Corte costituzionale

Sentenza n. 204/1989

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 20/04/1989 · relatore Aldo Corasaniti

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 54, 55 e 59

del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento,

del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della

liquidazione coatta amministrativa), e combinato disposto degli artt.

59 stesso regio decreto e 429, comma terzo, del codice di procedura

civile, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 25 gennaio 1988 dal Tribunale di

Frosinone nel procedimento civile vertente tra Belli Luciana e il

Fallimento "Lesa Sport", iscritta al n. 188 del registro ordinanze

1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21,

prima Serie speciale dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa l'8 febbraio 1988 dal Tribunale di Savona

nel procedimento civile vertente tra Viano Adriano e il Fallimento

Valente Adriano, iscritta al n. 22 del registro ordinanze 1988 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima

Serie speciale dell'anno 1988;

3) ordinanza emessa il 5 maggio 1988 dal Tribunale di Savona

nella procedura fallimentare nei confronti del Fallimento S.n.c.

Edilferro di Bergamini Wolmer e Ragazzi Walter, iscritta al n. 550

del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 43, prima Serie speciale dell'anno 1988;

Visto l'atto di costituzione di Belli Luciana, nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 gennaio 1989 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel giudizio di opposizione allo stato passivo promosso da

Belli Luciana nei confronti del fallimento della "LESA SPORT", ed

avente ad oggetto l'ammissione al passivo dei crediti di lavoro

dell'attrice, il Tribunale di Frosinone, con ordinanza emessa il 25

gennaio 1988 (R.O. n. 188/88), ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 36, comma primo, della

Costituzione:

a) dell'art. 59 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge

fallimentare), nella parte in cui esclude la rivalutazione dei

crediti di lavoro per il periodo successivo alla dichiarazione di

fallimento;

b) degli artt. 54, comma terzo, e 55, comma primo, dello stesso

r.d. n. 267 del 1942, nella parte in cui non estendono la prelazione

agli interessi sui crediti privilegiati di lavoro nella procedura

fallimentare.

In relazione alla questione sub a), il giudice a quo richiama la

sentenza n. 300/1986 della Corte costituzionale, che analoga

questione ha ritenuto fondata nell'ambito del concordato preventivo,

ed osserva che anche nell'ambito del fallimento l'esclusione della

rivalutazione dei crediti di lavoro importa violazione dei suindicati

precetti costituzionali, e precisamente: 1) dell'art. 36, comma

primo, perché la mancata applicazione della regula iuris dettata

dall'art. 429, comma terzo, c.p.c. può privare in tutto o in parte

il lavoratore del diritto a lui garantito e cioè di una retribuzione

proporzionata alla qualità e quantità del lavoro e sufficiente in

ogni modo ad assicurare a sé e alla famiglia una esistenza libera e

dignitosa, minimum retributivo che la rivalutazione ha appunto la

funzione di salvaguardare parametrandolo alle variazioni del costo

della vita; 2) dell'art. 3, perché l'art. 59 impone al lavoratore il

cui datore incorre nella pronuncia di fallimento, e quindi senza

alcuna diretta responsabilità per fatto proprio, una limitazione

della quale non soffrono i lavoratori dipendenti da altro datore di

lavoro.

Né, al fine di giustificare una diversa soluzione nell'ambito del

fallimento e del concordato preventivo è invocabile la particolare

disciplina diretta a ristabilire la par condicio creditorum, mediante

la revocatoria, come ha argomentato la sent. n. 300/1986 per negare

veste di precedente contrario alla sent. n. 139/1981 resa in

riferimento alla procedura fallimentare, poiché ciò che ha rilievo

nella specie non è il rispetto del suddetto principio, ma di quelli

della retribuzione sufficiente e della uguaglianza di trattamento.

In relazione alla questione sub b), osserva il giudice a quo che

l'art. 55 della Legge fallimentare fissa la regola secondo cui la

dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi, agli

effetti del concorso, salvo che per i crediti assistiti da ipoteca,

pegno e privilegio. Tuttavia l'art. 54, disciplinando la misura entro

cui la prelazione che assiste il credito si estende anche agli

interessi, richiama gli artt. 2788 e 2855 c.c. Sicché, per quanto

riguarda i crediti privilegiati - non essendovi altresì richiamo

anche all'art. 2749 c.c., con estensione del privilegio agli

interessi legali sino alla data della vendita - gli interessi

maturati dopo la dichiarazione di fallimento possono essere fatti

valere, secondo l'interpretazione corrente, solo in via

chirografaria.

Ora, prosegue l'ordinanza, la suindicata normativa, operante anche

nel concordato preventivo in forza del richiamo contenuto nell'art.

169 della Legge fallimentare, è stata dichiarata incostituzionale,

nell'ambito di detta procedura concorsuale, con la sent. n. 300/1986,

nella parte in cui non estende la prelazione agli interessi dovuti

sui crediti privilegiati di lavoro, e ad uguale soluzione dovrebbe

pervenirsi, in tema di crediti di lavoro subordinato, in riferimento

alla procedura fallimentare.

Anche in tale ipotesi, infatti, appaiono lesi gli artt. 3 e 36

della Costituzione, posti dalla sentenza n. 300/1986 a fondamento

della decisione. Il primo, poiché i privilegi sono causa di

prelazione alla pari del pegno e dell'ipoteca, sicché non si

giustifica il trattamento preferenziale a favore degli interessi sui

crediti garantiti da pegno e da ipoteca rispetto a quelli sui crediti

assistiti da privilegio. Il secondo per la mancata garanzia della

retribuzione proporzionata e sufficiente.

2. - Si è costituita innanzi a questa Corte Belli Luciana,

sollecitando l'accoglimento della questione.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione

concernente la legittimità costituzionale dell'art. 59 della legge

fallimentare, nella parte in cui esclude la rivalutazione dei crediti

di lavoro per il periodo successivo alla dichiarazione di fallimento,

sia dichiarata manifestamente infondata.

E ciò alla stregua della sentenza n. 139/1981 della Corte, che ha

già dichiarato infondata identica questione, traendo argomento dalla

funzione di remora all'inadempimento propria dell'art. 429 c.p.c. e

della successiva sentenza n. 300/1986, che si è data carico di

sottolineare come il problema della rivalutazione dei crediti di

lavoro per il periodo successivo all'apertura del fallimento del

datore di lavoro sia caratterizzato da un contesto diverso rispetto a

quello della rivalutazione degli stessi crediti per il periodo

successivo alla domanda di concordato preventivo. Sicché il

princìpio della rivalutabilità affermato dalla seconda sentenza

nell'ambito del concordato non è estensibile all'ambito del

fallimento.

Osserva ancora l'Avvocatura dello Stato che l'esigenza del

lavoratore di veder comunque soddisfatto il suo credito, anche nel

caso di insolvenza del datore di lavoro, è tutelata dal Fondo di

garanzia per il trattamento di fine rapporto, di cui all'art. 2 della

legge n. 297 del 1982, senza alcuna incidenza sulle modalità di

svolgimento della procedura concorsuale, della quale rispetta i

princìpi regolatori ed in particolare quello della par condicio.

3. - Il giudice delegato al fallimento di Valente Adriano, presso

il Tribunale di Savona, in sede di ammissione al passivo, ex art. 101

L.F., di credito di lavoro di Viano Adriano, con ordinanza emessa l'8

febbraio 1988 (R.O. n. 222/1988) ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, in riferimento agli stessi parametri,

delle norme già censurate dalla precedente ordinanza n. 188/1988.

Quanto all'art. 59 L.F. (considerato nel combinato disposto con

l'art. 429, terzo comma, c.p.c.), osserva il giudice a quo che tale

norma prevede che "i crediti non scaduti, aventi per oggetto una

prestazione di denaro determinata con riferimento ad altri valori,

concorrono secondo il loro valore alla data di dichiarazione del

fallimento": tra tali crediti, per opinione oramai unanime, rientrano

anche i crediti di lavoro, da qualificarsi come crediti di valore,

sulla base del loro automatico adeguamento agli indici ISTAT (artt.

429, terzo comma, c.p.c., e 150 d.a.c.p.c.); perciò, ai sensi

dell'art. 59 ora citato, ove si chieda l'ammissione allo stato

passivo di un fallimento di un credito di lavoro, questo non è

suscettibile di rivalutazione dal momento della dichiarazione di

fallimento.

Su analoga normativa prevista dagli artt. 169 e 59 L.F. in

combinato disposto, per la procedura di concordato preventivo, è

intervenuta la Corte costituzionale, con la sentenza n. 300/1986,

dichiarandone la illegittimità costituzionale per contrasto con gli

artt. 3 e 36 della Costituzione. Occorre quindi verificare - prosegue

l'ordinanza - se nella motivazione di detta sentenza è contenuta la

ragione giustificatrice per cui la identica disciplina giuridica

prevista nel caso di fallimento si salvi da una dichiarazione di

incostituzionalità.

Nella sentenza della Corte ora citata si legge che "poiché le

fattispecie in esame rientrano nel settore del concordato preventivo,

non assume veste di precedente la sentenza n. 139/1981, da questa

Corte resa in riferimento al combinato disposto degli artt. 429,

terzo comma, c.p.c. e 59 L.F., perché l'esigenza della par condicio

creditorum si realizza nella procedura fallimentare, in riferimento

alla quale la sentenza fu pronunciata, con la revocatoria "non

ordinaria" (o fallimentare che dir si voglia) che ha per oggetto atti

a titolo oneroso, pagamenti e garanzie elencati nell'art. 67 L.F.;

mezzo di tutela del quale non si ravvisa equipollente nella procedura

di concordato preventivo".

Ad avviso del giudice a quo, tale ragionamento non sembra influire

sulla ritenuta costituzionalità della mancata rivalutazione, in sede

fallimentare, dei crediti di lavoro. La revocatoria fallimentare

serve infatti a ristabilire una condizione paritaria tra crediti

vantati, quando questa condizione venga lesa da atti del debitore poi

fallito in frode agli altri creditori, come dimostra il sempre

richiesto requisito della conoscenza dello stato di insolvenza in

colui che riscuote, in epoca sospetta, il proprio credito. Ma il

princìpio cui risponde la esigenza di rivalutare il credito di

lavoro, in primo luogo prescinde dalla esigenza di reagire a

comportamenti fraudolenti del debitore e dei creditori previamente

soddisfatti, in secondo luogo è addirittura rivolto alla creazione

di una posizione di impar condicio sulla base del dettato normativo

dell'art. 36 della Costituzione. In sostanza, nulla ha a che vedere

la pari posizione dei creditori in rapporto alla massa attiva

fallimentare con la rivalutazione del credito di lavoro, perché anzi

con essa si pone volutamente in contrasto, e tuttavia è

estrinsecazione del dettato dell'art. 36 della Costituzione dove il

diritto alla retribuzione viene individuato come diritto alla

soddisfazione di beni primari.

Rileva ancora l'ordinanza che la sentenza n. 139/1981, richiamata

dalla sentenza n. 300/1986, aveva individuato la ragione

dell'esclusione della rivalutazione monetaria del credito di lavoro,

in linea con l'ordinanza di rimessione delle Sezioni Unite (13

ottobre 1980 n. 492), nella ratio dell'art. 429 c.p.c.

La ratio di detta norma, in relazione alla quale si invocava la

rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro, veniva infatti

ravvisata nella funzione di "remora che essa ingenera rispetto... al

fatto stesso del non puntuale adempimento alla scadenza delle

prestazioni destinate ad assolvere esigenze primarie del lavoratore",

funzione non operante nell'ambito delle procedure concorsuali, in

ragione della loro natura esecutiva.

Ad avviso del giudice a quo, è tuttavia contestabile che l'art.

429 c.p.c. persegua solo la sanzione del ritardo nell'adempimento, da

parte del datore/debitore. Con tale norma, invero, il legislatore ha

voluto fornire di particolarmente incisiva e differenziata tutela il

diritto del lavoratore alla controprestazione per la propria

attività, stante la funzione non solo patrimoniale e quasi

alimentare da esso svolta, già chiaramente individuata dall'art. 36

della Costituzione in riferimento a beni della persona. Come rilevato

da Cass. 3 marzo 1980 n. 1408 "il credito del lavoratore a titolo di

retribuzione (comprendente anche la indennità di fine rapporto), ha

finito con l'assumere, nella coscienza sociale e nella considerazione

ponderata degli interessi generali, il carattere di un credito di

valore, inteso come complesso di utilità concretizzabili sul piano

economico (e non sul piano monetario) idonee a garantire la fruizione

dei beni necessari alla vita".

Appare quindi non manifestamente infondato, secondo l'ordinanza, il

dubbio sulla costituzionalità della normativa risultante dal

combinato disposto degli artt. 59 L.F. e 429, terzo comma, c.p.c.: a)

per contrasto con l'art. 36 della Costituzione; b) per contrasto con

l'art. 3 della Costituzione per il diverso trattamento dei crediti di

lavoro vantati verso una procedura fallimentare, non più solo

rispetto ai crediti di lavoro non sottoposti a procedure concorsuali,

ma, stante la dichiarazione contenuta nella sentenza n. 300/1986,

anche verso datori di lavoro sottoposti alla procedura di concordato

preventivo.

Per quanto concerne la disciplina degli interessi, risultante

dagli artt. 54 e 55 L.F., rileva il giudice a quo che l'art. 55 L.F.

sancisce la sospensione della decorrenza degli interessi, dal momento

della sentenza di fallimento, a meno che non si tratti di crediti

garantiti da pegno, privilegio od ipoteca e salvo il disposto

dell'art. 54 L.F.. L'ultimo comma dell'art. 54 cit., richiamando gli

artt. 2788 e 2855 c.c., stabilisce che gli interessi su capitali

garantiti da pegno od ipoteca si collocano anche essi in privilegio

(per il periodo ed alle condizioni dai detti artt. individuati). Non

viene fatta menzione dei crediti garantiti da privilegio, come, nel

caso di specie, i crediti di lavoro, tanto che essi vengono

riconosciuti produttivi di interessi, collocabili però solo in via

chirografaria.

Anche tale situazione - prosegue l'ordinanza - è idonea a

sollevare dubbi di costituzionalità rispetto al dettato dell'art. 3

della Costituzione, ove si consideri il diverso trattamento riservato

ai crediti garantiti da pegno ed ipoteca, e, in conseguenza alla

sentenza n. 300/1986, anche ai crediti di lavoro nella procedura di

concordato preventivo cui è sottoposto il datore di lavoro, nonché

rispetto all'art. 36 della Costituzione, stante la già individuata

funzione dei crediti di lavoro.

4. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, eccependo

l'inammissibilità delle questioni, per carenza di legittimazione del

giudice a quo.

Osserva l'interveniente che, ai sensi dell'art. 101 L.F., il

giudice delegato può disporre l'ammissione al passivo del credito

insinuato tardivamente quando lo riconosca fondato ed il curatore non

si opponga; diversamente, deve istruire la causa per la decisione da

parte del Tribunale. Nel caso di specie, con la stessa proposizione

della questione di costituzionalità, il giudice delegato rende

manifesto che la domanda del creditore risulta (almeno in parte)

infondata, alla stregua delle norme vigenti; e rende, per ciò

stesso, manifesta la insussistenza di una delle condizioni - sopra

richiamate - al cui concorso l'art. 101 cit. subordina l'esercizio di

poteri decisori da parte del giudice delegato (al quale, quando

agisca nella veste di giudice istruttore, Corte cost. n. 141/1971, ha

negato la legittimazione a sollevare incidente di costituzionalità).

In subordine, l'Avvocatura dello Stato deduce l'infondatezza della

questione di letittimità costituzionale relativa all'art. 59 L.F., e

concernente la non rivalutabilità dei crediti di lavoro dopo

l'apertura del fallimento, svolgendo considerazioni eguali a quelle

già riportate nel riferire sull'ordinanza n. 188/1988 del Tribunale

di Frosinone.

5. - Il giudice delegato al fallimento della S.n.c. Edilferro di

Bergamini Wolmer e Ragazzi Walter, presso il Tribunale di Savona, in

sede di ripartizione parziale dell'attivo, con ordinanza emessa il 5

maggio 1988 (R.Ord. n. 550/1988), ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 36 della

Costituzione, degli artt. 55, primo comma, e 54, terzo comma, L.F.,

nella parte in cui non estendono il diritto di prelazione agli

interessi sui crediti privilegiati di lavoro nella procedura

fallimentare.

Osserva il giudice a quo che l'art. 55, primo comma, L.F., nel

riconoscere la decorrenza degli interessi, agli effetti del concorso,

sui crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, fa salvo il

terzo comma del precedente art. 54 che richiama, per l'estensione

della prelazione agli interessi, gli artt. 2788 e 2855 cod.civ., non

anche l'art. 2749 cod. civ. che disciplina i crediti privilegiati. Ma

il diverso trattamento, riservato dal combinato disposto degli artt.

55, primo comma, e 54, terzo comma, L.F. ai crediti garantiti da

pegno ed ipoteca rispetto a quelli assistiti da privilegio non appare

sorretto da alcun criterio di ragionevolezza, poiché l'art. 2741,

secondo comma, cod. civ., considera causa legittima di prelazione i

privilegi in non diversa guisa del pegno e delle ipoteche.

Rileva ancora il giudice a quo che, a seguito della sentenza n.

300/1986 della Corte costituzionale, con cui sono stati dichiarati

costituzionalmente illegittimi gli artt. 55, primo comma, richiamato

dall'art. 169, e 54, terzo comma, L.F. nella parte in cui non

estendono il privilegio agli interessi dovuti su crediti privilegiati

di lavoro nella procedura di concordato preventivo del datore di

lavoro, per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, si

verifica una ingiustificata disparità di trattamento anche

nell'ambito dei crediti assistiti da privilegio, ai sensi dell'art.

2751 bis, n. 1, cod.civ., a seconda che il datore di lavoro sia

ammesso alla procedura di concordato preventivo o sia dichiarato

fallito.

Conclude l'ordinanza con l'osservare che la collocazione in via

chirografaria degli interessi su crediti di lavoro, maturati

successivamente alla dichiarazione di fallimento, sacrifica la

posizione di creditori il cui credito capitale è collocato al primo

posto dell'ordine dei privilegi (art. 2751 bis cod. civ.) e comporta

una illegittima decurtazione della retribuzione, determinata dal

lasso di tempo - notoriamente non breve - che intercorre tra la

dichiarazione di fallimento ed il riparto finale con il quale, di

regola, vengono distribuite le somme ai creditori chirografari,

raramente soddisfatti per l'intero credito ammesso al passivo. Considerato in diritto

1. - Con le ordinanze in epigrafe è messa in dubbio la

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 36 della

Costituzione:

a) dell'art. 59 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della

amministrazione controllata e della liquidazione coatta

amministrativa) - da considerare nella combinazione del suo precetto

con quello dell'art. 429, terzo comma, c.p.c. secondo uno dei giudici

a quibus - nella parte in cui, nell'ambito del procedimento

fallimentare, non consente la rivalutazione dei crediti da lavoro

riguardo al periodo successivo alla dichiarazione di fallimento

(ordinanza del Tribunale di Frosinone e del giudice delegato, presso

il Tribunale di Savona, al fallimento di Adriano Valente);

b) degli artt. 54, terzo comma, e 55, primo comma, dello stesso

regio decreto 267 del 1942, nella parte in cui, sempre nell'ambito

del procedimento fallimentare, non estende agli interessi la

prelazione che assiste i crediti da lavoro dipendente (ordinanze

suindicate e ordinanza del giudice delegato, presso il Tribunale di

Savona, al fallimento della S.n.c. Edilferro di Bergamini Wolmer e

Ragazzi Walter).

Stante la sostanziale identità delle questioni che ne sono

oggetto, può essere disposta la riunione dei giudizi.

2. - Va disattesa l'eccezione di inammissibilità opposta dalla

Avvocatura dello Stato circa la legittimazione del giudice delegato,

presso il Tribunale di Savona, al fallimento di Adriano Valente,

investito dell'esame di una domanda tardiva di ammissione. Invero non

difettava il potere di decidere positivamente sull'ammissione del

credito, anche se, ovviamente, il giudice ne ha subordinato

l'esercizio alla pronuncia sulla questione di legittimità sollevata.

3. - La legittimità costituzionale della norma che non consente

la rivalutazione dei crediti da lavoro maturati anteriormente alla

dichiarazione di fallimento con riguardo al tempo successivo è messa

in discussione deducendosi che la norma, da un lato, restringe

ingiustificatamente l'attuazione del precetto costituzionale di cui

all'art. 36 della Costituzione, attuazione alla quale è preordinato

l'art. 429, terzo comma, c.p.c., dall'altro determina una

ingiustificata discriminazione sfavorevole dei portatori di crediti

da lavoro fatti valere nel fallimento rispetto ai portatori di

crediti da lavoro fatti valere in altre procedure.

Con la sentenza n. 139 del 1981, questa Corte ha dichiarato non

fondata una questione di legittimità costituzionale in tutto analoga

a quella ora proposta.

Ha infatti ritenuto non contrastante con gli artt. 3 e 36 della

Costituzione la non rivalutabilità dei crediti da lavoro dipendente

nella procedura fallimentare sia che tale non rivalutabilità si

faccia discendere dal coordinato disposto dell'art. 429, terzo comma,

c.p.c.(che prevede la rivalutabilità nel caso di sentenza di

condanna al pagamento dei crediti stessi) e dell'art. 59 della legge

fallimentare (che fissa nella data della dichiarazione di fallimento

il momento al quale si deve avere riguardo nella quantificazione dei

crediti aventi per oggetto una prestazione pecuniaria determinata con

riferimento ad altri valori o una prestazione non pecuniaria), sia

che si propenda a ricavare la non rivalutabilità suddetta, in

riferimento all'art. 429 c.p.c. ora richiamato, dagli artt. 42, 52,

92 e seguenti della legge fallimentare (che esprimono in vario modo

l'esigenza di aver riguardo, per ogni valutazione attinente alla

procedura fallimentare, alla data di dichiarazione di fallimento). Ha

considerato in proposito che sue precedenti sentenze (nn. 13 e 43 del

1977), sebbene avessero ravvisato il presidio e la garanzia dell'art.

36 (oltre che di altri precetti) della Costituzione sullo sfondo

dell'art. 429, terzo comma, c.p.c., avevano individuato il ruolo di

tale ultima norma nella "remora" da essa posta al mancato

soddisfacimento dei crediti da lavoro da parte dell'imprenditore,

"remora" che non avrebbe ragion d'essere là dove il soddisfacimento

non è più consentito dopo la dichiarazione di fallimento se non

attraverso l'espletamento della procedura fallimentare.

Ma con la successiva sentenza n. 300 del 1986, questa Corte ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 59 della legge fallimentare e 429, terzo comma, c.p.c.

nella parte in cui esclude la rivalutazione dei crediti da lavoro per

il periodo successivo alla domanda di concordato preventivo.

E ciò in quanto ha ritenuto che, in tale ultimo procedimento,

alla rivalutabilità non si opponga la regola della par condicio

creditorum, considerando così tale regola per un verso essenziale al

procedimento fallimentare e per altro verso idonea ad impedire la

rivalutazione dei crediti da lavoro nel procedimento medesimo.

Argomentando variamente in ordine alle statuizioni adottate ed

alle motivazioni svolte da questa Corte con le sentenze dianzi

richiamate, i giudici a quibus negano in particolare che la par

condicio creditorum sia valido ostacolo alla rivalutabilità dei

crediti da lavoro nel fallimento, una volta che questa è

giustificata dall'attuazione dell'art. 36 della Costituzione

(precetto per sé stesso implicante discriminazione favorevole dei

lavoratori) e non costituisce una mera "remora" all'inadempimento da

parte del datore di lavoro.

4. - Pur discutendosene il fondamento, è comunemente riconosciuto

che la par condicio creditorum è la regola del procedimento

fallimentare.

Ma anche a ravvisarne il fondamento nel princìpio costituzionale

di eguaglianza - in quanto mira a garantire ad ogni creditore la

possibilità di soddisfacimento del credito in proporzione al suo

ammontare - non per questo essa può vantare una assoluta

inderogabilità. Il princìpio costituzionale di eguaglianza,

infatti, tollera disparità di trattamento se queste siano

giustificate da ragioni apprezzabili, e tanto più se lo siano

dall'attuazione di un valore costituzionale. E quest'ultima ipotesi

deve ritenersi qui ricorrente, non essendovi dubbio che la

rivalutazione dei crediti da lavoro dipendente costituisca forma di

attuazione dell'art. 36 della Costituzione.

Non può dunque in nessun caso ritenersi assolutamente preclusa,

in nome della par condicio creditorum, la rivalutazione dei crediti

da lavoro nel procedimento fallimentare, tenuto conto fra l'altro che

essa opera non tanto come "remora" posta all'inadempimento da parte

dell'imprenditore, quanto come strumento destinato ad assicurare

l'effettività della garanzia apprestata dall'art. 36 della

Costituzione tramite l'adeguamento del loro ammontare secondo dati

criteri.

D'altra parte l'assoluta preclusione della rivalutazione dei detti

crediti nel fallimento determinerebbe realmente ingiustificata

disparità di trattamento dei portatori degli stessi rispetto ai

portatori di crediti da lavoro fatti valere in altri procedimenti.

5. - È da ritenere tuttavia che la rivalutazione con riguardo al

tempo successivo alla data della dichiarazione di fallimento non

possa aver luogo, almeno in sede fallimentare, senza alcun limite, ma

che essa debba essere disposta, sempre in tale sede, con riguardo al

tempo fino al momento in cui lo stato passivo diviene definitivo.

Oltre tale limite, infatti, la rivalutazione sacrificherebbe

ingiustificatamente l'interesse degli altri creditori nel fallimento

(par condicio), mentre urterebbe contro esigenze proprie del

procedimento in discorso, vale a dire tanto contro quella, rilevante

per tutti i creditori (ivi compresi gli stessi portatori di crediti

da lavoro), che la realizzazione dei crediti avvenga con la maggiore

speditezza possibile, quanto contro quella che l'esecuzione qui si

svolga, come ogni forma di esecuzione di crediti, secondo

l'accertamento e/o la liquidazione che ne sono la base, accertamento

e liquidazione contenuti appunto nello stato passivo.

La rivalutabilità entro il limite suindicato, invece, oltre a non

determinare ingiustificato sacrificio degli altri creditori nel

fallimento, risponde alle dette esigenze. Inoltre essa non importa

intollerabile discriminazione fra i crediti da lavoro fatti valere

nel fallimento e quelli fatti valere in altra sede (particolarmente,

in assenza di fallimento o nel caso che il debitore sia ritornato in

bonis, nella sequenza: cognizione-esecuzione individuale).

Va dunque dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma

impugnata nella parte in cui non prevede la rivalutazione dei crediti

da lavoro nel fallimento entro il limite ora indicato.

6. - La legittimità costituzionale della norma risultante dal

coordinamento degli artt. 55 e 54 l.f., che, pur sancendo la

produzione di interessi sulle somme oggetto di crediti assistiti da

privilegio, non estende (in quanto l'art. 54, ultimo comma, l.f. non

richiama in proposito gli artt. 2749 c.c. e 2751 bis n.1) la

prelazione a tali interessi come invece fa per quelli sulle somme

oggetto di crediti assistiti da pegno o da ipoteca, è anche essa

messa in dubbio in riferimento congiunto agli artt. 3 e 36 della

Costituzione.

Premesso che gli obbiettivi di garanzia costituzionale per il

lavoratore subordinato dianzi richiamati vengono in considerazione

non soltanto per le somme oggetto dei crediti da lavoro (la cui

disponibilità è direttamente connessa agli obbiettivi in parola),

ma anche per gli interessi sulle somme stesse (destinati al ristoro

della mancanza della detta disponibilità), non sembra dubbio che sia

ingiustificatamente lesiva dell'art. 36 della Costituzione la

disparità di trattamento determinata dalla denunciata omessa

previsione della prelazione (cfr., in tal senso, la sentenza n. 300

del 1986 resa da questa Corte in riferimento all'ipotesi del

concordato preventivo).

È dunque necessario dichiarare illegittima tale omissione, così

che rimanga adeguatamente integrata, anche in relazione al

fallimento, la tutela, sotto tale aspetto, dei crediti da lavoro

subordinato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 59 del

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina del fallimento, del

concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della

liquidazione coatta amministrativa), anche in relazione all'art. 429

terzo comma c.p.c. nella parte in cui non prevede la rivalutazione

dei crediti da lavoro con riguardo al periodo successivo all'apertura

del fallimento fino al momento in cui lo stato passivo diviene

definitivo;

b) dichiara, l'illegittimità costituzionale degli artt. 54,

comma terzo, e 55, comma primo, del regio decreto n. 267 del 1942,

nella parte in cui estendono la prelazione aagli interessi dovuti sui

crediti privilegiati da lavoro nella procedura di fallimento del

datore di lavoro.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:204 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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