Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

Art. 154 c.c.i.i. — Crediti pecuniari

La dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura della procedura ovvero fino all'archiviazione disposta ai sensi dell'articolo 234, comma 7, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto e' disposto dall'articolo 153, comma 3. I crediti pecuniari si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. I crediti condizionali partecipano al concorso a norma degli articoli 204, 226 e 227. Sono compresi tra i crediti condizionali quelli che non possono essere fatti valere contro il debitore il cui patrimonio e' sottoposto alla liquidazione giudiziale, se non previa escussione di un obbligato principale.

Testo vigente dal 14 febbraio 2019

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art154 · fonte del testo

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