Corte costituzionale

Sentenza n. 243/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/06/1994 · relatore Renato Granata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, ottavo comma,

della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a

spese dello Stato per i non abbienti) promossi con:

1) ordinanza emessa il 15 novembre 1993 dal Pretore di Genova

nel procedimento penale a carico di Cocco Ivana, iscritta al n. 41

del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1994;

2) ordinanza emessa il 15 novembre 1993 dal Giudice per le

indagini preliminari presso la Pretura di Genova nel procedimento

penale a carico di Cocco Ivana, iscritta al n. 63 del registro

ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1994 il Giudice

relatore Renato Granata;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di due distinti giudizi penali nei confronti di

Cocco Ivana, imputata dei reati contravvenzionali di cui agli artt.

707 e 708 c.p. il Pretore di Genova - premesso che l'imputata in

quanto priva di redditi, né convivente con altri familiari del cui

reddito dovesse tenersi conto ( ex art. 3, comma 2, legge n. 217 del

1990), avrebbe potuto essere ammessa al patrocinio a spese dello

Stato, ma che a ciò ostava il titolo del reato contestatole in

quanto l'art. 1, comma 8, legge cit. escludeva la possibilità di

ammissione al beneficio nei procedimenti penali concernenti

contravvenzioni, salvo che questi siano riuniti a procedimenti

concernenti delitti o siano agli stessi connessi ancorché non

riuniti - ha sollevato (con due identiche ordinanze entrambe in data

15 novembre 1993) questione incidentale di costituzionalità di tale

disposizione per violazione degli artt. 3 e 24, commi 1 e 2, Cost.

Osserva il Pretore rimettente che - essendo il criterio di

distinzione tra delitti e contravvenzioni quello formale dettato

dall'art. 39 del c.p. - si può avere sul piano sostanziale che

talune contravvenzioni siano punite con pene detentive o pecuniarie

più elevate di quelle previste per alcuni delitti. Non potendo

rinvenirsi la ratio di tale disciplina differenziata nell'intrinseca

natura dei reati, risulta conseguentemente irragionevole la

previsione normativa di esclusione degli imputati di reati

contravvenzionali dal beneficio del gratuito patrocinio a carico

dello Stato ed ingiustificata la differenziazione di disciplina tra

l'imputato di un delitto e quello di una contravvenzione sicché è

vulnerato il principio di uguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.).

Discriminazione sussistente anche perché la persona imputata di una

solo contravvenzione non ha diritto, per ciò solo, a tale beneficio

del quale invece godrebbe ove si procedesse alla riunione con altri

procedimenti riguardanti delitti.

D'altra parte - osserva ancora il giudice rimettente - è violato

anche l'art. 24 cost., che non ha posto limitazione al diritto di

difesa dei non abbienti in ragione della natura del reato contestato,

limitazione peraltro sconosciuta alla precedente normativa.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo pregiudizialmente che la questione sia dichiarata

inammissibile perché il pretore rimettente non ha accertato la

situazione familiare dell'imputata e l'eventuale sua convivenza con

familiari percettori di reddito da cumulare, al fine della spettanza

del beneficio del gratuito patrocinio.

Comunque la questione - secondo l'Avvocatura - è infondata

perché rientra nei poteri discrezionali del legislatore prevedere la

difesa a spese dello Stato solo per gli imputati di reati più gravi,

ossia nei casi in cui la difesa è più complessa e costosa, come

appunto avviene nelle ipotesi di delitti. Peraltro l'ambito del

beneficio è condizionato dalla disponibilità finanziaria dello

Stato ed il legislatore ha optato per un primo intervento, garantendo

la difesa a spese dello Stato nei casi ritenuti più urgenti e più

gravi, e riservandosi di prevedere in seguito eventuali ampliamenti

del beneficio. Considerato in diritto

1. - È stata sollevata questione incidentale di legittimità

costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 24, commi 1 e 2, Cost.

- dell'art. 1, comma 8, legge 30 luglio 1990 n. 217 (Istituzione del

patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti) nella parte in cui

esclude la possibilità di ammissione al beneficio del patrocinio a

spese dello Stato per i non abbienti nei procedimenti penali

concernenti contravvenzioni, salvo che questi siano riuniti a

procedimenti concernenti delitti o siano agli stessi connessi,

ancorché non riuniti, per sospetta violazione sia del principio di

ragionevolezza e di eguaglianza (perché ingiustificatamente

discrimina gli imputati di reati contravvenzionali rispetto agli

imputati di delitti anche se talora le sanzioni dell'arresto e

dell'ammenda sono più elevate della reclusione o della multa), sia

del diritto alla difesa (perché priva i soggetti non abbienti

imputati di reati contravvenzionali della effettiva possibilità di

giovarsi della difesa tecnica in giudizio).

2. - Riuniti i giudizi per identità di oggetto, va

pregiudizialmente respinta l'eccezione, sollevata dall'Avvocatura di

Stato, di inammissibilità della questione di costituzionalità

atteso che il giudice rimettente ha ritenuto in fatto che l'imputata

abbia documentato le condizioni di reddito prescritte dalla legge ed

a tale affermazione è pervenuto sulla base di un iter argomentativo

che, pur se censurato dall'Avvocatura dello Stato sotto il profilo

che la condizione di non convivenza con alcun familiare sarebbe

dedotta dalla mera irreperibilità dell'imputato, tuttavia - per la

natura del tutto fattuale del relativo accertamento - non è comunque

sindacabile da questa Corte salvo che per manifesta

contraddittorietà od illogicità, che nella specie non sono

ravvisabili.

3. - Nel merito la questione non è fondata.

3.1. - Non sussiste la violazione dell'art. 24, commi 1 e 2, Cost.

perché, non applicandosi il patrocinio a spese dello Stato, opera

comunque la generale disciplina del gratuito patrocinio posta dal

r.d. 30 dicembre 1923 n. 3282, che costituisce una prima, pur se

minimale ma costituzionalmente sufficiente, realizzazione del

precetto che assicura ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi

davanti ad ogni giurisdizione; precetto che - come già rilevato da

questa Corte (sent. n. 165 del 1993, n. 194 del 1992) - trova

legittima attuazione "con varia gradualità ed intensità secondo

scelte discrezionali del legislatore", essendoci soltanto "una linea

di tendenza - maggiormente aderente al precetto costituzionale - che

privilegia l'anticipazione delle spese afferenti al patrocinio dei

non abbienti rispetto alla mera gratuità delle prestazioni ad esso

connesse".

3.2. - Se poi dall' an della tutela - che si è detto sussistere -

si passa al quomodo, può altresì negarsi la violazione del

principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), prospettata dal giudice

rimettente, perché non è priva di giustificazione la disciplina

differenziata dell'assistenza legale dei non abbienti secondo che il

giudizio penale abbia ad oggetto l'imputazione per contravvenzione

piuttosto che per delitto.

Questa Corte (ord. n. 462 del 1987) ha già affermato che "rientra

palesemente nella discrezionalità del legislatore, in relazione al

maggior disvalore tradizionalmente assegnato ai delitti rispetto alle

contravvenzioni, prevederne o meno l'estinzione per oblazione". Con

ciò significando che nel sistema penale sussiste pur sempre

un'apprezzabile differenza tra delitti e contravvenzioni che è

ancorata alla diversa specie della pena irrogabile (art. 39 c.p.) e

che comporta comunque, sotto taluni aspetti (quali l'elemento

psicologico del reato e la prescrizione), un distinto regime

giuridico, non contraddetto dalla circostanza che talora sia in

concreto possibile rinvenire contravvenzioni sanzionate più

gravemente di delitti.

Tale differenza è sufficiente per ritenere giustificata, nel

quadro della già segnalata linea di gradualità seguita

nell'attuazione del precetto costituzionale di assistenza legale ai

non abbienti, la disciplina differenziata censurata, la quale

soltanto per i delitti, in quanto reati più gravi, e non anche per

le contravvenzioni ha previsto il patrocinio a spese dello Stato,

forma - questa - di tutela più intensa rispetto al mero gratuito

patrocinio.

La peculiarità, poi, costituita dalla eventuale riunione (o

connessione) del procedimento penale per contravvenzione con un

procedimento concernente delitti rende sufficiente ragione della

(eccezionale) estensione anche al primo del beneficio del patrocinio

a spese dello Stato in considerazione di un generale favor per

l'imputato non abbiente che giustifica in tal caso la prevalenza

della disciplina più favorevole.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, legge 30 luglio

1990 n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non

abbienti), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, commi 1 e 2,

della Costituzione, dal Pretore di Genova, con le ordinanze indicate

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:243 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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