Art. 15-quater — Istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
Abrogato dal 1 luglio 2002
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
Abrogato dal 1 luglio 2002
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 5 maggio 2001 al 1 luglio 2002. 91 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: La parte che si trovi nelle condizioni indicate nell'articolo 15-ter puo' chiedere di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento. L'istanza, a pena di inammissibilita', e' sottoscritta dall'interessato. La sottoscrizione e' autenticata dal difensore designato ovvero dal funzionario che la riceve. L'istanza e' presentata o inviata a mezzo raccomandata al Consiglio dell'ordine degli avvocati presso il giudice competente a conoscere del merito o del luogo ove pende il procedimento ovvero che ha emesso il provvedimento impugnato se procede la Corte di cassazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1990-07-30;217~art15quater · fonte del testo
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