Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 33/1999

    Ha colpito questo articolo
    19 febbraio 1999

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 4, comma 2, prima parte, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), <<nella parte in cui, per i consulenti tecnici, limita gli effetti della ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai casi in cui è disposta perizia>>. Infatti, premesso che la consulenza extraperitale è suscettibile di assumere pieno valore probatorio non diversamente da una testimonianza e che, pertanto, il giudice non è vincolato a nominare un perito qualora le conclusioni fornite dai consulenti di parte gli appaiano oggettivamente fondate, esaustive e basate su argomenti convincenti; <<la soluzione della questione di costituzionalità consegue linearmente al riconoscimento già compiuto dalla Corte>> nelle sentenze n. 199 del 1974 e n. 345 del 1987, <<che le prestazioni del consulente di parte ineriscono all'esercizio del diritto di difesa, sicché privarne il non abbiente significa negargli il diritto di difendersi in un suo aspetto essenziale>>. Peraltro, ove si consideri che, conformemente all'attuale modello accusatorio e sul fondamento dell'obbligatorietà dell'azione penale, <<al pubblico ministero per sostenere l'accusa è consentito avvalersi di esperti nei più svariati settori della scienza e della tecnica senza limitazioni di oneri economici>>, nella garanzia affermata dall'art. 24, terzo comma, Cost. non può non ritenersi compresa una istanza di riequilibrio tra le parti del processo penale nei procedimenti nei quali siano coinvolte persone sprovviste di mezzi ed ammesse al patrocinio a spese dello Stato. Ne consegue che la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma impugnata deve essere circoscritta a quanto impone la Costituzione a tutela del diritto di difesa dei non abbienti, ai quali deve essere pertanto riconosciuta la facoltà di farsi assistere a spese dello Stato da un consulente per ogni accertamento tecnico ritenuto necessario.

    Art. 4 Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti

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  • Ordinanza n. 31/2007

    Questione inammissibile
    6 febbraio 2007

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, dell'art. 4, comma 4, della legge 30 luglio 1990, n. 217, censurato, in riferimento agli artt. 3, 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui, nel testo oggetto di censura, successivamente abrogato ad opera dell'art. 4 della legge 29 marzo 2001, n. 134, prevede che, dopo il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, "nella stessa fase o grado del giudizio il difensore può essere sostituito soltanto per giustificato motivo e previa autorizzazione del giudice che procede, ovvero, nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2, del giudice innanzi al quale pende il procedimento ovvero del giudice competente a conoscere del merito. La sostituzione non autorizzata comporta la cessazione degli effetti dell'ammissione al beneficio". Infatti l'ordinanza di rimessione, da un lato, contiene un'inadeguata descrizione della fattispecie, non avendo il rimettente indicato in quale fase processuale è avvenuta la nomina del nuovo difensore, indicazione indispensabile ai fini della valutazione sulla rilevanza della questione sollevata, dall'altro, è carente di motivazione sulla perdurante applicabilità della norma censurata, ancorché abrogata. - In relazione alla insufficiente descrizione della fattispecie, che si risolve in carenza di motivazione sulla rilevanza, v., citata, ex plurimis , ordinanza n. 319/2006. - In relazione alla omessa considerazione di modifiche normative anteriori all'ordinanza di rimessione, v., citata, ex plurimis , ordinanza n. 48/2006.

    Art. 4 Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti · Art. 3 cost. · Art. 35 cost. · Art. 36 cost.

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  • Sentenza n. 144/1992

    Questione infondata
    30 marzo 1992

    In base agli artt. 3 e 5 (ma ved. anche l'art. 11) della legge 30 luglio 1990, n. 217, nell'accertamento dello stato di "non abbienza" ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rilevano anche redditi che non sono stati assoggettati ad imposte vuoi perché non rientranti nella base imponibile, vuoi perché esenti, vuoi perché di fatto non hanno subito alcuna imposizione. Quindi rilevano anche redditi da attività illecite - che secondo una recente giurisprudenza della Cassazione non sono sottoposti a tassazione - ovvero redditi per i quali l'imposizione fiscale è stata esclusa. Una diversa interpretazione che - come quella sostenuta dal giudice a quo - nella catalogazione contenuta nelle su indicate disposizioni non rinvenisse tutti i suddetti redditi, confliggerebbe con il canone della ragionevolezza e della coerenza (ved. massima D) ed è quindi da respingere, dovendo i precetti costituzionali guidare anche l'interpretazione delle leggi. Non sussistono quindi la irragionevolezza e la disparità di trattamento denunciate, in base a tale errata interpretazione, in riferimento all'art. 3 Cost., e, per le stesse ragioni, neppure l'altra prospettata violazione dell'art. 1 Cost.. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 1 e 3 Cost., della questione di legittimità costituzionale degli art. 3 e 4 legge 30 luglio 1990, n. 217, nella parte riguardante il presupposto reddituale del beneficio del patrocinio a spese dello Stato).

    Art. 3 Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti · Art. 1 cost. · Art. 3 cost. · Art. 4 cost.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 2002

Confronto con la versione in vigore dal 5 maggio 2001 al 1 luglio 2002. 312 parole tolte, 11 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: L'ammissione al beneficio produce i seguenti effetti:

tolto: a) l'annotazione a debito dell'imposta di bollo e di registro e di qualsiasi altra tassa o diritto di ogni specie o natura, relativamente ad atti, documenti e provvedimenti concernenti il giudizio;

tolto: b) il rilascio gratuito, senza percezione di diritti o altre spese, delle copie degli atti processuali... necessarie per l'esercizio della difesa;

tolto: c) l'anticipazione da parte dello Stato delle spese effettivamente sostenute dai difensori, consulenti tecnici e consulenti tecnici di parte, investigatori privati autorizzati, ausiliari, notai e pubblici ufficiali che abbiano prestato la loro opera nel processo nonche' delle spese ed indennita' necessarie per l'audizione dei testimoni e di quelle da corrispondersi ad imprese editrici di giornali per la pubblicazione di provvedimenti;

tolto: d) l'annotazione a debito degli onorari dovuti nonche' delle spese e indennita' anticipate dallo Stato, ai sensi della lettera c);

tolto: e) l'esenzione dall'imposta di bollo relativa alle autocertificazioni previste dalla presente legge. 2. Non possono essere liquidate le spese sostenute per le consulenze di cui al comma 1 che, all'atto del conferimento, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non puo' essere concessa se il richiedente e' assistito da piu' di un difensore; in ogni caso gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio e' stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia, eccettuati i casi in cui si applicano le norme previste dalla legge 7 gennaio 1998, n. 11, per la partecipazione a distanza al procedimento dell'indagato, dell'imputato o del condannato. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 MARZO 2001, N. 134. Gli effetti di cui al comma 1 decorrono dalla data in cui l'istanza e' stata presentata o e' pervenuta alla cancelleria o dal primo atto in cui interviene il difensore se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa e' presentata entro i venti giorni successivi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1990-07-30;217~art4 · fonte del testo

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