Corte costituzionale

Ordinanza n. 339/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/07/2000 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 8,

della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a

spese dello Stato per i non abbienti), promosso con ordinanza emessa

il 30 aprile 1998 dal pretore di Catania, sezione distaccata di

Trecastagni, iscritta al n. 568 del registro ordinanze 1999 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 1ª serie

speciale - n. 42, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 2000 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che il pretore di Catania, sezione distaccata di

Trecastagni, nel corso di un procedimento penale a carico di un

imputato della contravvenzione di cui all'articolo 116, commi 1 e 13,

del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della

strada), con ordinanza in data 30 aprile 1998 ha sollevato, in

riferimento agli articoli 3 e 24, terzo comma, della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 8,

della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a

spese dello Stato per i non abbienti), nella parte in cui "limita il

beneficio del gratuito patrocinio (recte: patrocinio a spese dello

Stato) soltanto agli imputati di delitti, escludendolo per gli

imputati di contravvenzioni";

che nell'ordinanza di rimessione si premette che l'istanza

presentata dall'imputato di ammissione al patrocinio a spese dello

Stato era stata respinta dal giudice a quo in data 12 agosto 1996 in

quanto relativa a procedimento per reato contravvenzionale, e che il

difensore del predetto imputato, nel corso del successivo

dibattimento, aveva eccepito la illegittimità costituzionale

dell'art. 1, comma 8, della legge n. 217 del 1990;

che, ad avviso del remittente, l'esclusione del patrocinio a

spese dello Stato nei procedimenti penali concernenti contravvenzioni

determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento per i non

abbienti a seconda che siano imputati di delitti o di

contravvenzioni, che oltretutto possono essere punite con pene più

severe, e renderebbe lo Stato inadempiente all'impegno di rimuovere

gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto

la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno

sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i

lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del

Paese;

che, sempre secondo il remittente, la disposizione censurata

violerebbe anche l'art. 24, terzo comma, della Costituzione, poiché

non assicurerebbe al non abbiente, imputato di reato

contravvenzionale, i mezzi per agire e per difendersi davanti a ogni

giurisdizione, non potendo l'istituto del gratuito patrocinio

previsto dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282 (Approvazione

del testo di legge sul gratuito patrocinio) essere considerato

"attuazione in misura sufficiente del dettato costituzionale";

che è intervenuto nel presente giudizio il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo che la questione, già decisa da

questa Corte nel senso della non fondatezza con la sentenza n. 243

del 1994 e della manifesta inammissibilità con l'ordinanza n. 145

del 1999, sia dichiarata inammissibile o infondata.

Considerato che il giudice a quo nel corso del dibattimento e su

eccezione della difesa, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3

e 24, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'articolo 1, comma 8, della legge n. 217 del 1990,

nella parte in cui esclude il patrocinio a spese dello Stato per i

non abbienti nei procedimenti penali concernenti contravvenzioni;

che dall'ordinanza di rimessione si evince che l'anzidetta

questione è stata sollevata dopo che lo stesso giudice aveva

respinto, in una precedente fase, l'istanza dell'imputato di

ammissione al beneficio, proprio perché relativa a reato

contravvenzionale;

che il remittente non è chiamato ad applicare la

disposizione censurata;

che, infatti, egli, già prima di sollevare questione di

legittimità costituzionale, si è definitivamente pronunciato

sull'istanza di ammissione al beneficio, adottando un provvedimento

di diniego, che, salvo eventuali variazioni di reddito, è destinato

a produrre effetti, in difetto di tempestiva impugnazione, per

l'intero procedimento (ordinanza n. 145 del 1999);

che pertanto la questione deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 8, della legge 30

luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato

per i non abbienti), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24,

terzo comma, della Costituzione, dal pretore di Catania, sezione

distaccata di Trecastagni, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta il 12 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:339 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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