Corte costituzionale

Ordinanza n. 483/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 09/11/2000 · relatore Fernanda Contri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 legge

30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello

Stato per i non abbienti), in riferimento agli artt. 317 bis 333,

330, 336 del codice civile, promossi con ordinanze emesse il

22 ottobre 1999 dalla Corte di appello sezione minorenni di Venezia

sul ricorso proposto da Dei Rossi Laura, iscritta al n. 28 del

registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 8, 1ª serie speciale, dell'anno 2000, e il 22 ottobre

1999 dalla Corte di appello sezione minorenni di Venezia sul ricorso

proposto da Dei Rossi Laura, iscritta al n. 29 del registro ordinanze

2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, 1ª

serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 settembre 2000 il giudice

relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che la Corte di appello di Venezia - sezione per i

minorenni -, con ordinanza emessa in data 22 ottobre 1999, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della

legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese

dello Stato per i non abbienti), nella parte in cui non prevede il

patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti civili di cui agli

artt. 317 bis 330, 333 e 336 del codice civile, per violazione degli

artt. 3 e 24 della Costituzione;

che il giudice a quo è investito della decisione di un

ricorso col quale un avvocato - che aveva prestato la propria opera

professionale a favore di una parte ammessa al gratuito patrocinio in

un procedimento camerale relativo all'affidamento della figlia minore

- ha impugnato il provvedimento col quale era stata rigettata la sua

richiesta di liquidazione dei compensi;

che nel giudizio a quo la parte ricorrente ha sollevato

questione di legittimità costituzionale delle norme del regio

decreto 30 dicembre 1923, n. 3282 (Approvazione del testo di legge

sul gratuito patrocinio) e dell'art. 9 del regio decreto 20 settembre

1934, n. 1579 (Norme di attuazione e transitorie del regio

decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 sulla istituzione e sul

funzionamento del tribunale per i minorenni) nella parte in cui non

prevedono l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nelle

procedure civili attinenti all'esercizio della potestà dei genitori;

che la Corte di Venezia - nell'accogliere sotto diverso

profilo l'eccezione di parte - osserva che ai procedimenti civili di

competenza del tribunale per i minorenni si applica, in forza del

richiamo operato dagli artt. 9 del regio decreto n. 1579 del 1934 e

32 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e

funzionamento del tribunale per i minorenni), la disciplina sul

gratuito patrocinio di cui al regio decreto n. 3282 del 1923;

che la Corte rimettente, rilevato che la legge n. 217 del

1990 non disciplina i procedimenti di giurisdizione volontaria e, in

particolare, quelli relativi alla potestà dei genitori, esclude di

potere ricorrere ad una interpretazione analogica della disposizione

impugnata, considerato che, in materia di famiglia, il patrocinio a

spese dell'erario è stato specificamente previsto solo nel

procedimento di opposizione alla dichiarazione dello stato di

adottabilità del minore, come stabilito dall'art. 75 della legge

4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento

dei minori);

che il giudice a quo ritenendo che le norme del r.d. n. 3282

del 1923 siano obsolete ed in parte abrogate, osserva come l'inerzia

del legislatore nel disciplinare in generale il patrocinio dei non

abbienti a spese dello Stato determini un contrasto con gli artt. 3 e

24 Cost., profilandosi "una netta disparità di trattamento ed una

palese violazione del diritto di difesa" delle parti in giudizio;

che, sempre secondo la Corte rimettente, nei casi

disciplinati dalla legge n. 217 del 1990 e nei procedimenti di

adozione regolati dalla legge n. 184 del 1983 la difesa dei non

abbienti verrebbe assicurata con la "pronta liquidazione dei compensi

ai difensori", mentre nei procedimenti di giurisdizione volontaria

relativi alla limitazione o alla decadenza della potestà dei

genitori non vi sarebbe "altrettanto efficace adeguata tutela", pur

trattandosi di ipotesi nelle quali assumono rilievo i diritti dei

minori e della famiglia in generale, ciò che configurerebbe quindi

"una evidente riduzione del diritto alla difesa";

che la stessa Corte di appello di Venezia - sezione per i

minorenni -, ha emesso lo stesso giorno, in un distinto procedimento,

un'altra ordinanza avente identico contenuto;

che è intervenuto in giudizio - per la sola ordinanza

iscritta al r.o. n. 28 del 2000 - il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello

Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare la questione inammissibile

o infondata;

che la difesa erariale, premesso che il riconoscimento o meno

al difensore del diritto alla liquidazione degli onorari a carico

dello Stato non inciderebbe apprezzabilmente sulla qualità della

difesa svolta, osserva che la questione sollevata non avrebbe

rilevanza nel giudizio a quo che non è il procedimento nel quale

sarebbe avvenuta la pretesa lesione del diritto di difesa della

parte, ma è l'apposita procedura prevista dalla legge per la

liquidazione delle spettanze del difensore;

che, rileva ancora l'avvocatura, l'ambito di applicazione

della norma censurata è delimitato espressamente ai procedimenti

penali ed a quelli civili ad essi connessi, restando quindi esclusa

un'amplissima fascia di procedimenti civili riguardanti diritti della

persona e altre situazioni soggettive di primario rilievo, la cui

tutela resta comunque assicurata dal patrocinio gratuito di cui al

regio decreto n. 3282 del 1923, secondo un sistema che presenta una

generale coerenza, non contraddetta da singole deroghe previste per

casi specifici.

Considerato che le due ordinanze di rimessione della Corte di

appello di Venezia sollevano questioni identiche e vanno perciò

trattate congiuntamente;

che il giudice rimettente dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217

(Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti),

nella parte in cui non prevede l'ammissione delle parti non abbienti

al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di volontaria

giurisdizione di cui agli artt. 317 bis 330, 333 e 336, dal momento

che la norma impugnata determinerebbe una disparità di trattamento

fra le parti di dette procedure ed i soggetti ammessi, in altri

procedimenti, al beneficio e limiterebbe l'esercizio del loro diritto

di difesa in giudizio, con conseguente violazione degli artt. 3 e 24

della Costituzione;

che la questione sollevata è del tutto irrilevante nel giudizio

a quo posto che, come risulta dalle stesse ordinanze di rimessione, i

giudizi nei quali il difensore ha prestato la sua opera

professionale, garantendo la difesa della parte ammessa al gratuito

patrocinio, hanno già avuto svolgimento e che la Corte di appello è

chiamata a pronunciarsi solo sulla liquidazione del suo compenso

(cfr. ordinanza n. 355 del 2000);

che peraltro anche nelle procedure camerali riguardanti

l'affidamento dei minori il diritto di difesa e la parità delle

parti sono garantiti dalla possibilità di ammettere le stesse al

patrocinio gratuito;

che la questione sollevata risulta perciò manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 30 luglio 1990,

n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non

abbienti) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dalla Corte di appello di Venezia sezione per i

minorenni, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta il 25 ottobre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 9 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:483 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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