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E' assicurato il patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale ovvero penale militare per la difesa del cittadino non abbiente, ((indagato,)) imputato, ((condannato,)) persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria. Il patrocinio e' altresi' assicurato nei procedimenti civili relativamente all'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno e le restituzioni derivanti da reato, sempreche' le ragioni del non abbiente risultino non manifestamente infondate. ((3. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e' valida per ogni grado e per ogni fase del giudizio e per tutte le eventuali procedure, derivate ed incidentali, comunque connesse)) Nei procedimenti di cui al comma 2 l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha effetto per tutti i gradi di giurisdizione ((...)) Nel processo penale a carico di minorenni, quando l'interessato non vi abbia provveduto, l'autorita' procedente nomina un difensore cui e' corrisposto il compenso nella misura e secondo le modalita' previste dalla presente legge. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme pagate nei confronti del minorenne e dei familiari che superano i limiti di reddito di cui all'articolo 3. Il trattamento riservato dalla presente legge al cittadino italiano e' assicurato altresi' allo straniero e all'apolide residente nello Stato. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 MARZO 2001, N. 134)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 MARZO 2001, N. 134)). In ogni caso, la disposizione del comma 1 non si applica nei confronti dell'imputato per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. (( Il giudice respinge l'istanza ove vi siano fondati motivi per ritenere che l'interessato non versi nelle condizioni di cui ai commi 1 e 2, tenuto conto del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari e di attivita' economiche eventualmente svolte. A tale fine, prima di provvedere in ordine all'istanza, puo' trasmetterla, unitamente alla relativa autocertificazione, alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche. 9-ter. Il giudice, quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, ovvero nei confronti di persona proposta o sottoposta a misura di prevenzione, deve chiedere preventivamente al questore, alla direzione investigativa antimafia (DIA) e alla direzione nazionale antimafia (DNA) le informazioni necessarie e utili sui soggetti richiedenti relative al loro tenore di vita, alle loro condizioni personali e familiari e alle attivita' economiche eventualmente svolte, che potranno essere acquisite anche a mezzo di accertamenti da richiedere alla Guardia di finanza))

Testo in vigore dal 5 maggio 2001 al 1 luglio 2002

Corte costituzionale

13 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 482/2005

    Questione inammissibile
    29 dicembre 2005

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27, secondo comma, Cost., dell'art. 91 del d. P. R. 30 maggio 2002, n. 115, e dell'art. 1, comma 9, della legge 30 luglio 1990, n. 217, che escludono l'ammissione al patrocinio dei non abbienti per l'imputato, l'indagato e il condannato per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, per insufficiente motivazione dell’ordinanza di remissione. - L’insufficienza della motivazione dell’ordinanza di remissione, non consentendo alla Corte il controllo sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo, ne determina la manifesta inammissibilità: ex plurimis, ord. n. 251 del 2005 e n. 365, n. 309 e n. 257 del 2004.

    Art. 91 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 1 Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 458/2002

    Questione infondata
    19 novembre 2002

    riuniti i giudizi, 1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), come modificati dalla legge 29 marzo 2001, n. 134 (Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbi…

    Art. 1 Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti · Art. 12 Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti · Art. 74 Testo unico spese di giustizia. (Testo B) · Art. 75 Testo unico spese di giustizia. (Testo B)

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 186/2002

    Questione inammissibile
    10 maggio 2002

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, nella parte in cui non estendono al difensore nominato dalla commissione per il gratuito patrocinio nel procedimento civile per separazione personale dei coniugi il diritto alla liquidazione del compenso per l’attività svolta. Ed invero, la disciplina del gratuito patrocinio dei poveri e quella del patrocinio a spese dello Stato, pur collocandosi entrambe nel solco tracciato dall’art. 24, terzo comma, della Costituzione, danno luogo a sistemi fra loro diversi non solo per presupposti, procedimento ed effetti dei provvedimenti di ammissione, ma anche per la concezione che rispettivamente le ispira: la prima è improntata alla solidarietà tra persone, e grava di oneri, presumibilmente sporadici, soggetti iscritti in speciali albi e che proprio dall’iscrizione traggono di norma anche opportunità professionali remunerate; la seconda rimanda ad un’idea della solidarietà che postula l’intervento e il sostegno finanziario dello Stato. - Cfr. ordinanze n. 355 e n. 200/2000.

    Art. 1 Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti · Art. 12 Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti · Art. 3 cost. · Art. 36 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 maggio 2001

Confronto con la versione in vigore dal 6 agosto 1990 al 5 maggio 2001. 154 parole tolte, 200 parole aggiunte in 4 capoversi.

E' assicurato il patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale ovvero penale militare per la difesa del cittadino non abbiente, tolto: imputato, aggiunto: indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero … restituzioni derivanti da reato, sempreche' le ragioni del non abbiente risultino non manifestamente infondate. tolto: Nei procedimenti penali l'ammissione aggiunto: 3. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato tolto: giova per tutti i gradi del procedimento. aggiunto: e' valida per ogni grado e per ogni fase del giudizio e per tutte le eventuali procedure, derivate ed incidentali, comunque connesse Nei procedimenti di cui al comma 2 l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha effetto per tutti i gradi di giurisdizione tolto: qualora la parte ammessa risulti totalmente vittoriosaaggiunto: ... Nel processo penale a carico di minorenni, quando l'interessato non vi abbia provveduto, … legge al cittadino italiano e' assicurato altresi' allo straniero e all'apolide residente nello Stato. tolto: Le disposizioni della presente legge si applicano fino alla data di entrata in vigore della disciplina generale del patrocinio dei non abbienti avanti ad ogni giurisdizione. La disposizione del comma 1 non si applica ai procedimenti penali concernenti contravvenzioni. Tuttavia il patrocinio a spese dello Stato e' assicurato anche relativamente a detti procedimenti quando essi:

tolto: a) sono riuniti a procedimenti per delitti;

tolto: b) sono connessi a procedimenti per delitti ancorche' non riuniti aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 29 MARZO 2001, N. 134. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 MARZO 2001, N. 134. In ogni caso, la disposizione del comma 1 non si applica nei confronti …

tolto: AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. aggiunto: Il giudice respinge l'istanza ove vi siano fondati motivi per ritenere che l'interessato non versi nelle condizioni di cui ai commi 1 e 2, tenuto conto del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari e di attivita' economiche eventualmente svolte. A tale fine, prima di provvedere in ordine all'istanza, puo' trasmetterla, unitamente alla relativa autocertificazione, alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche. 9-ter. Il giudice, quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, ovvero nei confronti di persona proposta o sottoposta a misura di prevenzione, deve chiedere preventivamente al questore, alla direzione investigativa antimafia (DIA) e alla direzione nazionale antimafia (DNA) le informazioni necessarie e utili sui soggetti richiedenti relative al loro tenore di vita, alle loro condizioni personali e familiari e alle attivita' economiche eventualmente svolte, che potranno essere acquisite anche a mezzo di accertamenti da richiedere alla Guardia di finanza

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1990-07-30;217~art1 · fonte del testo

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