalla compensazione) e crediti scaduti, ancorché censurabile sul piano dell'opportunità e dell'efficacia pratica (rispetto al raggiungimento dell'obiettivo di preservare in modo completo la 'par condicio creditorum' dalle manovre fraudolente sempre possibili in tutti i casi di reciprocità di posizioni attive e passive derivanti dall'acquisto di crediti verso il fallito), non da' luogo ad una incongruenza dal punto di vista logico-giuridico, visto che la suddetta differenza di trattamento trova, da tale punto di vista, plausibile spiegazione nel fatto che solo con riguardo ai crediti scaduti prima del fallimento l'effetto estintivo proprio della compensazione deve intendersi realizzato anteriormente alla dichiarazione di fallimento. L.T.
Art. 3 cost. · Art. 56 fallimento