Corte costituzionale

Sentenza n. 567/1989

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/12/1989 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

usata come parametro

  • art. 1legge 26/1979

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 54, terzo

comma, 55, primo comma e 59 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,

dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta

amministrativa), in relazione all'art. 1 del decreto-legge 30 gennaio

1979, n. 26 (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione

straordinaria delle grandi imprese in crisi), convertito, con

modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, promosso con

ordinanza emessa il 6 dicembre 1988 dal Tribunale di Roma nel

procedimento civile vertente tra Bartoli Silvano e la P.A.G. Arrigoni

& C. S.p.a., iscritta al n. 189 del registro ordinanze 1989 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima

serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di costituzione di Bartoli Silvano;

Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 1989 il Giudice

relatore Francesco Greco.

Motivazione

Ritenuto in fatto Bartoli Silvano, con ricorso del 18 aprile 1985, proponeva al

Tribunale di Roma opposizione allo stato passivo della P.A.G.

Arrigoni S.p.a. in amministrazione straordinaria ai sensi della legge

3 aprile 1979, n. 95, lamentando l'esclusione del credito di lavoro

di lire 441.557.760, oltre gli interessi, la rivalutazione e gli

accessori, liquidato con sentenza del Pretore di Cesena in funzione

di giudice del lavoro, precisando che il Commissario non aveva

ammesso la detta somma in pendenza della impugnazione proposta contro

l'indicata sentenza.

L'amministrazione opposta, nel contraddittorio che si era

instaurato, contestava la sussistenza del credito. Definitosi il

giudizio, il Commissario provvedeva all'ammissione al passivo della

somma di lire 526.920.976 e, di essa, in data 1° agosto 1988, pagava

il 97%, pari a lire 511.113.345. La causa proseguiva unicamente per

la rivalutazione monetaria e gli interessi maturati dopo il 20

ottobre 1983, data di ammissione della Società P.A.G. Arrigoni alla

procedura di amministrazione straordinaria.

Nel contrasto tra le tesi delle parti, l'una, del lavoratore, per

la condanna alla rivalutazione monetaria e gli interessi maturati

fino al saldo effettivo, e l'altra, della società datrice di lavoro,

per il diniego, il Tribunale, con ordinanza 6 dicembre 1988, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 59 del

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del

concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della

liquidazione coatta amministrativa), in relazione all'art. 1 del

decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 (Provvedimenti urgenti per

l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi),

convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95,

nella parte in cui esclude la rivalutazione dei crediti di lavoro per

il periodo successivo all'apertura della procedura di amministrazione

straordinaria a carico del datore di lavoro; nonché degli artt. 55,

primo comma, e 54, terzo comma, dello stesso regio decreto n. 267 del

1942, richiamato dall'art. 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n.

26, nella parte in cui non estendono il privilegio agli interessi

dovuti sui crediti di lavoro privilegiati nella procedura di

amministrazione straordinaria.

Il giudice remittente ha richiamato la sentenza della Corte

costituzionale n. 300 del 1986 con la quale, in tema di concordato

preventivo, è stata dichiarata la illegittimità costituzionale

degli artt. 59, 55, primo comma, e 54, terzo comma, regio decreto n.

267 del 1942, richiamati dall'art. 169 dello stesso regio decreto,

per violazione dell'art. 3 della Costituzione, siccome si impone al

lavoratore - il cui datore di lavoro fruisce del concordato

preventivo - una limitazione di diritti della quale non soffrono i

lavoratori dipendenti dal datore di lavoro che non ricorre al

suddetto beneficio. Si osserva che la motivazione di detta sentenza

è certamente estensibile ben oltre il limitato ambito del concordato

preventivo ed assume una ben più rilevante valenza

nell'amministrazione straordinaria alla quale sono applicabili le

dette norme in base all'art. 1 del decreto-legge n. 26 del 1979,

convertito in legge n. 95 del 1979; sussisterebbe, quindi, contrasto

con il principio della proporzionalità della retribuzione ex art. 36

della Costituzione e con il principio di uguaglianza ex art. 3 della

Costituzione.

La questione, pertanto, non sarebbe manifestamente infondata e

sarebbe altresì rilevante in relazione alle conclusioni rassegnate

dall'opponente.

Non è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri. La parte

privata ha presentato note di udienza oltre il termine legale. Considerato in diritto Il Tribunale dubita della legittimità costituzionale:

a) dell'art. 59 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,

dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta

amministrativa), in relazione all'art. 1 del regio decreto 30 gennaio

1979, n. 26 (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione

straordinaria delle grandi imprese in crisi), convertito, con

modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, nella parte in cui

esclude la rivalutazione dei crediti di lavoro per il periodo

successivo all'apertura della procedura di amministrazione

straordinaria a carico del datore di lavoro;

b) degli artt. 55, primo comma, e 54, terzo comma, dello stesso

regio decreto n. 267 del 1942, richiamati dall'art. 1 del

decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, nella parte in cui, nella

procedura di amministrazione straordinaria, non estendono la

prelazione agli interessi dovuti sui crediti di lavoro privilegiati

nella procedura di amministrazione straordinaria, in quanto sarebbero

violati l'art. 36 della Costituzione, che fissa il principio della

proporzionalità della retribuzione alla quantità e qualità di

lavoro, e l'art. 3 della Costituzione, per la disparità di

trattamento che si verifica tra lavoratori dipendenti da datori di

lavoro ammessi all'amministrazione straordinaria e lavoratori

dipendenti da datori di lavoro non usufruenti della detta

amministrazione.

La questione è fondata.

Questa Corte ha già dichiarato la illegittimità costituzionale

delle disposizioni ora di nuovo censurate allorché siano applicate

nella procedura di concordato preventivo (sent. n. 300 del 1986) e

nella procedura fallimentare (sent. n. 204 del 1989) in quanto

rispettivamente escludono (art. 59, legge fall.) la rivalutazione dei

crediti di lavoro fino al momento in cui lo stato passivo diviene

definitivo e non estendono (art. 55, primo comma, e 54, terzo comma,

legge fall.) la prelazione agli interessi sulle somme oggetto di

privilegio, come invece avviene per i crediti assistiti da pegno o da

ipoteca.

Si è riscontrata la violazione dell'art. 36 della Costituzione

perché il lavoratore sarebbe privato di parte della retribuzione

che, invece, in base al precetto costituzionale, deve essere

proporzionata alla quantità e qualità del lavoro ed, in ogni modo,

deve essere sufficiente ad assicurare a lui e alla famiglia

un'esistenza libera e dignitosa, e dell'art. 3 della Costituzione per

la disparità di trattamento che si verificherebbe tra lavoratori

dipendenti da datori di lavoro assoggettati alle procedure di

concordato preventivo e di fallimento e lavoratori dipendenti da

datori di lavoro non assoggettati alle dette procedure, mentre non

risulterebbero eccessivamente sacrificati né il principio della par

condicio creditorum né le esigenze di speditezza dei procedimenti.

Per quanto riguarda la mancata estensione agli interessi dovuti

sui crediti privilegiati di lavoro della prelazione riconosciuta ad

altri crediti assistiti da pegno o ipoteca si è osservato (sentenze

nn. 300 del 1986, 204 del 1989, 408 del 1989; ordinanza n. 228 del

1989) che la omessa previsione della prelazione produce lesione

dell'art. 3 della Costituzione per la disparità di trattamento che

si verifica tra i crediti in esame e altri crediti garantiti da pegno

ipotecario e assistiti da privilegio e dell'art. 36 della

Costituzione in quanto anche gli interessi sono destinati al ristoro

della mancata disponibilità delle somme dovute a titolo retributivo

e che costituiscono cioè crediti di lavoro.

Ora, gli stessi principi devono trovare applicazione anche nella

procedura di amministrazione straordinaria delle imprese in crisi, di

cui alla legge 3 aprile 1979, n. 95, che si annovera tra le procedure

concorsuali.

Invero, l'art. 1 della detta legge fa rinvio alle norme sulla

liquidazione coatta amministrativa che, a loro volta, rinviano a

quelle sul fallimento, onde non vi è dubbio che anche nella

procedura in esame trovino applicazione le norme censurate, mentre

non è introdotta alcuna deroga alle regole sul trattamento dei

creditori, che restano quelle generali delle procedure concorsuali.

Gli effetti dell'amministrazione straordinaria per i creditori, in

definitiva, sono gli stessi della liquidazione coatta amministrativa

e del fallimento.

Trattamenti preferenziali sono già previsti dall'art. 2,

penultimo comma, legge n. 95 del 1979, per i lavoratori dipendenti

nella distribuzione di acconti; dall'art. 4, primo comma,

decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito in legge 2 ottobre

1981, n. 544, per il pagamento dell'indennità di anzianità; mentre

lo stesso art. 4, al secondo comma, prevede il divieto di inizio e

proseguimento delle azioni esecutive individuali dopo l'emanazione

del provvedimento che dispone l'apertura della procedura di

amministrazione straordinaria.

Pertanto, anche per la procedura in esame, l'invocata

rivalutazione dei crediti di lavoro deve essere disposta fino al

momento in cui lo "stato passivo" diviene definitivo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara:

a) la illegittimità costituzionale dell'art. 59 del regio

decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del

concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della

liquidazione coatta amministrativa), in relazione all'art. 1 del

decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 (Provvedimenti urgenti per

l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi)

convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95,

nella parte in cui non prevede la rivalutazione dei crediti di lavoro

con riguardo al periodo successivo al decreto ministeriale con cui si

dispone la procedura di amministrazione straordinaria fino al momento

in cui la verifica del passivo diviene definitiva;

b) la illegittimità costituzionale degli art. 54, terzo comma,

e 55, primo comma, del regio decreto n. 267 del 1942, in relazione

all'art. 1 del decreto-legge n. 26 del 1979, convertito, con

modificazioni, nella legge n. 95 del 1979, nella parte in cui non

estendono la prelazione agli interessi dovuti sui crediti

privilegiati da lavoro nella procedura di amministrazione

straordinaria.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:567 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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